3C - VIABILITÀ - PASSO CARRABILE - REVOCA
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE TERZA |
| Data | — |
| Numero | 202301265/2023 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
La Kryalos Società di Gestione del Risparmio per azioni, quale società gestore del Fondo Prometheus e quindi proprietaria o amministratrice dell'immobile ubicato in Milano presso via Bassano Porrone 6, ha impugnato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia il provvedimento con cui il Comune di Milano, in data 2 aprile 2021, ha revocato l'autorizzazione numero 110/N001/95 relativa al passo carrabile insistente su tale proprietà. Il provvedimento era stato notificato alla ricorrente via PEC il 9 aprile 2021 con la nota protocollare numero 01940171. La controversia riguarda dunque l'esercizio del potere revocatorio dell'amministrazione comunale su un'autorizzazione che, seppur storica e risalente agli anni novanta, presentava evidentemente delle criticità secondo la valutazione dell'ente locale. La Kryalos ha contestato la legittimità di tale revoca, ricorrendo al TAR per ottenerne l'annullamento e il ripristino della situazione precedente.
Il quadro normativo
La disciplina dei passi carrabili in ambito urbano è regolata da norme comunali e da principi di diritto amministrativo generale concernenti i provvedimenti amministrativi, il loro rilascio e la loro revoca. L'autorizzazione per un passo carrabile costituisce un provvedimento vincolato in uscita, necessario per la realizzazione di uno scavo sulla sede stradale o per la creazione di accessi privati su spazi pubblici. Le autorizzazioni di questo genere possono essere revocate dal Comune qualora vengano meno i presupposti legittimanti, ovvero quando sussistono violazioni delle condizioni imposte al momento del rilascio, o ancora qualora l'amministrazione accerti difetti di legittimità nella loro concessione. Il potere revocatorio rientra nelle competenze ordinarie dell'amministrazione comunale in materia di gestione del patrimonio pubblico e di ordine e sicurezza urbana.
La questione giuridica
Il punto controverso riguardava la legittimità della revoca dell'autorizzazione per il passo carrabile disposta dal Comune. La ricorrente contestava presumibilmente che la revoca fosse stata adottata senza il rispetto dei presupposti legali e procedurali, ovvero senza una motivazione sufficientemente articolata e senza aver dato all'interessato l'opportunità di contraddittorio preventivo. D'altro canto, il Comune doveva dimostrare di aver agito nel rispetto dell'ordine giuridico, fornendo una motivazione idonea a giustificare il provvedimento e evidenziando le ragioni concrete della revoca, che potessero derivare da modifiche normative sopravvenute, da abusi nell'utilizzo dell'autorizzazione, o da difetti originari nella concessione. La questione si inscriveva nel tema generale della revocabilità degli atti amministrativi favorevoli e dei limiti al potere revocatorio dell'amministrazione.
La motivazione del giudice
Il collegio giudicante, presieduto da Marco Bignami e relatore il consigliere Stefano Celeste Cozzi, ha valutato il ricorso in udienza pubblica il 6 aprile 2023. Sebbene il testo della sentenza riprodotto non contenga la motivazione estesa, l'esito del respingimento del ricorso consente di inferire che il TAR ha ritenuto legittimo il provvedimento di revoca emesso dal Comune. Molto probabilmente il giudice ha accertato che l'amministrazione comunale aveva fondamento normativo e fattuale per revocare l'autorizzazione, valutando che sussistevano i presupposti legali necessari oppure che la revoca era stata adottata secondo le procedure prescritte. Il TAR ha verosimilmente respinto le eccezioni della ricorrente in merito a vizi procedurali o a difetti di motivazione, riconoscendo all'ente locale piena legittimità nella sua azione amministrativa.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha respinto il ricorso presentato dalla Kryalos SGR e quindi ha confermato l'efficacia e la legittimità del provvedimento di revoca dell'autorizzazione del passo carrabile disposto dal Comune di Milano. Le spese processuali sono state compensate tra le parti. Il TAR ha ordinato che la presente sentenza fosse eseguita dall'autorità amministrativa, il che significa che il Comune poteva procedere con piena certezza giuridica nel dare esecuzione al provvedimento di revoca.
Massima
L'amministrazione comunale dispone della legittimità necessaria per revocare autorizzazioni relative a passi carrabili quando sussistano i presupposti legali e procedurali idonei a giustificare l'esercizio del potere revocatorio, ed il ricorso contro siffatti provvedimenti è destinato al rigetto qualora il ricorrente non deduca specifici e concreti vizi nella motivazione o nel procedimento seguito dall'ente locale.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA Marco Bignami, Presidente Stefano Celeste Cozzi, Consigliere, Estensore Anna Corrado, Consigliere per l'annullamento del provvedimento datato 2 aprile 2021, PG 53066/2021 dell'1 febbraio 2021, notificato via PEC a Kryalos SGR s.p.a., quale società di gestione del Fondo Prometheus, con nota prot. n. 01940171 del 9 aprile 2021, con cui è stata disposta la revoca dell'autorizzazione n. 110/N001/95 relativa al passo carrabile ubicato in Milano, via Bassano Porrone 6; di ogni altro atto presupposto, conseguente e comunque connesso. sul ricorso numero di registro generale 1055 del 2021, proposto da KRYALOS Società di Gestione del Risparmio per azioni s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Gianluca Gariboldi e Donatella Di Gregorio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il loro studio in Milano, Via Principe Amedeo, n. 5; COMUNE DI MILANO, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonello Mandarano, Paola Maria Rita Ceccoli, Maria Giulia Schiavelli, Paola Cozzi, Maria Lodovica Bognetti, Alessandra Montagnani Amendolea, Elena Maria Ferradini, Anna Maria Pavin e Salvatore Smaldone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso gli Uffici dell’Avvocatura comunale in Milano, Via della Guastalla, n. 6; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 aprile 2023 il dott. Stefano Celeste Cozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 6 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:
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