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Sentenza n. 202300126/2023

Sentenza n. 202300126/2023

3B - BENI CULTURALI - ATTESTATO LIBERA CIRCOLAZIONE BENE CULTURALE - DINIEGO

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE TERZA
Data
Numero202300126/2023
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un privato cittadino ha presentato ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia impugnando una serie di provvedimenti adottati dal Ministero della Cultura, in particolare dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Milano. La controversia ha origine dalla presentazione di una denuncia il 9 febbraio 2021 relativa a un bene culturale per il quale il ricorrente intendeva ottenere l'attestato di libera circolazione, che consente il trasferimento e l'esportazione di beni culturali. La Soprintendenza ha invece negato il rilascio di tale attestato con provvedimento del 10 novembre 2021 e ha contestualmente avviato il procedimento di dichiarazione di interesse culturale del bene. Successivamente, il Ministero della Cultura ha emesso un decreto il 8 marzo 2022 dichiarando il bene di interesse artistico e storico particolarmente importante, ossia riconoscendone il valore culturale rilevante. Il ricorrente ha quindi impugnato tutti questi atti amministrativi, sia il diniego iniziale sia il successivo decreto di dichiarazione di interesse culturale.

Il quadro normativo

La materia è disciplinata dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, specificamente dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, numero 42, che regola la protezione dei beni culturali di proprietà privata. Gli articoli 10, comma 3, lettera a), e articolo 13 del medesimo decreto conferiscono alla pubblica amministrazione il potere di dichiarare un bene di interesse artistico e storico quando esso presenta caratteri di particolare importanza dal punto di vista culturale, artistico o storico. L'attestato di libera circolazione è invece lo strumento amministrativo che autorizza il trasferimento di un bene culturale, previa verifica da parte degli organi competenti che il bene non sia sottoposto a vincoli o dichiarazioni di interesse culturale. La procedura amministrativa prevede che prima di negare il rilascio dell'attestato, l'amministrazione debba comunicare un preavviso motivato, offrendo al proprietario la possibilità di presentare osservazioni.

La questione giuridica

La controversia affronta un conflitto fondamentale tra l'interesse privato del proprietario a disporre liberamente del proprio bene culturale attraverso l'esportazione, e l'interesse pubblico alla preservazione del patrimonio culturale nazionale. Il ricorrente contestava la legittimità dei dinieghi opposti dalla Soprintendenza e sosteneva che la successiva dichiarazione di interesse culturale fosse stata adottata mediante un procedimento viziato oppure privo di fondamento. In altri termini, la questione verteva sulla corretta applicazione della normativa protettiva e sulla valutazione, da parte dell'amministrazione, della sussistenza dei presupposti per dichiarare il bene di interesse artistico e storico particolarmente importante.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo, dopo aver esaminato la documentazione acquisita e sentito i difensori delle parti in udienza pubblica il 4 novembre 2022, ha ritenuto che l'amministrazione aveva agito in conformità alla legge. Il collegio ha considerato che il Ministero della Cultura disponeva di adequati fondamenti fattuali e normativi per negare l'attestato di libera circolazione e per procedere alla dichiarazione di interesse culturale del bene. La sentenza non esplicita in dettaglio le ragioni della valutazione, ma dal dispositivo emerge che il giudice ha ritenuto che la Soprintendenza aveva correttamente esercitato i suoi poteri discrezionali nel valutare l'importanza culturale del bene secondo i criteri stabiliti dal codice dei beni culturali. Pertanto, ha concluso che non sussistevano vizi procedurali o sostanziali nei provvedimenti impugnati, respingendo così tutti i motivi del ricorso.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia respinge il ricorso nella sua interezza, sia per quanto concerne il ricorso introduttivo sia per i motivi aggiunti successivamente presentati. Le spese di giudizio sono compensate tra le parti, secondo la pratica ordinaria quando il ricorso è infondato ma non manifestamente azzardato. Il giudice ordina che la sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa, confermando così la definitiva validità dei provvedimenti adottati dal Ministero della Cultura. Inoltre, il Tribunale, in applicazione della normativa sulla protezione dei dati personali, ordina l'oscuramento delle generalità del ricorrente e di qualsiasi altro dato idoneo a identificarlo nel testo della sentenza.

Massima

L'amministrazione è legittimata a negare l'attestato di libera circolazione e a dichiarare un bene di interesse artistico e storico particolarmente importante allorché susistono validi fondamenti fattuali nel procedimento di valutazione conforme alle previsioni del Codice dei Beni Culturali.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Marco Bignami,	Presidente
Concetta Plantamura,	Consigliere, Estensore
Anna Corrado,	Consigliere
per l'annullamento
A) - per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
1) - del provvedimento del 10 novembre 2021 del Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Milano, Ufficio Esportazione, di diniego di rilascio dell'attestato di libera circolazione per il bene culturale di cui alla denuncia prot. n. -OMISSIS- (allegato 1), presentata il 9 febbraio 2021 (e contestuale avvio del procedimento di dichiarazione di interesse culturale);
2) - del preavviso di diniego di rilascio dell'attestato di libera circolazione per il bene culturale di cui alla denuncia prot.  -OMISSIS- (allegato 1) e proroga dei termini per il rilascio dell'attestato di libera circolazione, di cui alla nota prot. -OMISSIS-, emesso dal Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Milano - Ufficio Esportazione;
B) – e, per quanto riguarda i motivi aggiunti, notificati il 10.5.2022 e depositati il 27.5.2022:
1) - del decreto di dichiarazione di interesse artistico e storico particolarmente importante, ai sensi degli articoli 10, comma 3, lettera a) e 13 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, datato 8 marzo 2022, del Ministero della Cultura - Segretariato Regionale per la Lombardia - Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale, di cui alla notifica inviata in data 11 marzo 2022 a mezzo PEC;
2) - della nota di notificazione del suindicato decreto, inviata in data 11 marzo 2022 a mezzo PEC.
sul ricorso numero di registro generale 99 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS- di -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Calabi e Cristina Riboni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 novembre 2022 la dott.ssa Concetta Plantamura e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso e i motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

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