2F - OTTEMPERANZA - TRIBUNALE DI COMO - GIUDICE DEL LAVORO - SENTENZA N. 1/2021
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | — |
| Numero | 202301257/2023 |
| Esito | NOMINA COMMISSARIO AD ACTA |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Una persona, protetta da misure di riservatezza per ragioni riguardanti la sua salute, ha ottenuto una sentenza favorevole presso il Tribunale di Como, in funzione di Giudice del Lavoro. Tale sentenza, ormai passata in giudicato, condannava il Ministero della Salute al pagamento di un indennizzo calcolato secondo la Legge n. 210/1992, quella disciplinante i risarcimenti per i danni causati da vaccinazione. Tuttavia, il Ministero della Salute ha sistematicamente omesso di adempiere a tale obbligo e di corrispondere alla ricorrente l'importo dovuto. Di fronte a questa inottemperanza, la ricorrente ha dovuto ricorrere ancora una volta alla giustizia, questa volta dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, per ottenere l'esecuzione forzata della sentenza che aveva già vinto. La ricorrente ha inoltre chiesto la nomina di un Commissario ad acta, vale a dire di un soggetto incaricato dal giudice di compiere gli atti che l'amministrazione omette.
Il quadro normativo
La controversia è disciplinata dalla Legge n. 210/1992, che regola il sistema degli indennizzi per le persone che abbiano subito danno da vaccinazione, e rappresenta un fondamentale strumento di protezione sociale. Il ricorso è stato proposto secondo le disposizioni dell'articolo 114 del Codice del Processo Amministrativo, che consente l'impugnazione davanti al giudice amministrativo delle sentenze non eseguite dalla pubblica amministrazione. Questo ricorso rientra nella categoria dei ricorsi per ottemperanza, strumenti di garanzia che permettono al cittadino di chiedere al giudice stesso di vigilare e di forzare l'esecuzione di un provvedimento giudiziario già divenuto definitivo. Il diritto all'esecuzione di una sentenza passata in giudicato rappresenta un principio costituzionale fondamentale, poiché senza di esso la tutela giurisdizionale resterebbe puramente teorica.
La questione giuridica
Il nodo centrale della controversia è la responsabilità amministrativa per il mancato adempimento, da parte di una pubblica amministrazione, di un obbligo contenuto in una sentenza definitiva. Si pone la questione di quale sia il rimedio più efficace quando l'amministrazione, pur obbligata da una sentenza passata in giudicato, persiste nel non ottemperare, e se il giudice amministrativo possa ricorrere a strumenti coercitivi come la nomina di un Commissario ad acta. È inoltre in gioco il principio per il quale l'amministrazione pubblica non è al di sopra della legge e delle sentenze, ma è sottoposta ai medesimi obblighi che vincolano i privati cittadini.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo ha ritenuto che sussistesse un obbligo chiarissimo e inderogabile del Ministero della Salute di eseguire la sentenza del Tribunale di Como, sentenza ormai divenuta inattaccabile perché passata in giudicato. Il collegio ha considerato insufficiente la semplice dichiarazione dell'obbligo senza prevedere anche strumenti che ne garantissero l'effettiva esecuzione, data la dimostrata inottemperanza dell'amministrazione. Ha dunque accolto la richiesta della ricorrente di nomina di un Commissario ad acta, individuando come struttura competente la Direzione Generale della Vigilanza sugli enti e della Sicurezza delle cure del Ministero della Salute. Tale nomina è stata disposta quale misura cautelare e demolitoria dell'atteggiamento di ulteriore resistenza che il Ministero potrebbe continuare a manifestare, attribuendo al Commissario il compito di eseguire gli atti necessari qualora il Ministero persista nell'inadempimento.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha accolto il ricorso della ricorrente, dichiarando che il Ministero della Salute è obbligato a dare piena esecuzione alla sentenza del Tribunale di Como, provvedendo al pagamento dell'indennizzo dovuto, adeguato al tasso di inflazione programmato secondo la legge. Per il caso di perdurante inottemperanza, il TAR ha nominato il Direttore della Direzione Generale della Vigilanza sugli enti quale Commissario ad acta, conferendogli pieno potere di compiere gli atti esecutivi della sentenza a spese del Ministero, ove quest'ultimo dovesse ancora esimersi. Infine, il Tribunale ha condannato il Ministero della Salute al pagamento delle spese giudiziali, quantificate in millecinquecento euro, oltre agli accessori di legge.
Massima
Le pubbliche amministrazioni sono obbligate all'esecuzione delle sentenze passate in giudicato, e il giudice amministrativo può nominare un Commissario ad acta per garantirne l'adempimento coattivo qualora l'amministrazione persista nell'inottemperanza.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Maria Ada Russo, Presidente Silvana Bini, Consigliere, Estensore Laura Patelli, Primo Referendario per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Como, Sezione Seconda in funzione del Giudice del Lavoro, n. -OMISSIS-, pubblicata in data 12/0-OMISSIS-, passata in giudicato, con cui l’Amministrazione è stata condannata a corrispondere alla ricorrente l'indennizzo di cui alla Legge n. 210/1992 (adeguato al tasso di inflazione programmato); per la nomina di un Commissario ad acta, in caso di perdurante inottemperanza del Ministero della Salute; sul ricorso numero di registro generale 324 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi Delucchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato, domiciliato presso i suoi uffici in Milano, via Freguglia, 1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Salute; Visto l'art. 114 cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2023 la dott.ssa Silvana Bini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede: a) lo accoglie e, per l’effetto, dichiara l’obbligo del Ministero della Salute di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Como, Sezione Seconda in funzione del Giudice del Lavoro, n. -OMISSIS-, pubblicata in data 12/0-OMISSIS-, nei modi e nei termini di cui in motivazione, con conseguente condanna alla corresponsione alla ricorrente di quanto in ragione di ciò dovuto; b) per il caso di ulteriore inottemperanza nomina sin d’ora quale Commissario ad acta il Direttore della “Direzione Generale della Vigilanza sugli enti e della Sicurezza delle cure” presso il Ministero della Salute (o dirigente o funzionario dallo stesso delegato), che – su specifica richiesta della ricorrente e nei termini di cui in motivazione – provvederà al compimento degli atti necessari all’esecuzione della sentenza in epigrafe; c) nessun compenso sarà dovuto per l’eventuale attività commissariale; d) condanna il Ministero della Salute al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 1.500,00 (millecinquecento,00), oltre agli accessori di legge e alla rifusione del contributo unificato, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:
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