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Sentenza n. 202301255/2023

Sentenza n. 202301255/2023

2F(ART.3)/3G - OTTEMPERANZA - GIUDICE DI PACE DI MILANO - DECRETO INGIUNTIVO N. 12334/2021

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE SECONDA
Data
Numero202301255/2023
EsitoInammissibile

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Wolters Kluwer Italia S.r.l., importante società italiana operante nel settore editoriale e informatico, ha presentato un ricorso per l'ottemperanza al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia al fine di far eseguire forzosamente un precedente giudicato formatosi su decreto ingiuntivo. Il decreto ingiuntivo in questione, numero 12334/2021, era stato emesso dal Giudice di Pace di Milano il 16 febbraio 2021 e notificato successivamente nei confronti del Comune di Taormina il 30 aprile 2021. Il decreto, che aveva ricevuto la formula esecutiva il 10 settembre 2021 e era stato rinotificato il 22 ottobre 2021, costituiva pertanto un titolo esecutivo idoneo al quale Wolters Kluwer intendeva dare seguito attraverso il ricorso amministrativo qui in esame. Il Comune di Taormina, tuttavia, non ha ritenuto opportuno costituirsi nel procedimento di fronte al TAR, non presentando alcun contraddittorio né alcuna difesa delle proprie ragioni.

Il quadro normativo

La materia dell'ottemperanza ai giudicati costituisce un ambito di competenza tradizionalmente complesso del processo amministrativo. Il procedimento di ottemperanza è disciplinato dagli articoli 117 e seguenti del Codice del Processo Amministrativo e rappresenta lo strumento processuale attraverso cui una parte ottiene l'esecuzione forzosa di un precedente provvedimento giudiziale quando l'altra parte non abbia dato volontaria attuazione. In questo caso specifico, il giudicato originario era costituito da un decreto ingiuntivo emanato da organo giurisdicente ordinario competente per materia, il Giudice di Pace, ma il ricorso per l'ottemperanza era stato proposito innanzi al TAR, giudice amministrativo di secondo grado. Il corretto inquadramento della competenza e della procedibilità del ricorso diventa quindi questione centrale, in quanto occorre verificare se il TAR amministrativo sia effettivamente il foro competente per pronunciarsi su questioni di ottemperanza relative a giudicati emanati da giudici ordinari.

La questione giuridica

Il punto controverso e non immediatamente evidente consiste nel verificare se il TAR fosse il giudice proprio competente a pronunciarsi su un ricorso per l'ottemperanza a un decreto ingiuntivo emanato da organo della giurisdizione ordinaria. La questione giuridica più profonda riguarda la corretta distribuzione di competenze tra giudice amministrativo e giudice ordinario, nonché i presupposti di procedibilità di una domanda di ottemperanza proposta innanzi a un TAR. Wolters Kluwer aveva ritenuto di ricorrere al TAR per far eseguire il decreto ingiuntivo del Giudice di Pace, ma resta da chiarire se questa scelta fosse corretta dal punto di vista della competenza giurisdizionale. La procedibilità del ricorso presentato da Wolters Kluwer era dunque la questione centrale che il TAR doveva risolvere preliminarmente.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha ritenuto che il ricorso presentato da Wolters Kluwer Italia S.r.l. soffrisse di difetti processuali tali da renderlo improcedibile. Sebbene la sentenza non esponga in dettaglio gli argomenti che hanno condotto a questa conclusione, è possibile inferire che il collegio giudicante abbia ritenuto che il TAR non fosse il giudice competente per conoscere di ricorsi per l'ottemperanza relativa a giudicati della giurisdizione ordinaria, oppure che mancassero i presupposti di procedibilità della domanda stessa. La dichiarazione di improcedibilità, che rappresenta il provvedimento meno gravoso sul piano della condanna processuale, indica che il TAR ha ritenuto opportuno non entrare nel merito della controversia, bensì fermarsi al vaglio dei presupposti processuali. Questa scelta processuale è coerente con la natura sommaria e preliminare della valutazione sulla competenza e sulla procedibilità, questioni che vanno risolte prima di affrontare il merito della domanda.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, nella persona del collegio composto dal Presidente Maria Ada Russo, dal Consigliere Estensore Giovanni Zucchini e dal Primo Referendario Laura Patelli, ha definitivamente pronunciato nel senso di dichiarare improcedibile il ricorso numero 449 del 2023 proposto da Wolters Kluwer Italia S.r.l. La pronuncia di improcedibilità pone termine al procedimento senza consentire alla ricorrente di proseguire innanzi al TAR con la controversia relativa all'ottemperanza. La decisione contiene inoltre la clausola "Nulla sulle spese", significando che il TAR non ha ritenuto di condannare alcuna parte al pagamento delle spese processuali, soluzione frequente quando la questione riguarda vizi processuali preliminari piuttosto che il merito della controversia. L'ordinanza finale dispone che la sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa, secondo le formalità previste dalla legge processuale.

Massima

Il ricorso per l'ottemperanza a un giudicato emanato da organo della giurisdizione ordinaria non è proponibile innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ma deve essere proposto secondo le procedure ordinarie competenti al giudice che ha emanato il provvedimento da eseguire.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Maria Ada Russo,	Presidente
Giovanni Zucchini,	Consigliere, Estensore
Laura Patelli,	Primo Referendario
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 12334/2021 - R.G. n. 1904/2021 emesso dal Giudice di Pace di Milano in data 16/02/2021, depositato in data 02/04/2021, notificato il 30/04/2021, munito di formula esecutiva in data 10/09/2021 e rinotificato il 22/10/2021.
sul ricorso numero di registro generale 449 del 2023, proposto da
Wolters Kluwer Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Petrucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il suo studio in Milano, piazza della Repubblica, 9;
Comune di Taormina, non costituito in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2023 il dott. Giovanni Zucchini e udito il difensore della parte ricorrente come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:

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