2F - OTTEMPERANZA - TRIBUNALE DI MILANO - SEZIONE LAVORO - SENTENZA N. 272/2022
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | — |
| Numero | 202301254/2023 |
| Esito | NOMINA COMMISSARIO AD ACTA |
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Maria Ada Russo, Presidente Giovanni Zucchini, Consigliere, Estensore Laura Patelli, Primo Referendario per l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano n. 272/2022 pubblicata il 03/02/2022 RG n. 6965/2020 passata in giudicato. sul ricorso numero di registro generale 250 del 2023, proposto da Ludovico Troia, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Rosario Bongarzone e Paolo Zinzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domiciliata ex lege in Milano, via Freguglia, 1; Ufficio Scolastico Provinciale Ambito Territoriale di Milano, non costituito in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2023 il dott. Giovanni Zucchini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto: a) dichiara l’inottemperanza del giudicato in epigrafe, ordinando all’Ente resistente di darvi esecuzione nei termini e nelle forme stabilite in motivazione; b) nomina, per il caso di perdurante inerzia, il commissario ad acta nella persona del dirigente indicato in motivazione; c) condanna l’Amministrazione resistente alla rifusione delle spese del presente giudizio, nell’importo di € 1.000,00 (mille/00) per compensi, oltre IVA, CPA, spese generali nella misura del 15% e onere del contributo unificato come per legge solo se dovuto nel presente giudizio (art. 13 comma 6bis1 del DPR n. 115/2002), spese da distrarsi a favore degli avvocati Antonio Rosario Bongarzone e Paolo Zinzi dichiaratosi antistatari. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:
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