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Sentenza n. 202301246/2023

Sentenza n. 202301246/2023

4H - POLIZIA PENITENZIARIA - INDENNITÀ - RECUPERO

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE QUARTA
Data
Numero202301246/2023
EsitoAccolto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Una persona impiegata nella Polizia Penitenziaria in servizio presso una Casa di Reclusione in Lombardia ha presentato ricorso amministrativo contro un provvedimento dell'Amministrazione Penitenziaria emesso il 17 marzo 2022 dalla Direzione della struttura e dal Provveditorato Regionale per la Lombardia. Il provvedimento riguardava il rimborso di un'indennità prevista dalla normativa per il personale di polizia penitenziaria. L'amministrazione aveva adottato una decisione circa le modalità di corresponsione o il quantum dell'indennità dovuta al ricorrente, decisione che quest'ultimo ha ritenuto illegittima e lesiva dei propri diritti economici. Il ricorso è stato depositato presso il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia nel 2022 e sottoposto a trattazione.

Il quadro normativo

La controversia si inscrive nell'ambito del regime giuridico ed economico del personale dell'Amministrazione Penitenziaria, disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2002 numero 164, che costituisce il testo unico per l'ordinamento penitenziario italiano. In particolare, la questione riguarda l'articolo 12 comma 3 del medesimo d.P.R. 164/2002, il quale prevede specifiche indennità economiche a favore della Polizia Penitenziaria in riconoscimento delle peculiari condizioni di lavoro e dei rischi connessi all'esercizio della funzione custodiale. La materia delle indennità per il personale penitenziario è stata oggetto di ripetuti interventi normativi e amministrativi volti a disciplinare criteri di riconoscimento, importi e modalità di corresponsione.

La questione giuridica

Il punto controverso riguardava l'interpretazione e l'applicazione della disposizione normativa relativa al rimborso dell'indennità per il personale di polizia penitenziaria, e cioè se l'amministrazione avesse correttamente quantificato, calcolato o corrisposto l'indennità spettante al ricorrente secondo i parametri stabiliti dalla norma. Era in discussione se il provvedimento amministrativo fosse stato adottato nel rispetto dei presupposti di fatto e dei criteri legali, oppure se contrastasse con le disposizioni vigenti e con i principi di correttezza amministrativa. La rilevanza della questione riguardava il riconoscimento e la tutela di diritti economici fondamentali per i dipendenti pubblici.

La motivazione del giudice

Il collegio giudicante ha condotto un'istruttoria delle doglianze sollevate dal ricorrente e ha verificato la legittimità del provvedimento amministrativo impugnato alla luce della normativa vigente, degli atti istruttori e dei criteri stabiliti dalla giurisprudenza amministrativa. Nel valutare le difese opposte dal Ministero della Giustizia tramite l'Avvocatura dello Stato, il TAR ha ritenuto che l'amministrazione avesse commesso un errore nell'interpretazione e applicazione della norma di legge, oppure avesse omesso di considerare elementi rilevanti per la corretta determinazione dell'indennità dovuta. Il percorso argomentativo seguito dal collegio ha evidenziato l'illegittimità del provvedimento sotto il profilo della violazione della norma di riferimento o del principio di correttezza amministrativa, portando all'accoglimento del ricorso.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha accolto il ricorso e ha annullato interamente il provvedimento del 17 marzo 2022 emesso dalla Direzione della Casa di Reclusione e dall'Amministrazione Penitenziaria. Tale annullamento comporta che il provvedimento impugnato perde efficacia e che l'amministrazione è obbligata a procedere a una nuova determinazione della spettanza economica del ricorrente secondo i criteri corretti indicati dalla legge. Le spese di lite sono state compensate fra le parti, mentre è stata ordinata l'esecuzione della sentenza dall'autorità amministrativa competente. Per esigenze di tutela della riservatezza, le generalità del ricorrente sono state oscurate nel testo pubblico della decisione.

Massima

La Pubblica Amministrazione deve rispettare rigorosamente i presupposti normativi e i criteri tecnici stabiliti dalla legge nel riconoscere e corrispondere indennità economiche ai dipendenti pubblici, e il mancato rispetto di tali prescrizioni integra illegittimità del provvedimento.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente
Alberto Di Mario,	Consigliere
Silvia Cattaneo,	Consigliere, Estensore
per l'annullamento
del provvedimento Prot. -OMISSIS-, avente ad oggetto “Rimborso indennità per il personale di PP prevista dall'art. 12 comma 3 d.P.R. 164/2002” emesso in data 17.03.2022 dal Ministero della Giustizia -Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria – Provveditorato Regionale per la Lombardia – Direzione della Casa di Reclusione di -OMISSIS-, notificato in data 17.03.2022 nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, ivi compresa per quanto occorrer possa la nota prot. -OMISSIS- del 01.02.2022, emessa dal Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria – Provveditorato Regionale per la Lombardia;
sul ricorso numero di registro generale 1086 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giambattista Colombo, Lorenzo Umberto Antonio Vicari e Flora Papa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 aprile 2023 la dott.ssa Silvia Cattaneo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:

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