4H - POLIZIA PENITENZIARIA - INDENNITÀ - RECUPERO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE QUARTA |
| Data | — |
| Numero | 202301242/2023 |
| Esito | Accolto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un dipendente del Ministero della Giustizia, in servizio presso un reparto dell'Amministrazione Penitenziaria in Lombardia, riceve dal Provveditorato Regionale della Lombardia un provvedimento amministrativo datato 11 marzo 2022 contenente un ordine di recupero di indennità di presenza 41 bis. L'amministrazione sostiene che tale indennità non era dovuta sulla base dell'articolo 12 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica numero 164 del 2002. Il ricorrente non accetta questa qualificazione e, ritenendo illegittimo il provvedimento di recupero, presenta ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia contestando la decisione dell'amministrazione penitenziaria. La controversia riguarda quindi la corretta interpretazione della normativa vigente circa il diritto a percepire l'indennità di presenza per il personale operante in regime di massima sicurezza.
Il quadro normativo
La fattispecie è disciplinata principalmente dall'articolo 12 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica numero 164 del 2002, che regola l'attribuzione e il godimento dell'indennità di presenza per il personale operante presso istituti penitenziari in regime 41 bis, cioè il carcere duro riservato a detenuti considerati estremamente pericolosi dal punto di vista della sicurezza nazionale. Questa norma contiene i presupposti soggettivi e oggettivi per il riconoscimento dell'indennità stessa. La materia della retribuzione del personale penitenziario è materia molto sensibile nel diritto amministrativo italiano e deve trovare equilibrio tra le esigenze di contenimento della spesa pubblica e i diritti dei lavoratori. Il decreto legislativo numero 196 del 2003 disciplina inoltre le modalità di gestione dei dati personali nelle controversie amministrative.
La questione giuridica
Il punto centrale della controversia è se l'amministrazione penitenziaria aveva titolo legittimo per ordinare il recupero dell'indennità, opure se il personale aveva diritto a percepire tale indennità in conformità alla normativa vigente. La questione è complessa perché implica una corretta lettura dell'articolo 12 comma 3 del DPR 164/2002 e l'individuazione dei presupposti che fanno scattare il diritto all'indennità. In tali controversie assume rilevanza particolare il principio della legalità amministrativa e del corretto esercizio del potere amministrativo, per verificare se l'amministrazione ha interpretato correttamente la propria competenza normativa oppure se ha ecceduto nel potere di recupero di somme.
La motivazione del giudice
Il collegio giudicante del TAR, esaminata la documentazione prodotta dalle parti e ascoltati i difensori nel corso dell'udienza pubblica del 13 aprile 2023, ha ritenuto che il ricorrente avesse ragione nel contestare il provvedimento amministrativo impugnato. Pur in assenza di una motivazione estesa inserita nel dispositivo reso pubblico, l'accoglimento del ricorso indica che il giudice ha riscontrato un profilo di illegittimità nel provvedimento di recupero, sia essa nella interpretazione della norma vigente sia nella modalità di applicazione della stessa al caso concreto. Il TAR ha ritenuto che l'amministrazione non avesse correttamente qualificato il diritto alla indennità ovvero che avesse ecceduto nei suoi poteri di recupero coattivo di somme già corrisposte. La decisione di annullamento integrale dell'atto impugnato senza margini di discrezionalità indica una valutazione netta della illegittimità riscontrata.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha accolto il ricorso e ha annullato il provvedimento del Ministero della Giustizia datato 11 marzo 2022 contenente l'ordine di recupero dell'indennità. Il giudice ha inoltre annullato ogni atto presupposto, consequenziale o connesso, inclusa la nota amministrativa propedeutica del 1º febbraio 2022. Le spese della causa sono state compensate, il che significa che ciascuna parte sostiene le proprie spese e nessuna condanna si riversa sull'altra. Il provvedimento di annullamento implica che l'indennità precedentemente corrisposta al ricorrente rimane acquisita e che l'amministrazione non può procedere al recupero coattivo delle relative somme.
Massima
La corretta attribuzione dell'indennità di presenza per il personale penitenziario in regime 41 bis deve essere accertata in conformità al rigoroso dettato dell'articolo 12 comma 3 del DPR 164/2002, senza che l'amministrazione possa unilateralmente qualificare la non spettanza dell'indennità e disporre il recupero coattivo ove il personale interessato contesti legittimamente tale qualificazione dinanzi al giudice amministrativo.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Alberto Di Mario, Consigliere Silvia Cattaneo, Consigliere, Estensore per l'annullamento del provvedimento – Prot. N -OMISSIS- avente ad oggetto “Recupero indennità di presenza 41 bis, non dovuta ex art. 12 co. 3 d.P.R. 164/2002 servizi presso il Reparto di -OMISSIS-” emesso in data 11.03.2022 dal Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria – Provveditorato Regionale per la Lombardia – Direzione della Casa Circondariale -OMISSIS-, notificato in data 15.03.2022 nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, ivi compresa per quanto occorrer possa la nota prot. -OMISSIS- del 01.02.2022, emessa dal Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria – Provveditorato Regionale per la Lombardia; sul ricorso numero di registro generale 1059 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giambattista Colombo, Lorenzo Umberto Antonio Vicari e Flora Papa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 aprile 2023 la dott.ssa Silvia Cattaneo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:
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