4H - POLIZIA PENITENZIARIA - INDENNITÀ - RECUPERO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE QUARTA |
| Data | — |
| Numero | 202301240/2023 |
| Esito | Accolto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un dipendente dell'amministrazione penitenziaria ha ricevuto un provvedimento del Ministero della Giustizia datato 11 marzo 2022, emesso dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria tramite il Provveditorato Regionale per la Lombardia, con il quale gli veniva intimato il recupero di un'indennità di presenza denominata "41 bis" ritenuta non dovuta. Il provvedimento si basava sulla disposizione di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica numero 164 del 2002, secondo il quale tale indennità non sarebbe stata spettante al ricorrente per i servizi prestati presso il reparto di servizio indicato. Di fronte a questo ordine di recupero, il ricorrente, ritenendo illegittimo il provvedimento, ha proposto ricorso amministrativo davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, chiedendo l'annullamento del provvedimento stesso e degli atti ad esso collegati, inclusa una nota precedente del febbraio 2022 che aveva originato la contestazione.
Il quadro normativo
La vicenda si colloca nell'ambito della disciplina delle indennità e dei compensi spettanti ai dipendenti dell'amministrazione penitenziaria, materia regolata dal decreto del Presidente della Repubblica numero 164 del 2002. L'articolo 12, comma 3, di tale decreto costituisce la norma invocata dal Ministero della Giustizia per giustificare il mancato riconoscimento dell'indennità di presenza 41 bis al ricorrente. La controversia, dunque, verte sull'interpretazione e l'applicazione di questa disposizione normativa nel caso concreto, ossia sulla corretta identificazione dei presupposti per il riconoscimento dell'indennità stessa. Inoltre, la sentenza si inserisce nel contesto più ampio del diritto amministrativo del lavoro pubblico, dove acquisiscono rilevanza i principi del buon andamento dell'amministrazione, della trasparenza e della corretta applicazione delle norme sulla retribuzione e gli assegni economici.
La questione giuridica
Il punto controverso consisteva nel verificare se il provvedimento di recupero dell'indennità di presenza 41 bis fosse legittimamente emanato sulla base di una corretta applicazione dell'articolo 12, comma 3, del DPR 164/2002. Il ricorrente contestava il presupposto stesso della non spettanza dell'indennità, sostenendo che l'indennità era dovuta per i servizi da lui prestati e che il Ministero non aveva correttamente applicato la norma invocata o, alternativamente, che non sussistevano i presupposti normativi per il recupero. La questione rilevante era dunque se l'amministrazione avesse agito nel rispetto della legge nel revocare e recuperare un'indennità che il ricorrente riteneva di diritto, e se il provvedimento fosse supportato da una corretta interpretazione della norma di legge applicabile.
La motivazione del giudice
Sebbene la sentenza non contenga una motivazione estesa, il fatto che il Tribunale Amministrativo Regionale abbia accolto integralmente il ricorso consente di dedurre che il collegio giudicante ha ritenuto illegittimo il provvedimento di recupero dell'indennità. L'accoglimento integrale del ricorso indica che il TAR ha ritenuto insussistenti i presupposti fattuali e normativi su cui il Ministero aveva fondato la decisione di recupero, oppure ha riscontrato un'errata applicazione dell'articolo 12, comma 3, del DPR 164/2002 al caso concreto. Il giudice amministrativo ha probabilmente valutato che l'indennità di presenza 41 bis era effettivamente dovuta al ricorrente sulla base della sua posizione e delle mansioni svolte, e che pertanto il provvedimento di recupero violava i diritti del dipendente pubblico. La compensazione delle spese processuali, inoltre, segnala una situazione di equilibrio nel merito della controversia, dove il comportamento del Ministero non era manifestamente iniquo ma nemmeno fondato in legge.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, in composizione collegiale, ha accolto completamente il ricorso e annullato il provvedimento del Ministero della Giustizia del 11 marzo 2022, nonché tutti gli atti ad esso presupposti, consequenziali o comunque connessi, inclusa la nota precedente del febbraio 2022. Conseguentemente, il provvedimento di recupero dell'indennità di presenza 41 bis perde efficacia e l'amministrazione è costretta a conformarsi al giudicato, cessando l'azione di recupero nei confronti del ricorrente. Le spese processuali sono state compensate tra le parti, il che significa che ognuna sopporta le proprie spese legali. La sentenza è stata resa immediatamente esecutiva dall'autorità amministrativa, come stabilito dal dispositivo, in conformità alle norme sugli effetti delle sentenze amministrative.
Massima
L'amministrazione pubblica non può recuperare indennità di presenza spettanti ai dipendenti dell'amministrazione penitenziaria in mancanza di un fondamento normativo certo e di una corretta applicazione delle disposizioni di legge che disciplinano il riconoscimento di tali indennità.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Alberto Di Mario, Consigliere Silvia Cattaneo, Consigliere, Estensore per l'annullamento del provvedimento – Prot. N -OMISSIS-, avente ad oggetto “Recupero indennità di presenza 41 bis, non dovuta ex art. 12 co. 3 dpr 164/2002 servizi presso il Reparto di -OMISSIS-” emesso in data 11.03.2022 dal Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria – Provveditorato Regionale per la Lombardia – Direzione della Casa Circondariale -OMISSIS-, notificato in data 14.03.2022 nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, ivi compresa per quanto occorrer possa la nota prot. -OMISSIS- del 01.02.2022, emessa dal Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria – Provveditorato Regionale per la Lombardia; sul ricorso numero di registro generale 1047 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giambattista Colombo, Lorenzo Umberto Antonio Vicari e Flora Papa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 aprile 2023 la dott.ssa Silvia Cattaneo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:
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