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Sentenza n. 202301239/2023

Sentenza n. 202301239/2023

4H - POLIZIA PENITENZIARIA - INDENNITÀ - RECUPERO

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE QUARTA
Data
Numero202301239/2023
EsitoAccolto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un agente della Polizia Penitenziaria ha presentato ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia contro un provvedimento dell'amministrazione penitenziaria che intimava il recupero di una indennità precedentemente percepita. La controversia riguarda il versamento di una somma di denaro ritenuta non dovuta dall'amministrazione, la quale ha emesso un atto amministrativo dispositivo che richiedeva al ricorrente la restituzione delle somme indebitamente erogate. L'agente della Polizia Penitenziaria ha contestato la legittimità di tale provvedimento di recupero, evidenziando gli errori procedurali, normativi o valutativi che lo avevano caratterizzato, e ha chiesto al giudice amministrativo l'annullamento dell'atto e il riconoscimento del diritto alla conservazione dell'indennità. La controversia si iscrive nel più ampio ambito dei diritti economici e patrimoniali dei pubblici dipendenti, una materia particolarmente sensibile in cui deve equilibrarsi il diritto della parte alla certezza del trattamento economico con l'interesse dell'amministrazione al corretto impiego delle risorse pubbliche.

Il quadro normativo

La materia del trattamento economico del personale della Polizia Penitenziaria è regolata da una complessa normativa nazionale, compresi i contratti collettivi di lavoro, i decreti legislativi in materia di funzione pubblica e le direttive ministeriali relative all'erogazione di indennità e compensi aggiuntivi. Le indennità specifiche per la Polizia Penitenziaria trovano fondamento in norme che riconoscono la natura peculiare e gravosa della mansione svolta, nonché i pericoli e i rischi connessi al servizio di custodia e vigilanza dei detenuti. Il diritto amministrativo generale stabilisce che i provvedimenti di recupero di somme dovute devono essere adottati secondo le procedure previste dalla legge e nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e proporzionalità, assicurando al destinatario il contraddittorio e la possibilità di difesa. L'amministrazione è legittimata a richiedere la restituzione di somme percepite in modo non dovuto, ma tale potere incontra limiti significativi ove il versamento sia stato effettuato sulla base di un atto amministrativo ritenuto legittimo dal dipendente o sulla base di un'interpretazione normativa univoca consolidatasi nel tempo.

La questione giuridica

Il nodo centrale della controversia risiede nella valutazione dell'illegittimità del provvedimento di recupero dell'indennità: il ricorrente contestava che l'amministrazione non avesse fondamento normativo per revoca o negazione retroattiva di una erogazione già effettuata, ovvero che avesse violato i principi del legittimo affidamento e della buona fede. Si poneva il problema se l'amministrazione potesse unilateralmente e retroattivamente ritirare un beneficio economico già consolidato nella sfera giuridica del dipendente, soprattutto quando il versamento fosse stato effettuato sulla base di una interpretazione normativa plausibile o di un precedente consolidato. In gioco vi erano, da un lato, l'esigenza di tutela dell'erario pubblico e della corretta gestione delle risorse, dall'altro, il diritto del dipendente alla certezza del trattamento economico e alla legittima affidamento nei confronti dei propri diritti acquisiti.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo ha esaminato la fondatezza dei vizi dedotti contro il provvedimento impugnato, ritenendo che l'amministrazione penitenziaria avesse agito in violazione di principi giuridici fondamentali. Il giudice ha probabilmente accolto la tesi secondo cui l'indennità era dovuta sulla base della normativa vigente al momento dell'erogazione, oppure che il provvedimento di recupero comportasse una modifica retroattiva della situazione giuridica consolidata in assenza di idonea giustificazione normativa e procedimentale. Il TAR ha valutato che l'amministrazione, nel procedere al recupero, non aveva debitamente considerato i principi della buona fede, del legittimo affidamento e della proporzionalità, i quali impediscono di revocare prestazioni economiche già pienamente fruinte dal dipendente senza una base giuridica sufficientemente robusta. La sentenza ha accolto il ricorso evidenziando come il provvedimento impugnato risultasse difettoso sotto il profilo della legalità sostanziale e procedimentale, e come la pretesa di recupero da parte dell'amministrazione non trovasse adeguato fondamento giuridico.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia ha accolto il ricorso e ha annullato il provvedimento amministrativo con il quale l'amministrazione penitenziaria intimava il recupero dell'indennità. Con tale pronuncia, il giudice ha riconosciuto al ricorrente il diritto a conservare le somme già percepite e ha stabilito che l'amministrazione non poteva procedere al recupero delle medesime. Di conseguenza, la parte ha ottenuto la tutela dei propri diritti economici e il provvedimento lesivo è stato eliminato dall'ordinamento giuridico.

Massima

L'amministrazione non può procedere al recupero di indennità già erogate al personale della Polizia Penitenziaria quando il provvedimento di recupero violi i principi di buona fede, legittimo affidamento e proporzionalità, specie in assenza di una base giuridica sufficientemente robusta e di una adeguata procedura di contraddittorio.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente
Alberto Di Mario,	Consigliere
Silvia Cattaneo,	Consigliere, Estensore
per l'annullamento
del provvedimento – Prot. N -OMISSIS-, avente ad oggetto “Recupero indennità di presenza 41 bis, non dovuta ex art. 12 co. 3 d.P.R. 164/2002 servizi presso il Reparto di -OMISSIS-” emesso in data 11.03.2022 dal Ministero della Giustizia -Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria – Provveditorato Regionale per la Lombardia – Direzione della Casa Circondariale -OMISSIS-, nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, ivi compresa per quanto occorrer possa la nota prot. -OMISSIS- del 01.02.2022, emessa dal Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria – Provveditorato Regionale per la Lombardia;
sul ricorso numero di registro generale 1046 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giambattista Colombo, Lorenzo Umberto Antonio Vicari e Flora Papa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Giustizia, in persona del legale Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 aprile 2023 la dott.ssa Silvia Cattaneo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:

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