4H - POLIZIA PENITENZIARIA - INDENNITÀ - RECUPERO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE QUARTA |
| Data | — |
| Numero | 202301238/2023 |
| Esito | Accolto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un agente o operatore penitenziario ha impugnato dinanzi al TAR Lombardia un provvedimento emesso dal Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, in data 11 marzo 2022, con il quale l'amministrazione disponeva il recupero di un'indennità di presenza 41 bis (il compenso aggiuntivo per il servizio in reparti carcerari ad altissima sicurezza) ritenuta non dovuta in base all'articolo 12 comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 164 del 2002. Il ricorrente prestava servizio presso un reparto di una Casa Circondariale ubicata in Lombardia ed aveva percepito tale indennità nel corso della sua attività lavorativa. L'atto impugnato, notificato il 14 marzo 2022, ordinava il recupero dell'importo ritenuto indebitamente versato, generando una controversia sulla legittimità di tale pretesa amministrativa.
Il quadro normativo
La materia è disciplinata dal Decreto del Presidente della Repubblica numero 164 del 2002, il quale regola l'organizzazione e il funzionamento dell'amministrazione penitenziaria, nonché le modalità di concessione di incarichi di vigilanza particolare e il diritto ai relativi compensi aggiuntivi. L'articolo 12 comma 3 di tale decreto rappresenta il fondamento normativo su cui l'amministrazione si è basata per negare il diritto all'indennità 41 bis ritenendo che non ricorressero i presupposti normativi per il suo riconoscimento. La questione rientra nell'ambito della controversia in materia di diritti economici e previdenziali del personale penitenziario, dove il corretto inquadramento giuridico della posizione del lavoratore è essenziale per determinare la titolarità ai benefici contrattuali e alle indennità dovute.
La questione giuridica
Il nodo controverso riguardava la corretta interpretazione dell'articolo 12 comma 3 del d.P.R. 164/2002 e la conseguente titolarità del ricorrente a percepire l'indennità di presenza 41 bis durante il proprio servizio presso il reparto carcerario di massima sicurezza. In particolare, occorreva accertare se il provvedimento ministeriale di recupero fosse stato legittimamente adottato sulla base di una corretta applicazione della normativa vigente ovvero se l'amministrazione avesse commesso un'illegittimità nel valutare i presupposti necessari per il riconoscimento della suddetta indennità. La questione rivestiva rilievo sia per il ricorrente, nella prospettiva della tutela dei diritti economici acquisiti, che per l'amministrazione, nella prospettiva della corretta gestione delle risorse di bilancio.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha ritenuto che il provvedimento ministeriale non trovasse fondamento nella corretta applicazione della normativa di riferimento e che quindi l'amministrazione avesse ecceduto i propri poteri nel disporne il recupero. Il collegio giudicante ha accertato che ricorrevano gli elementi normativi e fattici necessari per il riconoscimento del diritto all'indennità rivendicata dal ricorrente, perciò il diniego implicito contenuto nel provvedimento di recupero risultava privo di valida giustificazione amministrativa. La sentenza ha privilegiato l'interpretazione della norma più consona ai diritti acquisiti dal lavoratore durante il legittimo svolgimento della propria attività professionale presso il reparto interessato.
La decisione
Il TAR Lombardia ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento ministeriale del 11 marzo 2022 con il quale era stato ordinato il recupero dell'indennità di presenza 41 bis. Le spese del giudizio sono state compensate tra le parti, secondo l'usuale criterio di equità applicabile quando il ricorso viene accolto in misura rilevante. L'amministrazione è stata inoltre ordinata di procedere all'esecuzione della sentenza in conformità ai dettami della giustizia amministrativa, in modo da cessare gli effetti del provvedimento annullato e ripristinare i diritti economici del ricorrente.
Massima
Non può ritenersi illegittimamente percepita un'indennità di presenza in regime 41 bis quando il lavoratore possiede i presupposti normativi per il suo riconoscimento secondo la corretta interpretazione dell'articolo 12 comma 3 del d.P.R. 164/2002. Testo integrale completo della sentenza Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione Quarta ha pronunciato la presente sentenza nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati Gabriele Nunziata Presidente, Alberto Di Mario Consigliere, Silvia Cattaneo Consigliere Estensore. Il ricorso numero 1048 del 2022 è stato proposto da un operatore penitenziario rappresentato dagli avvocati Giambattista Colombo, Lorenzo Umberto Antonio Vicari e Flora Papa contro il Ministero della Giustizia, rappresentato dall'Avvocatura distrettuale dello Stato domiciliataria in Milano via Freguglia numero 1. L'atto impugnato è il provvedimento numero OMISSIS in data 11 marzo 2022 del Ministero della Giustizia Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria Provveditorato Regionale per la Lombardia Direzione della Casa Circondariale OMISSIS, notificato il 14 marzo 2022, avente ad oggetto il recupero dell'indennità di presenza 41 bis ritenuta non dovuta ex articolo 12 comma 3 d.P.R. 164 del 2002 relativamente ai servizi prestati presso il reparto indicato. Nella seduta di udienza pubblica del 13 aprile 2023 è stato audito il relatore dottoressa Silvia Cattaneo e sono stati sentiti i difensori delle parti come specificato nel verbale della medesima udienza. Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla l'atto impugnato. Le spese del giudizio sono compensate tra le parti. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52 commi 1 e 2 del decreto legislativo 30 giugno 2003 numero 196 e degli articoli 5 e 6 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2023.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Alberto Di Mario, Consigliere Silvia Cattaneo, Consigliere, Estensore per l'annullamento del provvedimento – Prot. N -OMISSIS-, avente ad oggetto “Recupero indennità di presenza 41 bis, non dovuta ex art. 12 co. 3 d.P.R. 164/2002 servizi presso il Reparto di -OMISSIS-” emesso in data 11.03.2022 dal Ministero della Giustizia -Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria – Provveditorato Regionale per la Lombardia – Direzione della Casa Circondariale -OMISSIS-, notificato in data 14.03.2022 nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, ivi compresa per quanto occorrer possa la nota prot. -OMISSIS- del 01.02.2022, emessa dal Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria – Provveditorato Regionale per la Lombardia; sul ricorso numero di registro generale 1048 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giambattista Colombo, Lorenzo Umberto Antonio Vicari e Flora Papa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 aprile 2023 la dott.ssa Silvia Cattaneo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:
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