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Sentenza n. 202301227/2023

Sentenza n. 202301227/2023

1I - SICUREZZA PUBBLICA - ISTANZA RILASCIO PORTO DI FUCILE USO TIRO A VOLO - RIGETTO

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE PRIMA
Data
Numero202301227/2023
EsitoDICHIARA CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Antonio Vinciguerra,	Presidente
Mauro Gatti,	Consigliere
Valentina Santina Mameli,	Consigliere, Estensore
per l'annullamento
- del decreto di diniego rinnovo / rilascio porto di fucile uso tiro a volo Cat. -OMISSIS- emesso in data 01-06-2022 dal Questore della provincia di -OMISSIS-, notificato o comunque conosciuto dall'interessato in data 15-06-2022;
- degli atti a questo antecedenti e /o collegati.
sul ricorso numero di registro generale 1541 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Ernesto Ferrari, con domicilio digitale eletto presso la sua casella PEC come da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale presso la relativa casella PEC come da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex lege presso gli Uffici dell’Avvocatura stessa in Milano Via Freguglia, n. 1;
Questura di -OMISSIS-, in persona del Questore pro tempore, non costituita;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 aprile 2023 la dott.ssa Valentina Mameli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna il Ministero dell’Interno al pagamento, a favore del ricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in € 2.000,00 (duemila), oltre oneri fiscali, previdenziali e spese generali di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:

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