1I/X - SICUREZZA - SERVIZIO DI CUSTODIA DEI VEICOLI - ELENCO DEPOSITERIE - ISTANZA DI INSERIMENTO NELL’ELENCO PREFETTIZIO DI CUI ALL’ART. 8 DEL D.P.R. N. 571/82 N. 5970 - RIGETTO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202301226/2023 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Una società o una persona fisica ha presentato un ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale della Lombardia contro il rigetto della propria istanza di inserimento nell'elenco depositerie della prefettura competente, elenco che autorizza l'esercizio del servizio di custodia di veicoli. Il ricorrente aveva chiesto formalmente l'iscrizione a questo elenco prefettizio secondo le procedure previste dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 571 del 1982, che disciplina le modalità di autorizzazione e di controllo dei depositari di veicoli, ossia degli operatori economici che svolgono il servizio di custodia, conservazione e gestione di autoveicoli. L'istanza era stata sottoposta all'amministrazione prefettizia competente, ma era stata rigettata con un provvedimento amministrativo. Di fronte a questo rifiuto, il ricorrente aveva deciso di impugnare il provvedimento davanti al giudice amministrativo, contestando il motivo del rigetto e ritenendo di possedere tutti i requisiti necessari per l'iscrizione.
Il quadro normativo
La materia è disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 571 del 1982, che costituisce il regolamento di attuazione per la custodia dei veicoli in depositi. L'art. 8 del citato decreto stabilisce le condizioni e i procedimenti mediante i quali i soggetti privati possono chiedere l'inserimento negli elenchi prefettizi delle depositerie autorizzate. Tali elenchi rappresentano lo strumento amministrativo attraverso il quale lo Stato esercita il controllo sulla sicurezza dei servizi di custodia di veicoli, garantendo che solo gli operatori economici che rispettano determinati standard di idoneità, capacità tecnica, moralità e solidità finanziaria possano esercitare l'attività. L'iscrizione all'elenco prefettizio è prerequisito essenziale per il legittimo svolgimento dell'attività di depositaria, poiché la custodia di veicoli è un servizio che comporta responsabilità civile e penale.
La questione giuridica
Il punto controverso riguardava se il ricorrente possedesse veramente i requisiti richiesti dalla normativa vigente per l'iscrizione nell'elenco depositerie, e se l'amministrazione prefettizia avesse correttamente valutato la documentazione presentata e il possesso di tali requisiti. In secondo luogo, la controversia investiva la legittimità della motivazione fornita dall'amministrazione nel rigettare l'istanza, cioè se l'amministrazione avesse fornito ragioni concrete e documentate del diniego oppure se il rigetto fosse stato generico o fondato su valutazioni irragionevoli. Infine, la questione riguardava il merito della scelta amministrativa e se i criteri di valutazione fossero stati applicati in modo uniforme e conforme ai principi generali del diritto amministrativo.
La motivazione del giudice
Il tribunale amministrativo ha esaminato la documentazione proposta dal ricorrente e ha valutato se questi avesse effettivamente dimostrato il possesso dei requisiti previsti dall'art. 8 del DPR 571/82. Sulla base dell'istruttoria, il collegio ha ritenuto che l'amministrazione prefettizia avesse correttamente verificato i requisiti richiesti e avesse fondatamente riscontrato la mancanza o l'insufficienza di alcuni di essi, giustificando così il rigetto dell'istanza. Il TAR ha quindi confermato la legittimità del provvedimento amministrativo impugnato, ritenendo che la prefettura avesse agito in conformità alla legge e secondo motivazioni adeguate. Il ragionamento della sentenza si è basato sul principio che l'amministrazione gode di un certo margine di discrezionalità nella valutazione dei requisiti, margine che nel caso di specie era stato esercitato in modo ragionevole e proporzionato.
La decisione
Il Tribunale amministrativo regionale della Lombardia ha respinto il ricorso presentato dal ricorrente e ha confermato il rigetto dell'istanza di inserimento nell'elenco depositerie prefettizio. La conseguenza diretta di questa sentenza è che il ricorrente rimane escluso dall'esercizio del servizio di custodia di veicoli in veste di depositaria autorizzata, salvo non rimedi la situazione che ha motivato il rigetto e presenti una nuova istanza. Le spese processuali sono state condannate ai danni del ricorrente, secondo le disposizioni procedurali ordinarie in materia di contenzioso amministrativo.
Massima
L'amministrazione prefettizia può legittimamente rigettare l'istanza di iscrizione all'elenco delle depositerie quando il ricorrente non dimostri il possesso integrale dei requisiti di idoneità, capacità tecnica e moralità previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 571 del 1982.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Antonio Vinciguerra, Presidente Mauro Gatti, Consigliere Rosanna Perilli, Primo Referendario, Estensore per l’annullamento - del decreto del 16 marzo 2021, comunicato in data 17 marzo 2021, con il quale il Prefetto di Como ha rigettato l’istanza di inserimento della società ricorrente nell’elenco prefettizio di cui all’articolo 8 del d.P.R. 29 luglio 1982, n. 571; - di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale, anche non conosciuto, in particolare: a) del verbale del sopralluogo effettuato in data 15 dicembre 2020; b) del verbale della riunione del 21 dicembre 2020. sul ricorso numero di registro generale 841 del 2021, proposto da Officine Sorze Disma s.n.c. di Sorze Maurizio & C. ed Officine Sorze Disma s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica, rappresentate e difese dagli avvocati Luigi Guidi e Silvia Nicodemo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell’Interno - Prefettura di Como, in persona del Ministro in carica, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in Milano, via Freguglia n. 1, sono domiciliati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Visti il ricorso ed i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno - Prefettura di Como; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 aprile 2023 la dott.ssa Rosanna Perilli; Uditi per la parte ricorrente l’avvocato Luigi Guidi e per le amministrazioni resistenti l’avvocato dello Stato Andrea Michele Caridi; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore delle amministrazioni resistenti, delle spese di lite, che liquida in euro 3.000,00 (tremila/00) oltre accessori. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2023 con l’intervento dei magistrati:
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