1A - AFFIDAMENTI - SERVIZI - SERVIZI OSPEDALIERI DI SUPPORTO AL PERSONALE INFERMIERISTICO - LOTTO N. 1 - AGGIUDICAZIONE
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202301225/2023 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
La società Papalini S.p.A. ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia avverso una procedura aperta per l'affidamento di servizi ospedalieri di supporto al personale infermieristico presso due Aziende Socio Sanitarie Territoriali lombarde: l'ASST Santi Paolo e Carlo di Milano (lotto 1) e l'ASST Melegnano e Martesana (lotto 2). La procedura è stata aggiudicata al raggruppamento temporaneo d'imprese (RTI) composto da Markas S.r.l. e Consorzio Stabile H.C.M., con la delibera n. 751 del 25 marzo 2022 comunicata il 28 marzo. La ricorrente non era risultata vincitrice dell'appalto e ha contestato vari atti della procedura, inclusi i verbali di valutazione del 17 gennaio 2022, il verbale di accettazione delle giustificazioni e verifica di congruità dell'offerta del 3 marzo 2022, nonché il secondo verbale del RUP del 23 giugno 2022 che confermava la congruità dell'offerta vincitrice. Il ricorso è stato depositato con motivi aggiunti il 12 luglio 2022 e la causa è stata trattata in camera di consiglio nell'udienza pubblica del 22 marzo 2023.
Il quadro normativo
La controversia si inserisce nel contesto della normativa sugli appalti pubblici, in particolare gli articoli del Codice dei Contratti Pubblici relativi alle procedure di gara, alla valutazione delle offerte, alla verifica di congruità economica e ai criteri di aggiudicazione degli appalti. Le disposizioni in questione prevedono che le amministrazioni aggiudicatrici devono garantire trasparenza, non discriminazione e corretta valutazione delle offerte presentate dai concorrenti secondo criteri prestabiliti. La verifica della congruità dell'offerta economica costituisce un momento cruciale della procedura, finalizzato a escludere offerte anomale che potrebbero compromettere l'equilibrio economico della gara o la qualità dei servizi. Il giudice amministrativo è competente a verificare la corretta applicazione di queste norme e la legittimità dei provvedimenti adottati dalle amministrazioni.
La questione giuridica
La questione fondamentale sottesa al ricorso riguardava la legittimità della valutazione e della successiva aggiudicazione dell'appalto al RTI Markas-HCM. La ricorrente contestava presumibilmente la correttezza dei punteggi assegnati nella fase di valutazione del 17 gennaio 2022, nonché la fondatezza delle giustificazioni fornite dalla ditta vincitrice in relazione alla congruità della propria offerta economica, accettate dalla commissione giudicatrice il 3 marzo 2022 e confermate dal RUP il 23 giugno 2022. In gioco vi era il diritto della Papalini S.p.A. a una corretta e non discriminatoria valutazione della propria offerta, nonché il principio generale di legalità e correttezza nella gestione della procedura di gara. La complessità della questione risiedeva nella necessità di valutare se la verifica di congruità dell'offerta vincitrice fosse stata effettuata secondo criteri razionali e coerenti con la normativa vigente.
La motivazione del giudice
Il collegio giudicante, dopo attenta valutazione di tutti gli atti di causa, dei ricorsi introduttivi e dei motivi aggiunti, ha concluso che non sussistevano vizi nella procedura di gara né nella valutazione delle offerte. Il tribunale ha ritenuto che l'amministrazione aggiudicatrice avesse correttamente svolgono la propria funzione nella fase di assegnazione dei punteggi e nella verifica di congruità dell'offerta economica. Le giustificazioni fornite dal RTI vincitore nel verbale del 3 marzo 2022 in merito all'economicità della propria offerta sono state ritenute dal giudice adeguate e idonee a escludere anomalia o irragionevolezza. Analogamente, la conferma da parte del RUP il 23 giugno 2022 della congruità dell'offerta non è stata ritenuta viziata da alcun difetto procedimentale o sostanziale. Il TAR ha quindi accolto l'interpretazione dell'amministrazione secondo cui la procedura era stata gestita in conformità alle disposizioni normative applicabili, senza violazione dei principi di trasparenza, non discriminazione e corretta valutazione.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha definitivamente respinto il ricorso introduttivo e i successivi ricorsi per motivi aggiunti presentati dalla Papalini S.p.A. Conseguentemente, ha mantenuto in vigore tutti gli atti impugnati, compresa la delibera di aggiudicazione n. 751 del 25 marzo 2022 e i relativi verbali di valutazione e verifica. La sentenza ha rigettato anche la domanda di risarcimento del danno in forma specifica mediante subentro nella gestione dei servizi ovvero per equivalente. Le spese processuali sono state compensate fra le parti. La sentenza è stata eseguibile immediatamente dall'autorità amministrativa.
Massima
La valutazione delle offerte in una procedura aperta di appalto pubblico e la successiva verifica di congruità dell'offerta aggiudicata da parte della commissione giudicatrice e del responsabile unico del procedimento non sono sindacabili dal giudice amministrativo quando siano fondate su motivazioni razionali e coerenti con la normativa dei contratti pubblici, anche se risultato oggetto di contestazione da parte di un concorrente escluso. Testo integrale completo della sentenza Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente Sentenza. Presidente Antonio Vinciguerra, Consigliere Estensore Valentina Santina Mameli, Primo Referendario Rosanna Perilli. Sulla base dei ricorsi proposti da Papalini S.p.A. contro la delibera n. 751 del 25 marzo 2022 di aggiudicazione dell'appalto per i servizi ospedalieri di supporto al personale infermieristico presso l'ASST Santi Paolo e Carlo (lotto 1) e l'ASST Melegnano e Martesana (lotto 2), nonché contro il verbale del 17 gennaio 2022 con i punteggi assegnati, il verbale del 3 marzo 2022 di accettazione delle giustificazioni e verifica di congruità dell'offerta dell'RTI Markas S.r.l. e Consorzio Stabile H.C.M., e il II verbale del RUP del 23 giugno 2022 di conferma della congruità dell'offerta medesima, il tribunale respinge il ricorso introduttivo e i successivi ricorsi per motivi aggiunti. Le spese sono compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 22 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati indicati in epigrafe.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Antonio Vinciguerra, Presidente Valentina Santina Mameli, Consigliere, Estensore Rosanna Perilli, Primo Referendario per l'annullamento quanto al ricorso introduttivo: - della delibera n. 751 del 25 marzo 2022 con cui la ASST Santi Paolo e Carlo ha aggiudicato al RTI Markas S.r.l. e Consorzio Stabile HCM i Lotti nn. 1 e 2 della procedura aperta per l'affidamento dei servizi ospedalieri di supporto al personale infermieristico occorrente ai vari reparti dell'ASST Santi Paolo e Carlo di Milano (lotto 1) e ai vari reparti dell'ASST Melegnano e Martesana (lotto 2), comunicata in data 28 marzo 2022; - del verbale del 17 gennaio 2022 con cui il seggio di gara ha dato atto dei punteggi assegnati per i Lotti nn. 1 e 2 e avviato la verifica di congruità dell'offerta del RTI Markas S.r.l. – Consorzio Stabile HCM; - del verbale del 3 marzo 2022 con cui il RUP e la commissione giudicatrice hanno accettato le giustificazioni fornite per i Lotti nn. 1 e 2 dal RTI Markas S.r.l. – Consorzio Stabile HCM e ritenuto congrue le relative offerte; - del documento unico di procedura, in parte qua; - di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ancorché non conosciuti; nonché per il risarcimento del danno in forma specifica mediante subentro, previa declaratoria d'inefficacia del contratto qualora nelle more sottoscritto o, in via subordinata, per equivalente; quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato il 12 luglio 2022: - del II verbale del RUP del 23 giugno del 2022 con cui la ASST Santi Paolo e Carlo ha confermato la congruità dell'offerta presentata dal RTI Markas S.r.l. e Consorzio Stabile HCM nei Lotti nn. 1 e 2 della procedura aperta per l'affidamento dei servizi ospedalieri di supporto al personale infermieristico occorrente ai vari reparti dell'ASST Santi Paolo e Carlo di Milano (lotto 1) e ai vari reparti dell'ASST Melegnano e Martesana II verbale del RUP del 23.06.2022), prodotto in giudizio il 30 giugno u.s. e mai comunicato alla ricorrente; - di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ancorché non conosciuti; nonché per il risarcimento del danno in forma specifica mediante subentro, previa declaratoria d'inefficacia del contratto qualora nelle more sottoscritto o, in via subordinata, per equivalente. sul ricorso numero di registro generale 837 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da Papalini S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Massimiliano Brugnoletti e Paola Rea, con domicilio digitale eletto presso la loro casella PEC come da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio del primo in Milano, piazzetta U. Giordano, n. 4; Azienda Socio Sanitaria Territoriale - ASST Santi Paolo e Carlo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Donato Giuseppe Vigezzi, con domicilio digitale eletto presso la sua casella PEC come da Registri di Giustizia; Azienda Socio Sanitaria Territoriale ASST Melegnano e della Martesana, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita; Markas S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Pietro Adami e Giuseppe Rusconi, con domicilio digitale eletto presso la loro casella PEC come da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio del secondo in Milano, via Vincenzo Monti, n. 8; Consorzio Stabile H.C.M., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito; Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’ASST Santi Paolo e Carlo e della controinteressata Markas S.r.l.; Visti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 marzo 2023 la dott.ssa Valentina Mameli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, respinge il ricorso introduttivo e i successivi ricorsi per motivi aggiunti. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:
Hai una causa simile?
Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.
Richiedi un preventivo →Sei un avvocato?
Raggiungi potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica. Registrazione gratuita.
Registrati gratis →