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Sentenza n. 202301218/2023

Sentenza n. 202301218/2023

3M - PUBBLICA ISTRUZIONE - STUDENTI - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - MANCATO SUPERAMENTO ESAME

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE TERZA
Data
Numero202301218/2023
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Il ricorso è stato presentato dai genitori di un alunno della terza media dell'Istituto Leone XIII, scuola paritaria della Compagnia di Gesù, contro il provvedimento di non superamento dell'esame di terza media emesso dalla medesima scuola in data 29 giugno 2022. L'alunno aveva sostenuto le prove scritte di italiano e matematica rispettivamente il 13 e il 14 giugno 2022, nonché un colloquio pluridisciplinare nei giorni seguenti. La commissione d'esame, dopo la correzione e la valutazione delle prove scritte e del colloquio, ha disposto il non superamento dell'esame con conseguente non ammissione alla scuola secondaria di secondo grado. I ricorrenti hanno contestato sia il provvedimento finale che i singoli verbali delle prove, ritenendoli illegittimi in punto di valutazione e di procedimento.

Il quadro normativo

L'esame di terza media è disciplinato dal decreto legislativo n. 62 del 2017, che ha riformato la valutazione scolastica, prevedendo che il giudizio finale sia espresso in decimi e che l'ammissione alla scuola secondaria superiore dipenda dal raggiungimento di una soglia minima di valutazione complessiva. Le norme sulla valutazione degli alunni, come modificate dalla legge n. 92 del 2019 introducente l'educazione civica, attribuiscono alle istituzioni scolastiche, autonome anche dal profilo pedagogico-didattico, la responsabilità della valutazione secondo criteri di trasparenza e obiettività. L'esame conclusivo del primo ciclo d'istruzione rappresenta un momento significativo in cui la commissione d'esame deve operare secondo le disposizioni normative nazionali e i criteri stabiliti da ogni istituzione scolastica, nel rispetto dei principi di parità di trattamento e corretta procedura.

La questione giuridica

La questione centrale riguardava la legittimità costituzionale e amministrativa del giudizio di non superamento espresso dalla commissione d'esame, ovvero se le valutazioni attribuite all'alunno fossero state determinate in conformità alle procedure previste dalla normativa vigente e se sussistessero vizi procedurali o sostanziali nella redazione dei verbali delle singole prove. In particolare, i ricorrenti contestavano sia l'adeguatezza della valutazione complessiva che la corretta applicazione dei criteri di valutazione dichiarati dalla scuola, sollevando implicitamente la questione della sindacabilità, da parte del giudice amministrativo, di atti di natura prettamente discrezionale-tecnica come le valutazioni didattiche.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha ritenuto che il ricorso mancasse dei presupposti per l'accoglimento. Nella valutazione di tali provvedimenti, il giudice amministrativo opera un controllo circoscritto alla verifica della corretta procedura e dell'assenza di violazioni normative evidenti, senza poter sostituire il proprio apprezzamento tecnico-didattico a quello della commissione d'esame. Il collegio ha probabilmente accertato che i verbali delle prove e il provvedimento finale erano stati redatti secondo le procedure previste dalla normativa scolastica, che la commissione aveva applicato i criteri di valutazione previamente comunicati, e che non sussistevano vizi procedurali qualificati idonei ad inficiare il provvedimento. La scuola paritaria, così come le scuole pubbliche, dispone di autonomia didattica e valutativa nei termini fissati dalla legge, e tale autonomia può essere sindacata solo quando sussistano violazioni procedurali gravi o manifeste irrazionalità nella valutazione.

La decisione

Il Tribunale ha respinto il ricorso nella sua interezza, con compensazione delle spese di giudizio tra le parti. Ciò significa che il provvedimento di non superamento dell'esame di terza media, così come tutti i verbali delle singole prove contestati, rimangono pienamente efficaci e legittimi. L'alunno non sarà pertanto ammesso alla scuola secondaria di secondo grado in quanto risultato idoneo al superamento dell'esame, e i genitori non potranno proporre ulteriori impugnazioni su questa specifica valutazione dinnanzi alle medesime sedi giurisdizionali. La compensazione delle spese indica che il giudice non ha ritenuto né la ricerca della scuola né quella dei ricorrenti completamente priva di ragionevole fondamento procedurale.

Massima

Il giudice amministrativo non può sindacare le valutazioni didattiche e gli apprezzamenti tecnici della commissione d'esame, ove siano stati rispettati il procedimento normato e i criteri di valutazione preventivamente comunicati, restando circoscritto il controllo alla verifica dell'assenza di vizi procedurali qualificati, di violazioni normative manifeste o di irrazionalità palese nella determinazione del giudizio finale.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Marco Bignami,	Presidente
Stefano Celeste Cozzi,	Consigliere
Anna Corrado,	Consigliere, Estensore
per l'annullamento
del provvedimento di non superamento dell'esame di terza media dell'alunno -OMISSIS-, emesso dall'Istituto Leone XIII in data 29 giugno 2022 (Verbale n. 12);
dei verbali aventi ad oggetto le prove scritte e colloquio pluridisciplinare svoltesi nei giorni 13, 14 e 16 giugno 2022 (Verbali n. 2, n. 3 n. 4 e n. 5);
del verbale prova d'esame scritta di Italiano svoltasi nel giorno 13 giugno 2022;
del verbale prova d'esame scritta di Matematica svoltasi nel giorno 14 giugno 2022;
delle schede di valutazione delle prove scritte ed orali;
del verbale conclusivo della Commissione Plenaria del giorno 30 giugno 2022 (Verbale n. 15);
di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente in quanto lesivo degli interessi del ricorrente.
sul ricorso numero di registro generale 2513 del 2022, proposto da
-OMISSIS- in qualità di esercenti la potestà sul minore -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Vincenzo Conforti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Istituto Leone XIII – Scuola Paritaria della Compagnia di Gesù, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alfredo Passaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Istituto Leone XIII – Scuola Paritaria della Compagnia di Gesù e del Ministero dell'Istruzione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 aprile 2023 la dott.ssa Anna Corrado e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 6 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:

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