1B/4A - BENI PUBBLICI/AFFIDAMENTI - CONCESSIONE GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO - PROROGA
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202301204/2023 |
| Esito | Accolto |
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Antonio Vinciguerra, Presidente Mauro Gatti, Consigliere Rosanna Perilli, Primo Referendario, Estensore per l’annullamento - della deliberazione della Giunta del Comune di Cantù n. 100 del 28 giugno 2022, notificata in data 8 luglio 2022, con la quale è stata concessa la proroga della gestione degli impianti sportivi, in particolare del centro sportivo Toto Caimi di via Baracca - zona palestra e pattinaggio, sino al 30 giugno 2023; - del provvedimento prot. 34674 dell’8 luglio 2022, a firma del funzionario amministrativo e del dirigente dell’area tecnica, opere pubbliche, ambiente e patrimonio del Comune di Cantù, recante “proroga al 30/06/2023 della concessione per la gestione del centro sportivo comunale Toto Caimi-zona palestra e piste di via Baracca”; - di ogni atto presupposto, connesso e conseguenziale. sul ricorso numero di registro generale 2809 del 2022, proposto da Basket Team Femminile BTF92 associazione sportiva dilettantistica, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall’avvocato Mario Lavatelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Comune di Cantù, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato Tommaso Santamaria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Monza, via Moncenisio, 4; Gruppo Pattinatori Mobili Cantù associazione sportiva dilettantistica, in persona del legale rappresentante in carica, non costituita in giudizio; Visti il ricorso ed i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Cantù; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 aprile 2023 la dott.ssa Rosanna Perilli e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati. Compensa tra le parti le spese di lite. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2023 con l’intervento dei magistrati:
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