1A - AFFIDAMENTI -SERVIZI- CONCORSO INTERNAZIONALE DI IDEE PER LA RIQUALIFICAZIONE DI AREE - BANDO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202301201/2023 |
| Esito | Accolto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Il Comune di Legnano ha indetto un concorso internazionale di idee dal titolo "Legnano – [ri]disegnare il centro-", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana nel numero 120 del 14 ottobre 2022. Il bando prevedeva una serie di aree territoriali interessate dal progetto di riqualificazione urbana del centro cittadino. Tre condomini (Condominio Torre, Condominio Autorimesse e Condominio Tre Santi), proprietari di immobili situati nel perimetro interessato dal concorso, hanno impugnato il bando davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, contestando l'inclusione delle loro proprietà nell'ambito del progetto senza un consenso esplicito. I ricorrenti lamentavano che il Comune aveva inglobato le loro aree private in un procedimento di carattere urbanistico senza rispettare le loro posizioni di proprietari e senza garantire loro una partecipazione adeguata al procedimento.
Il quadro normativo
La disciplina dei concorsi di idee nel diritto amministrativo italiano prevede che tali iniziative devono essere pubblicate in modo trasparente e conforme ai principi di pubblicità e partecipazione democratica. Tuttavia, quando il concorso attiene a beni o proprietà private, la legge amministrativa italiana richiede il rispetto del diritto di proprietà e della titolarità soggettiva degli interessati, secondo i principi costituzionali desumibili dagli articoli 42 e 43 della Costituzione. Nel caso dei procedimenti di riqualificazione urbana che coinvolgono proprietà private, il diritto amministrativo europeo e italiano prevedono che non è legittimo includere aree altrui senza una precedente acquisizione del consenso o senza una corretta procedura di coinvolgimento dei proprietari interessati. La normativa sulla trasparenza amministrativa e sulla tutela della proprietà privata forma il contesto giuridico entro cui deve valutarsi la legittimità di un bando di concorso che incida su diritti costituzionalmente protetti.
La questione giuridica
Il punto centrale della controversia consisteva nella legittimità della scelta del Comune di includere nel bando di concorso delle aree di proprietà privata senza previa acquisizione del consenso dei proprietari stessi. I ricorrenti sostenevano che l'amministrazione comunale aveva violato il loro diritto di proprietà e la loro pretesa di essere informati e coinvolti in procedimenti che potessero incidere sulla loro sfera giuridica patrimoniale. Dal canto suo, il Comune contestava questa ricostruzione, ritenendo che un concorso di idee rappresentasse un momento puramente ideativo e progettuale privo di effetti vincolanti sui proprietari. La questione giuridica era dunque complessa perché richiedeva di bilanciare, da un lato, l'interesse dell'amministrazione a promuovere iniziative di rinnovamento urbano mediante procedure inclusive e aperte a livello internazionale, e dall'altro, il diritto inviolabile dei proprietari di beni privati a non vedersi coinvolti in procedimenti amministrativi incisivi sulla loro proprietà senza il loro assenso.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo ha valutato attentamente la posizione dei ricorrenti, riconoscendo che l'inclusione di proprietà private in un concorso di idee senza il preliminare consenso dei proprietari costituisce una violazione dei principi di rispetto della proprietà privata e di partecipazione equa ai procedimenti amministrativi. Il collegio giudicante ha accolto la tesi secondo cui, sebbene un concorso di idee possa sembrare meramente ricognitivo e non vincolante, esso genera comunque effetti sul piano della pubblicità e della visibilità di determinate proprietà private, incidendo sulla sfera giuridica dei proprietari. Il giudice ha ritenuto che il Comune avrebbe dovuto preliminarmente acquisire il consenso dei proprietari interessati ovvero seguire una procedura amministrativa corretta che garantisse loro la possibilità di opporsi o di negoziare le condizioni di inclusione delle loro proprietà. La sentenza ha dunque stabilito che l'illegittimità del bando non risiede nella sua motivazione generale di riqualificazione urbana, bensì nella sua modalità di attuazione in relazione alle proprietà private non autorizzate. Il TAR ha therefore concluso che l'annullamento del bando, almeno nella parte riferita alle aree dei ricorrenti, era l'unica soluzione capace di ristabilire la legalità della procedura amministrativa.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha accolto il ricorso e ha annullato il bando impugnato, specificando però che l'annullamento si riferisce unicamente alla parte del bando che riguarda le aree di proprietà dei tre condomini ricorrenti. La decisione consente quindi al Comune di proseguire con il concorso quanto alle aree su cui non gravano proprietà private controverse, ma lo obbliga a riconsiderare la procedura con riferimento alle proprietà dei ricorrenti, eventualmente acquisendone il consenso prima di procedere. Il Tribunale ha inoltre condannato il Comune al pagamento delle spese della lite nel complessivo importo di tremila euro, divise in parti uguali tra i tre condomini ricorrenti, con l'aggiunta dei relativi accessori di legge. La sentenza è stata dichiarata esecutiva dall'autorità amministrativa.
Massima
Non è legittimo includere proprietà private in un concorso di idee per la riqualificazione urbana senza l'acquisizione preliminare del consenso dei proprietari, poiché ciò viola il diritto di proprietà e i principi di corretta procedura amministrativa. Testo integrale completo della sentenza Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Antonio Vinciguerra, Presidente Fabrizio Fornataro, Consigliere, Estensore Rosanna Perilli, Primo Referendario per l'annullamento - del bando con cui il Comune di Legnano ha indetto il "concorso internazionale di idee Legnano – [ri]disegnare il centro-", pubblicato in G.U.R.I., V Serie Speciale, n. 120 del 14/10/2022; - del "Documento di indirizzo per il concorso di idee [ri]disegnare il centro" allegato al bando sub 1; - di ogni altro atto, presupposto, connesso e/o consequenziale. sul ricorso numero di registro generale 3138 del 2022, proposto da Condominio "Torre", Condominio "Autorimesse", Condominio "Tre Santi", in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Francesco Paolo Bello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Tortona, 25; Comune di Legnano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Montanari, con domicilio eletto presso il suo studio in Ferrara, via Chiesa, 156 con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Nicolò Privileggio, non costituito in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Legnano; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 marzo 2023 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando: 1) accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il bando impugnato nella parte in cui si riferisce alle aree di proprietà dei ricorrenti; 2) condanna il Comune resistente al pagamento delle spese della lite, liquidandole in euro 3.000,00 (tremila), oltre accessori di legge, da dividere in uguale misura tra le parti ricorrenti. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati: Esito: ACCOGLIE Tribunale: TAR LOMBARDIA - MILANO Sezione: SEZIONE PRIMA Data: n.d.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Antonio Vinciguerra, Presidente Fabrizio Fornataro, Consigliere, Estensore Rosanna Perilli, Primo Referendario per l'annullamento - del bando con cui il Comune di Legnano ha indetto il “concorso internazionale di idee Legnano – [ri]disegnare il centro-”, pubblicato in G.U.R.I., V Serie Speciale, n. 120 del 14/10/2022; - del “Documento di indirizzo per il concorso di idee [ri]disegnare il centro” allegato al bando sub 1; - di ogni altro atto, presupposto, connesso e/o consequenziale. sul ricorso numero di registro generale 3138 del 2022, proposto da Condominio “Torre”, Condominio “Autorimesse”, Condominio “Tre Santi”, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Francesco Paolo Bello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Tortona, 25; Comune di Legnano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Montanari, con domicilio eletto presso il suo studio in Ferrara, via Chiesa, 156 con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Nicolò Privileggio, non costituito in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Legnano; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 marzo 2023 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando: 1) accoglie il ricorso e per l’effetto annulla il bando impugnato nella parte in cui si riferisce alle aree di proprietà dei ricorrenti; 2) condanna il Comune resistente al pagamento delle spese della lite, liquidandole in euro 3.000,00 (tremila), oltre accessori di legge, da dividere in uguale misura tra le parti ricorrenti. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2023 con l’intervento dei magistrati:
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