2C - EDILIZIA - OPERE ABUSIVE - DEMOLIZIONE E RIDUZIONE IN PRISTINO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | — |
| Numero | 202300120/2023 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
La Società Tecnilens s.r.l. ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia contro un provvedimento del Comune di Milano del 4 febbraio 2022 con il quale veniva confermato un ordine di demolizione per una costruzione abusiva situata in Viale Umbria 118, a Milano. La vicenda riguarda una struttura realizzata senza le necessarie autorizzazioni edilizie, rispetto alla quale il Comune aveva già emesso una comunicazione il 29 novembre 2021 con l'indicazione di termini per l'adeguamento della situazione. La Tecnilens aveva successivamente presentato, il 6 gennaio 2022, una istanza di differimento di tali termini, istanza che il Comune ha respinto mantenendo l'ordine di demolizione secondo quanto previsto dalla normativa sulla repressione dell'abusivismo edilizio. Nel ricorso introduttivo, la Società ha contestato la legittimità del provvedimento, successivamente integrando il ricorso con motivi aggiunti presentati il 10 giugno 2022.
Il quadro normativo
La controversia si inserisce nel contesto della disciplina repressiva dell'abusivismo edilizio, principalmente regolata dal Testo unico in materia edilizia, Decreto del Presidente della Repubblica numero 380 del 2001. L'articolo 34 del DPR 380/2001 disciplina specificamente l'ordine di demolizione e le relative procedure, configurando quale rimedio estremo da adottare quando gli interventi costruttivi sono realizzati in assenza di idonei titoli abilitativi o in contrasto con i contenuti della concessione o del permesso di costruire. La materia dell'edilizia abusiva rappresenta un settore dove il diritto amministrativo è particolarmente attento alla tutela dell'interesse pubblico al ripristino della legalità costruttiva e al rispetto della pianificazione urbanistica, pur dovendo contemperare tale istanza con i diritti dei proprietari e dei titolari di interessi legittimi.
La questione giuridica
Il punto critico della controversia riguardava la legittimità dell'ordine di demolizione emesso dal Comune nei confronti della Società ricorrente e, più specificamente, se il Comune avesse correttamente valutato la richiesta di differimento dei termini presentata dalla medesima Tecnilens. Era in gioco il contemperamento tra il potere amministrativo di reprimere l'abusivismo, che persegue un interesse pubblico rilevante, e il diritto della società a ottenere un adeguato differimento dei termini per regolarizzare la propria posizione. La Società contendeva presumibilmente che il Comune non avesse adeguatamente motivato il rifiuto del differimento o avesse omesso di valutare circostanze di fatto rilevanti per la concessione di una proroga dei termini per l'esecuzione dei lavori.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo ha ritenuto, anzitutto, irricevibili i motivi aggiunti presentati il 10 giugno 2022, probabilmente per violazione dei termini di presentazione o per difetto di legittimazione procedurale. Sul merito del ricorso introduttivo, il collegio giudicante ha accolto le eccezioni del Comune di Milano e della controparte Immobiliare G. & B. s.r.l., respingendo le censure della ricorrente. Il giudice ha implicitamente valorizzato la correttezza della motivazione dell'ordine di demolizione e la legittimità della decisione del Comune di non accogliere la richiesta di differimento. La logica del giudice si è basata sulla necessità di mantenere l'effettività della repressione dell'abusivismo e sulla constatazione che la Società ricorrente non aveva fornito argomenti validi a supporto della propria istanza di proroga.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo ha rigettato il ricorso introdotto dalla Società Tecnilens s.r.l., dichiarando al contempo irricevibili i motivi aggiunti. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi tremila euro in favore del Comune di Milano e tremila euro in favore della Immobiliare G. & B. s.r.l., oltre all'applicazione dell'Iva, della Cpa e delle spese generali nella misura del 15 per cento. La sentenza è stata dichiarata eseguibile immediatamente dall'autorità amministrativa, il che significa che il Comune di Milano poteva procedere al perfezionamento e all'esecuzione dell'ordine di demolizione senza ulteriori ostacoli derivanti dal ricorso amministrativo.
Massima
L'ordine di demolizione emesso dal Comune per l'eliminazione di costruzioni abusive è legittimo quando il Comune abbia correttamente valutato le istanze di differimento dei termini presentate dal costruttore abusivo e abbia motivato adeguatamente le proprie determinazioni alla luce dei superiori interessi pubblici alla repressione dell'abusivismo edilizio.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Maria Ada Russo, Presidente Giovanni Zucchini, Consigliere Laura Patelli, Primo Referendario, Estensore per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del provvedimento del Comune di Milano del 4.2.2022, pratica n. 14945/2022, prot. 7/2/2022.0070615.U. avente ad oggetto: “Viale Umbria 118. Riscontro all'istanza inoltrata con PEC dalla Società Tecnilens s.r.l. in data 6.1.2022, in atti P.G. 7785/2022, di differimento dei termini indicati nella comunicazione emessa in data 29.11.2021, Pratica n. 14945/2015, P.G. 650697/2021, e ordine di demolizione, ai sensi dell'art. 34 del DPR 380/2001”; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Tecnilens Srl il 10/6/2022: per l'annullamento del provvedimento del Comune di Milano del 4.2.2022, pratica n. 14945/2022, prot. 7/2/2022.0070615.U. avente ad oggetto: “Viale Umbria 118. Riscontro all'istanza inoltrata con PEC dalla Società Tecnilens s.r.l. in data 6.1.2022, in atti P.G. 7785/2022, di differimento dei termini indicati nella comunicazione emessa in data 29.11.2021, Pratica n. 14945/2015, P.G. 650697/2021, e ordine di demolizione, ai sensi dell'art. 34 del DPR 380/2001”; sul ricorso numero di registro generale 355 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da Tecnilens Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Claudio Linzola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Comune di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Paola Cozzi, Antonello Mandarano, Alessandra Montagnani Amendolea, Anna Maria Pavin, Maria Lodovica Bognetti, Maria Giulia Schiavelli, Elena Maria Ferradini, Salvatore Smaldone, domiciliataria ex lege in Milano, via della Guastalla, 6; Immobiliare G. & B. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Boetto, Matteo Peverati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Milano e di Immobiliare G. & B. Srl; Visti tutti gli atti della causa; Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 13 dicembre 2022 la dott.ssa Laura Patelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, così dispone: - dichiara irricevibili i motivi aggiunti; - rigetta il ricorso introduttivo; - condanna Tecnilens Srl alla refusione delle spese di lite, liquidate in euro 3.000,00 (tremila/00) in favore del Comune di Milano e in euro 3.000,00 (tremila/00) in favore della Immobiliare G.&B. Srl, oltre Iva, Cpa e spese generali nella misura del 15%. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
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