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Sentenza n. 202300012/2023

Sentenza n. 202300012/2023

4H - POLIZIA - ISTANZA ASSEGNAZIONE TEMPORANEA EX ART. 42-BIS D. LGS. 151/2001 - RIGETTO

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE QUARTA
Data
Numero202300012/2023
EsitoAccolto

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente
Alberto Di Mario,	Consigliere
Katiuscia Papi,	Primo Referendario, Estensore
per l'annullamento
- del provvedimento di diniego -OMISSIS-D 2^ Div ^ Sez. Ass. Temp. Prot. n. -OMISSIS- del 20 giugno 2022, emesso dal Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del personale della Polizia di Stato, Servizio Sovrintendenti, Assistenti e Agenti, avente ad oggetto la richiesta di aggregazione temporanea, ai sensi dell'art. 42 - Bis del Decreto Legislativo 26 marzo 2021, n. 151, presso la Questura di -OMISSIS-, notificato in data 28.6.2022  - con il quale è stata rigettata l'istanza di assegnazione temporanea alla Questura di -OMISSIS-, presentata dal deducente in data 1° dicembre 2021;
- di ogni altro atto connesso, collegato, presupposto, precedente e consequenziale.
sul ricorso numero di registro generale 1331 del 2022, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Mariagrazia Rua, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio legale in Milano, Via Freguglia, 1;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 novembre 2022 la dott.ssa Katiuscia Papi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie per le ragioni indicate in motivazione e annulla, per l’effetto, il provvedimento impugnato.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte ricorrente, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente e gli altri soggetti menzionati.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 29 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

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