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Sentenza n. 202301190/2023

Sentenza n. 202301190/2023

4H - POLIZIA PENITENZIARIA - INDENNITÀ - RECUPERO

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE QUARTA
Data
Numero202301190/2023
EsitoAccolto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un agente della polizia penitenziaria ha impugnato un provvedimento del Ministero della Giustizia, in particolare del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria Provveditorato Regionale per la Lombardia presso una Casa di Reclusione. Il ricorso è stato depositato nel 2022 con il numero di registro 1103. Il provvedimento impugnato, emanato il 23 marzo 2022, riguardava il rimborso di un'indennità spettante al personale della polizia penitenziaria secondo quanto disciplinato dall'articolo 12 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica numero 164 del 2002. L'agente ricorrente contestava la legittimità e la correttezza di questo provvedimento, sostenendo che fosse stato adottato in violazione della normativa vigente, assistito da un collegio difensivo costituito da tre avvocati. La questione è stata sottoposta al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia che ha pronunciato sentenza nella seduta del 13 aprile 2023.

Il quadro normativo

La controversia si colloca nell'ambito della disciplina delle indennità dovute al personale della polizia penitenziaria, la quale è regolata principalmente dal decreto del Presidente della Repubblica numero 164 del 2002. In particolare, l'articolo 12 comma 3 di questo decreto identifica le indennità a cui ha diritto il personale appartenente a questo comparto. Il Ministero della Giustizia è responsabile dell'erogazione di tali indennità tramite i suoi dipartimenti competenti in materia di amministrazione penitenziaria. La materia rientra nel diritto amministrativo del lavoro pubblico, con applicazione dei principi generali di correttezza, trasparenza e rispetto della normativa nazionale ed europea in materia di diritti dei lavoratori pubblici.

La questione giuridica

Il punto di diritto in controversia riguardava se il provvedimento amministrativo contestato fosse stato legittimamente adottato secondo le prescrizioni normative sul rimborso delle indennità. La questione comportava l'interpretazione corretta dell'articolo 12 comma 3 del D.p.r. 164/2002 e l'applicazione di questa norma al caso concreto del ricorrente. Era centrale verificare se l'amministrazione avesse correttamente calcolato l'indennità dovuta oppure se avesse violato diritti acquisiti dell'agente. La controversia toccava anche il principio della certezza del diritto nei confronti del personale della pubblica amministrazione, garantendo che le indennità dovute per legge fossero effettivamente corrisposte secondo le modalità previste.

La motivazione del giudice

Sebbene la sentenza disponibile non contenga una motivazione estesa, il collegio giudicante, composto dal Presidente Gabriele Nunziata, dal Consigliere Antonio De Vita e dal Primo Referendario Katiuscia Papi quale estensore della sentenza, ha esaminato gli atti del ricorso, le difese presentate dal Ministero della Giustizia tramite l'Avvocatura Distrettuale dello Stato e le rispettive posizioni processuali. Il Tribunale ha valutato la conformità del provvedimento impugnato alla normativa di riferimento, verificando se il Ministero avesse correttamente applicato l'articolo 12 comma 3 del D.p.r. 164/2002. Sulla base di questa valutazione e dopo avere ponderato gli argomenti di entrambe le parti durante l'udienza pubblica del 13 aprile 2023, il collegio ha ritenuto che il provvedimento amministrativo fosse viziato sotto il profilo della legittimità. Di conseguenza ha deciso di accogliere integralmente il ricorso del personale penitenziario, riconoscendo il fondamento delle contestazioni mosse all'amministrazione.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha accolto completamente il ricorso annullando il provvedimento del Ministero della Giustizia emanato il 23 marzo 2022 e tutti gli atti presupposti, conseguenziali o comunque connessi. Inoltre ha annullato anche la nota del 1° febbraio 2022 del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria del Provveditorato Regionale per la Lombardia, evidentemente collegata al provvedimento principale. Le spese della controversia sono state compensate tra le parti, il che significa che ciascuna sostiene i propri costi legali. Il Tribunale ha ordinato che la sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa, imponendo quindi al Ministero della Giustizia l'obbligo di conformarsi alla decisione.

Massima

La mancata corretta applicazione della normativa regolamentare sulle indemnità dovute al personale della polizia penitenziaria costituisce vizio di legittimità del provvedimento amministrativo che determina l'annullamento dello stesso e il diritto del ricorrente al rimborso secondo le disposizioni dettate dal decreto del Presidente della Repubblica.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente
Antonio De Vita,	Consigliere
Katiuscia Papi,	Primo Referendario, Estensore
per l'annullamento
del Provvedimento – Prot. N -OMISSIS-, avente ad oggetto «Rimborso indennità per il personale di PP prevista dall'art. 12 comma 3 D.p.r. 164/2002» emesso in data 23 marzo 2022 dal Ministero della Giustizia -Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria – Provveditorato Regionale per la Lombardia – Direzione della Casa di Reclusione di -OMISSIS-, notificato in data 23 marzo 2022, nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, ivi compresa per quanto occorrer possa la nota prot. -OMISSIS- del 1° febbraio 2022, emessa dal Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria – Provveditorato Regionale per la Lombardia.
sul ricorso numero di registro generale 1103 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giambattista Colombo, Lorenzo Umberto Antonio Vicari e Flora Papa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio legale in Milano, Via Freguglia, 1;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 aprile 2023 la dott.ssa Katiuscia Papi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte ricorrente, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:

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