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Sentenza n. 202301183/2023

Sentenza n. 202301183/2023

4H - POLIZIA PENITENZIARIA - INDENNITÀ - RECUPERO

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE QUARTA
Data
Numero202301183/2023
EsitoAccolto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un membro della Polizia Penitenziaria ha presentato ricorso amministrativo presso il TAR Lombardia contro un provvedimento del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, Provveditorato Regionale per la Lombardia, emesso il 9 marzo 2022 dalla Direzione di un istituto penitenziario della Lombardia. Il provvedimento impugnato riguardava la gestione di un rimborso di indennità spettante al personale di Polizia Penitenziaria secondo la normativa vigente. Il ricorrente contestava l'illegittimità di tale provvedimento, sia per quanto riguardava il merito della decisione sia per possibili vizi nella procedura amministrativa seguita. La controversia rappresenta un caso tipico di contenzioso tra un dipendente pubblico e l'amministrazione penitenziale in merito ai diritti economici dovuti per legge. Il ricorso è stato proposto entro i termini previsti dalla legge amministrativa, contestando direttamente gli atti del Ministero della Giustizia.

Il quadro normativo

La controversia si inserisce nel complesso ordinamento della Polizia Penitenziaria, disciplinato principalmente dal Decreto del Presidente della Repubblica numero 164 del 2002, in particolare l'articolo 12, comma 3, che prevede specifiche indennità per il personale di PP. Tali indennità costituiscono elementi fondamentali della retribuzione e della tutela economica dei pubblici dipendenti addetti al settore penitenziario, considerato come settore ad elevato rischio e con particolari esigenze di servizio. La normativa penitenziaria prevede che l'amministrazione debba procedere al riconoscimento e al rimborso delle indennità secondo modalità precise e trasparenti, garantendo il rispetto dei diritti economici acquisiti. L'amministrazione è tenuta ad esercitare i suoi poteri discrezionali nel rispetto dei principi di legalità, imparzialità e correttezza procedimentale.

La questione giuridica

Il punto controverso era se il provvedimento del 9 marzo 2022, relativo al rimborso delle indennità per la Polizia Penitenziaria, fosse legittimamente fondato sulla normativa applicabile e se l'amministrazione avesse correttamente esercitato i suoi poteri nel caso concreto. In particolare, il ricorrente contestava l'illegittimità del provvedimento, ritenendo che il Ministero della Giustizia non avesse correttamente applicato la disposizione di cui all'articolo 12, comma 3, del D.P.R. 164/2002, oppure che il provvedimento soffrisse di vizi procedurali tali da renderlo illegittimo. La questione toccava il tema fondamentale della corretta applicazione della legge sui diritti economici dei dipendenti pubblici e il controllo del giudice amministrativo sulla conformità dei provvedimenti amministrativi alla norma. Il giudizio amministrativo aveva lo scopo di verificare se l'amministrazione penitenziale aveva agito in conformità al dettato normativo e ai principi generali del diritto amministrativo.

La motivazione del giudice

Il collegio del TAR Lombardia, nella camera di consiglio del 13 aprile 2023, ha condotto un esame approfondito dei documenti prodotti dalle parti e ha valutato la legittimità del provvedimento impugnato alla luce della normativa di settore. Il tribunale ha ritenuto che il provvedimento del Ministero della Giustizia presentasse profili di illegittimità sostanziale e/o procedimentale, considerando che l'amministrazione non aveva adeguatamente motivato la sua decisione oppure aveva violato il diritto alla corretta applicazione della normativa in materia di indennità. Il giudice amministrativo ha valutato come l'esercizio discrezionale dell'amministrazione dovesse comunque rimanere entro i limiti imposti dalla legge e dai principi costituzionali di ragionevolezza e trasparenza. La sentenza accoglie le doglianze del ricorrente, ritenendo che il provvedimento impugnato non regga all'esame della legittimità amministrativa.

La decisione

Il TAR Lombardia, sezione quarta, ha accolto il ricorso proposto dal ricorrente e ha annullato integralmente il provvedimento del 9 marzo 2022 emesso dal Ministero della Giustizia, nonché ogni altro atto presupposto o consequenziale, inclusa la nota del 1 febbraio 2022 del Provveditorato. Le spese del giudizio sono state compensate tra le parti, secondo il principio generale che chi ha parzialmente ragione sostiene una parte dei costi. La sentenza è stata ordinate in esecuzione dall'autorità amministrativa competente, che dovrà adeguarsi al dispositivo e garantire il rispetto della decisione giurisdizionale. Inoltre, le generalità e i dati identificativi del ricorrente sono stati oscurati nel testo della sentenza ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali.

Massima

L'amministrazione penitenziaria non può disporre illegittimamente in materia di rimborso delle indennità dovute per legge al personale di Polizia Penitenziaria, e il provvedimento che violi i limiti della sua discrezionalità o non rispetti la corretta applicazione della norma è soggetto ad annullamento da parte del giudice amministrativo.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente
Alberto Di Mario,	Consigliere, Estensore
Silvia Cattaneo,	Consigliere
per l'annullamento
del Provvedimento – Prot. N -OMISSIS-, avente ad oggetto “Rimborso indennità per il personale di PP prevista dall'art. 12 comma 3 D.p.r. 164/2002” emesso in data 09.03.2022 dal Ministero della Giustizia -Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria – Provveditorato Regionale per la Lombardia – Direzione della Casa di Reclusione di -OMISSIS-, a firma del Direttore -OMISSIS- (doc. 1), notificato in data 09.03.2022 nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, ivi compreso per quanto occorrer possa la nota prot. -OMISSIS- del 01.02.2022, emessa dal Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria – Provveditorato Regionale per la Lombardia, a firma del Provveditore -OMISSIS-(doc. 1-a), non avente quale destinatario il ricorrente (bensì le Direzioni degli Istituti Penitenziari -OMISSIS-) ed allo stesso ricorrente mai notificato, ma richiamato nel provvedimento del 09.03.2022 (ed in forza del quale il ricorrente ne ha appreso dell'esistenza).
sul ricorso numero di registro generale 1019 del 2022 proposto dal Sig.-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giambattista Colombo, Lorenzo Umberto Antonio Vicari, Flora Papa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Milano, via Freguglia, 1;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 aprile 2023 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:

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