2B - AGRICOLTURA E FORESTE - AZIENDA AGRICOLA - QUOTE LATTE - CARTELLA RISCOSSIONE
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | — |
| Numero | 202300118/2023 |
| Esito | Inammissibile |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Giacomo Andena ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia per ottenere l'annullamento di due intimazioni di pagamento notificategli dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione. La prima intimazione, dell'importo di euro 154.112,26, riguarda un "prelievo supplementare di latte di vacca" previsto dalla legge 119 del 2003 articolo 1 comma 9 ed è stata notificata il 15 novembre 2008 con riferimento all'annualità 2007. La seconda intimazione, dell'importo di euro 305.825,25, concerne un "prelievo latte sulle consegne" ed è stata notificata il 13 marzo 2015 con riferimento agli anni 2005, 2007 e 2008. Si tratta di pretese tributarie relative a prelievi obbligatori nel settore agricolo delle produzioni lattiero-casearie, materia regolata dalla legislazione nazionale in materia di organizzazioni comuni di mercato.
Il quadro normativo
Il caso si colloca nel contesto della legge 119 del 2003, che disciplina i prelievi sui prodotti lattiero-caseari come strumenti di gestione economica e organizzativa del settore zootecnico. Tale normativa attribuisce all'Agenzia delle Entrate in collaborazione con l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea) il compito di riscuotere tali prelievi presso gli operatori del settore. Il procedimento di riscossione coattiva delle somme dovute è disciplinato dal codice dell'amministrazione digitale e dalle norme tributarie generali, che prevedono specifiche modalità di notificazione e di impugnazione dei provvedimenti di accertamento. La Regione Lombardia, come ente territoriale, ha interesse nel procedimento in quanto competente su aspetti della regolamentazione agricola locale.
La questione giuridica
Il ricorso è stato sottoposto al TAR per valutare la legittimità delle due intimazioni di pagamento, presumibilmente sulla base di vizi procedurali, difetto di motivazione, o violazione di norme substantive relative ai prelievi agricoli. La questione centrale riguardava se le intimazioni fossero state correttamente notificate e se fossero stato rispettato l'iter procedurale previsto dalla normativa vigente per l'irrogazione di tali tributi settoriali. La natura della controversia implicava verificare sia il fondamento giuridico delle pretese che la correttezza delle modalità attraverso le quali le agenzie amministrative avevano proceduto alla riscossione coattiva.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo, nella camera di consiglio del 22 novembre 2022 sotto la relatoria della dottoressa Laura Patelli, ha dichiarato il ricorso inammissibile senza entrare nel merito della controversia. Questa decisione significa che il collegio giudicante ha riscontrato un impedimento procedurale che precludeva l'esame della fondatezza della pretesa tributaria: potrebbe trattarsi della mancanza di un ricorso amministrativo preliminare presso l'Agenzia delle Entrate, della violazione di termini procedurali, di un vizio di legittimazione processuale, o di altre condizioni di ricevibilità non soddisfatte. La sentenza non contiene un esame dei meriti poiché la constatazione del vizio procedurale era logicamente anteriore e risolutiva della causa. La compensazione delle spese tra le parti indica una valutazione equilibrata della non manifesta infondatezza delle posizioni dedotte, pur in assenza di merito.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato il ricorso inammissibile, dispiegando in tal modo il diniego della tutela sulla questione di fondo. Le due intimazioni di pagamento rimangono quindi acquisite all'Agenzia delle Entrate-Riscossione con capacità esecutiva, salvo che il ricorrente possa intraprendere altre iniziative giudiziali o amministrative per contestarle. Le spese di lite sono state compensate tra le parti, il che significa che ciascun soggetto processuale sopporta i propri costi legali senza condanna al pagamento del compenso professionale altrui. La sentenza è divenuta definitiva e non è appellabile in sede ordinaria, potendo il ricorrente esperire rimedi eccezionali quali il ricorso per cassazione laddove sussistono vizi di diritto.
Massima
L'inammissibilità del ricorso avverso intimazioni di pagamento di tributi agricoli precludes l'esame del merito e determina il rigetto della domanda di tutela amministrativa senza pronunciamento sulla fondatezza della pretesa tributaria.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Maria Ada Russo, Presidente Giovanni Zucchini, Consigliere Laura Patelli, Primo Referendario, Estensore per l'annullamento - dell’intimazione di pagamento dell’Agenzia delle Entrate n. 06820219001779269000 per l’importo di euro 154.112,26, in ordine alla cartella di pagamento n. 06820080317391087000, notificata il 15 novembre 2008 per il “prelievo supplementare di latte di vacca l. 119/03 art. 1 comma 9” e relativi interessi per l’annualità 2007; - dell’intimazione di pagamento dell’Agenzia delle Entrate n. 06820219001778259000 per l’importo di euro 305.825,25, in ordine alla cartella di pagamento n. 30020150000007491000, notificata il 13 marzo 2015 per il “prelievo latte sulle consegne”, a titolo di capitale e interessi relativi alle annualità 2005, 2007 e 2008; sul ricorso numero di registro generale 2360 del 2021, proposto da Giacomo Andena, rappresentato e difeso dall'avvocato Cesare Tapparo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ader - Agenzia delle Entrate - Riscossione - Direzione Regionale Lombardia, Agea - Agenzia per le erogazioni in agricoltura, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, sede di Milano, con domicilio digitale come da Pec da Registri di giustizia e domicilio fisico ex art. 25 c.p.a. in Milano, via Freguglia, 1; Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Sabrina Gallonetto, Maria Emilia Moretti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex art. 25 c.p.a. presso gli uffici dell’avvocatura regionale in Milano, piazza Città di Lombardia n. 1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ader - Agenzia delle Entrate - Riscossione - Direzione Regionale Lombardia, di Agea - Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura e della Regione Lombardia; Visti tutti gli atti della causa; Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 22 novembre 2022 la dott.ssa Laura Patelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile. Compensa tra le parti le spese di lite. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
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