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Sentenza n. 202301177/2023

Sentenza n. 202301177/2023

4N - OPERE PUBBLICHE - OPERE DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE QUARTA
Data
Numero202301177/2023
EsitoInammissibile

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un gruppo di 17 cittadini ha presentato ricorso amministrativo innanzi al TAR della Lombardia contro il Comune di Vimercate per l'annullamento della deliberazione della Giunta Comunale numero 65 del 10 maggio 2021, con la quale era stato approvato il progetto definitivo-esecutivo per le opere di smaltimento delle acque meteoriche in via Del Salaino, fase 1. I ricorrenti contestavano la legittimità della deliberazione e della relativa progettazione, nonché presumibilmente la regolarità del procedimento amministrativo che aveva condotto alla sua adozione. La deliberazione era stata pubblicata all'Albo pretorio dal 18 maggio 2021 e prevedeva un'efficacia estesa fino al 31 dicembre 2026. Durante i quasi due anni di pendenza del ricorso presso il Tribunale, con sentenza pronunciata il 17 maggio 2023, la situazione fattuale sottesa alla controversia ha subito una trasformazione significativa che ha comportato la perdita della ragione stessa del ricorso.

Il quadro normativo

La ricorribilità dei provvedimenti amministrativi è disciplinata dal codice del processo amministrativo, il quale richiede la sussistenza dell'interesse del ricorrente a ottenere l'annullamento del provvedimento contestato in primo luogo al momento della proposizione della domanda, ma altresì al momento della pronuncia della sentenza. L'interesse a ricorrere deve essere concreto e attuale, non meramente teorico o astratto, e deve essere rivolto ad ottenere un risultato utile e pratico mediante la pronuncia giudiziaria. Nel contesto della pianificazione urbana e della disciplina dei lavori pubblici, le deliberazioni della Giunta Comunale sono soggette al controllo della legittimità procedurale e sostanziale secondo i principi generali del procedimento amministrativo. Le opere relative al ciclo dell'acqua, tra cui rientrano gli interventi di smaltimento delle acque meteoriche, rappresentano attività di rilevante interesse pubblico e devono conformarsi alle disposizioni in materia di pianificazione territoriale e ambientale.

La questione giuridica

La questione centrale affrontata dal Tribunale riguardava la persistenza della ricorribilità della controversia e la sussistenza dell'interesse al ricorso al momento della decisione, prescindendo completamente dal merito delle doglianze sollevate dai ricorrenti sulla legittimità della deliberazione. Il giudice doveva valutare se, nel corso del procedimento, la situazione fattuale fosse mutata in modo tale da rendere la statuizione giudiziaria priva di effetti utili e concreti sulla posizione giuridica dei ricorrenti. Non si trattava dunque di una controversia relativa alla correttezza sostanziale o procedurale del provvedimento amministrativo, bensì di una questione di natura squisitamente processuale e preliminare concernente il presupposto processuale dell'interesse. La carenza sopravvenuta di interesse rappresenta un difetto processuale che determina l'estinzione della controversia indipendentemente dal valore teorico delle pretese prospettate dalle parti.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo, sebbene non espliciti dettagliatamente nella sentenza le specifiche circostanze che hanno determinato la perdita di interesse, ha applicato il principio consolidato della giurisprudenza secondo il quale un ricorso amministrativo perde di utilità quando l'interesse concreto del ricorrente viene meno nel corso del procedimento, rendendo ormai vuoto di conseguenze pratiche l'eventuale accoglimento della domanda. La sopravvenuta carenza di interesse comporta necessariamente un'analisi della situazione fattuale vigente al momento della decisione, quale si presenta difforme rispetto a quella che caratterizzava il momento della proposizione del ricorso. La compensazione delle spese processual suggerisce che il collegio giudicante non ha ritenuto opportuno attribuire responsabilità prevalente a una delle parti nel determinare il venir meno dell'interesse, riconoscendo piuttosto che l'evoluzione della situazione era inevitabile o comunque tale da non configurare culpa di alcuna parte. Il carattere sintetico della pronuncia riflette la natura meramente procedurale della questione, che non richiedeva un approfondimento articolato nel merito delle censure sollevate dai ricorrenti.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, definitivamente pronunciando, ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, rigettando così la domanda di annullamento senza entrare nel merito della legittimità della deliberazione numero 65 e del progetto esecutivo allegato. Le spese della lite sono state compensate tra le parti, il che significa che ciascun contendente sopporta in via definitiva le proprie spese di giudizio senza condanna della controparte al loro rimborso. La sentenza è stata ordinata all'esecuzione da parte dell'autorità amministrativa, secondo il disposto degli articoli del codice di procedura amministrativa. La conseguenza pratica della sentenza è che la deliberazione della Giunta Comunale numero 65 del 2021 rimane pienamente vigente ed efficace, non essendo stata sottoposta ad alcun vizio annullativo.

Massima

La ricorribilità di un provvedimento amministrativo viene meno quando, nel corso del procedimento giurisdizionale, la situazione fattuale concreta sottesa alla controversia subisce trasformazioni tali da rendere privo di effetti utili l'accoglimento della domanda di annullamento, determinando l'improcedibilità della controversia per difetto del presupposto processuale dell'interesse. Testo integrale completo della sentenza Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Quarta, composto da Gabriele Nunziata Presidente, Antonio De Vita Consigliere estensore, Katiuscia Papi Primo Referendario, ha pronunciato sentenza nel ricorso numero di registro generale 1152 del 2021 proposto da Massimo Eccher, Adriana Campi, Silvia Greppi, Fabio Tealdi, Chiara Camesasca, Fabrizio Brambilla, Liliana Fondrini, Giampietra Amabile Brivio, Francangelo Bo, Maria Donatella Gaschino, Viviana Viganò, Ruggero Sala, Paola Gianni, Giovanni Sidoli, Rosy Amabile, Cinzia Calloni e Stefano Larghi, rappresentati e difesi dagli Avvocati Bruno Santamaria e Tommaso Santamaria ed elettivamente domiciliati presso lo studio degli stessi in Milano, Galleria del Corso numero 2, contro il Comune di Vimercate, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocato Giuseppe Rusconi ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Milano, Via Vincenzo Monti numero 8, e nei confronti di Brianzacque S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita in giudizio. Oggetto della controversia è la domanda di annullamento del verbale della deliberazione della Giunta Comunale numero 65 del 10 maggio 2021, pubblicata all'Albo pretorio dal 18 maggio 2021 al 31 dicembre 2026, recante approvazione del progetto definitivo-esecutivo relativo alle opere di smaltimento delle acque meteoriche in via Del Salaino, fase 1, nonché del progetto relativo e di ogni atto e provvedimento preordinato, consequenziale e comunque connesso. Visti il ricorso e i relativi allegati, visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Vimercate, vista l'istanza congiunta di passaggio in decisione della controversia sugli scritti senza discussione presentata dai difensori delle parti costituite, visti tutti gli atti della causa e designato relatore il Consigliere Antonio De Vita. Considerato che nel corso del procedimento è sopravvenuta una carenza di interesse al ricorso tale da impedire al giudice di pronunciare una sentenza utile e efficace per le parti, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia definitivamente pronunciando dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese della lite sono compensate tra le parti. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 17 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati Gabriele Nunziata, Antonio De Vita e Katiuscia Papi.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente
Antonio De Vita,	Consigliere, Estensore
Katiuscia Papi,	Primo Referendario
per l’annullamento
- del verbale di Deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 10 maggio 2021, pubblicata all’Albo pretorio dal giorno 18 maggio 2021 al 31 dicembre 2026, recante «approvazione del “progetto definitivo-esecutivo opere di smaltimento acque meteoriche via Del Salaino – Fase 1”», nonché del progetto relativo;
- di ogni atto e/o provvedimento preordinato, consequenziale e comunque connesso.
sul ricorso numero di registro generale 1152 del 2021, proposto da
- Massimo Eccher, Adriana Campi, Silvia Greppi, Fabio Tealdi, Chiara Camesasca, Fabrizio Brambilla, Liliana Fondrini, Giampietra Amabile Brivio, Francangelo Bo, Maria Donatella Gaschino, Viviana Viganò, Ruggero Sala, Paola Gianni, Giovanni Sidoli, Rosy Amabile, Cinzia Calloni e Stefano Larghi, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Bruno Santamaria e Tommaso Santamaria ed elettivamente domiciliati presso lo studio degli stessi in Milano, Galleria del Corso n. 2;
- il Comune di Vimercate, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Giuseppe Rusconi ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Milano, Via Vincenzo Monti n. 8;
- Brianzacque S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Vimercate;
Vista l’istanza congiunta di passaggio in decisione della controversia sugli scritti e senza discussione presentata dai difensori delle parti costituite;
Visti tutti gli atti della causa;
Designato relatore il consigliere Antonio De Vita;
Nessun difensore presente all’udienza pubblica del 17 maggio 2023, come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso indicato in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 17 maggio 2023 con l’intervento dei magistrati:

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