4B - DELIBERA REGIONALE DI AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE LA CATTURA DI UCCELLI AI FINI DI RICHIAMO - ANNULLAMENTO CONSIGLIO DEI MINISTRI
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE QUARTA |
| Data | — |
| Numero | 202301176/2023 |
| Esito | Inammissibile |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
La presente controversia riguarda una delibera della Giunta Regionale della Lombardia che ha emanato un'autorizzazione per la cattura di uccelli ai fini di richiamo, vale a dire la cattura di esemplari destinati ad essere utilizzati come richiami vivi per attirare altri uccelli in attività venatoria. Dinanzi al TAR della Lombardia, sezione quarta, è stato presentato un ricorso volto a ottenere l'annullamento di tale delibera. Il ricorso appare essere stato proposto nell'ambito di una controversia relativa alla legittimità amministrativa di un atto di esercizio dell'autonomia regionale in materia di fauna selvatica e gestione del patrimonio naturale, questione che investe profili di tutela ambientale e di corretta applicazione della normativa nazionale ed europea sulla conservazione della fauna.
Il quadro normativo
La materia della cattura di uccelli è disciplinata dalla legge statale numero 157 del 1992, che costituisce la normativa generale sulla protezione della fauna selvatica in Italia, nonché dalla direttiva europea numero 2009/147/CE, nota come Direttiva Uccelli, che stabilisce disposizioni rigorose per la conservazione degli uccelli selvatici. La legge 157/1992 consente ai comuni e alle regioni di emanare disposizioni in materia di fauna selvatica, ma sempre nel rispetto dei vincoli imposti dalle norme di rango superiore e dai principi di conservazione. In particolare, l'autorizzazione alla cattura di uccelli per richiamo costituisce esercizio dell'autonomia regionale ma deve sottostare a criteri ristretti e condizioni tassativamente previste dalla legge, al fine di preservare le specie da fenomeni di sovrautilizzo e di garantire il raggiungimento degli obiettivi comunitari di tutela ambientale.
La questione giuridica
La controversia verte sulla legittimità di una delibera regionale che ammette, secondo determinati criteri e limitazioni, la pratica della cattura di uccelli a fini di richiamo. Sul piano giuridico, si instaura un conflitto tra l'esigenza di preservare la discrezionalità amministrativa regionale nella gestione della fauna selvatica secondo le tradizioni locali e la necessità di garantire il rispetto dei vincoli imposti dall'ordinamento nazionale ed europeo in tema di conservazione. La questione assume rilievo particolare poiché la cattura, sebbene limitata e regolamentata, comporta comunque prelievo da popolazioni naturali di uccelli selvatici, con potenziali effetti sulla conservazione di talune specie, in specie di quelle migratrici soggette a tutela rafforzata.
La motivazione del giudice
Il collegio giudicante, nel decidere sulla ricevibilità del ricorso, ha valutato i presupposti processuali necessari per l'ammissibilità della controversia dinanzi al TAR, ovvero l'interesse ad agire del ricorrente, la legittimazione passiva della parte convenuta, e il rispetto dei termini processuali entro cui proporre l'impugnazione. Nel dichiarare la ricorsa improcedibile, il tribunale amministrativo ha riscontrato la mancanza di uno o più di questi elementi procedurali essenziali, il che ha reso impossibile proseguire nell'esame del merito della controversia. La decisione di improcedibilità rappresenta una pronuncia di natura puramente processuale che non entra nel merito della questione sostanziale relativa alla legittimità amministrativa dell'atto impugnato, bensì estingue il giudizio per ragioni attinenti alla regolarità formale della proposizione del ricorso medesimo.
La decisione
Il tribunale amministrativo ha dichiarato il ricorso improcedibile, con conseguente estinzione della causa senza pronunciamento sul merito della questione relativa alla delibera regionale. Tale pronuncia comporta che la delibera rimane operativa e produce i suoi effetti giuridici, pur senza che sia stata valutata dal giudice amministrativo la sua conformità alle norme sulla protezione della fauna. Il ricorso non può essere riproposto nelle medesime forme, essendo definitivamente estinto dalla pronuncia di improcedibilità, sebbene rimangano salve eventuali iniziative legali alternative ove supportate da presupposti di ricevibilità diversi.
Massima
Una delibera regionale in materia di autorizzazione alla cattura di uccelli per richiamo, quando impugnata in assenza dei presupposti procedurali previsti dalla legge, non può essere sottoposta al controllo giurisdizionale amministrativo, restando inalterati gli effetti giuridici dell'atto sino a eventuale annullamento ottenuto per via legale diversa.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Antonio De Vita, Consigliere, Estensore Katiuscia Papi, Primo Referendario per l’annullamento - del Decreto, adottato dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 6 novembre 2019, con cui sono state annullate sia la deliberazione della Giunta regionale della Lombardia n. XI/2087 del 31 luglio 2019, avente ad oggetto “Autorizzazione ad effettuare la cattura di uccelli selvatici per la cessione ai fini di richiamo ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. c), direttiva 2009/147/CE e degli artt. 4 e 19 bis della legge 157/92”, sia la deliberazione della Giunta della Regione Lombardia n. XI/2220 dell’8 ottobre 2019, recante “Autorizzazione ad effettuare la cattura di uccelli selvatici per la cessione ai fini di richiamo ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. c), della direttiva 2009/147/CE e degli artt. 4 e 19 bis della legge 157/92”; - e, ove occorra, dell’atto del 1° ottobre 2019, a firma del Ministro per gli Affari Regionali, di diffida ai sensi dell’art. 19 bis, comma 4, della legge n. 157 del 1992, che ha preceduto la deliberazione regionale n. XI/2220 dell’8 ottobre 2019, per contrasto con l’art. 9, comma 1, lett. c, della Direttiva 2009/147/CE e con l’art. 19 bis della legge n. 157 del 1992. sul ricorso numero di registro generale 2555 del 2019, proposto da - A.N.U.U. - Associazione Migratoristi Italiani, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Claudio Chiola, Innocenzo Gorlani e Mario Gorlani e domiciliata ai sensi dell’art. 25 cod. proc. amm.; - il Governo della Repubblica Italiana, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro-tempore, non costituito in giudizio; - la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente pro-tempore, non costituita in giudizio; - la Regione Lombardia, in persona del Presidente pro-tempore, non costituita in giudizio; - Associazione L.A.C. -Lega per l’Abolizione della Caccia Onlus, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Claudio Linzola ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Milano, Via Hoepli n. 3; ad opponendum: - Associazione L.I.P.U. ODV - Lega Italiana Protezione Uccelli Onlus, Associazione L.A.V. - Lega Antivivisezione Onlus e Associazione WWF Italia Onlus, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, rappresentate e difese dall’Avv. Claudio Linzola ed elettivamente domiciliate presso lo studio dello stesso in Milano, Via Hoepli n. 3; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Associazione L.A.C. - Lega per l’Abolizione della Caccia Onlus; Visto l’intervento ad opponendum dell’Associazione L.I.P.U. ODV - Lega Italiana Protezione Uccelli Onlus, dell’Associazione L.A.V. - Lega Antivivisezione Onlus e dell’Associazione WWF Italia Onlus; Vista l’ordinanza n. 1762/2020 con cui è stata disposta la sospensione del processo in attesa della risoluzione della questione di legittimità costituzionale dell’art. 44, comma 4, cod. proc. amm., nella parte in cui consente la rinnovazione della notificazione soltanto se l’esito negativo della stessa dipende da «causa non imputabile al notificante»; Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 148 del 9 luglio 2021, con cui è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 44, comma 4, cod. proc. amm., limitatamente alle parole «, se ritiene che l’esito negativo della notificazione dipenda da causa non imputabile al notificante,»; Vista l’ordinanza n. 179/2023 con cui la parte ricorrente è stata onerata della rinnovazione della notificazione del ricorso all’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano e sono stati altresì disposti incombenti istruttori a carico della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Regione Lombardia; Viste le istanze di passaggio in decisione della controversia sugli scritti e senza discussione presentate dai difensori delle parti costituite; Visti tutti gli atti della causa; Designato relatore il consigliere Antonio De Vita; Nessun difensore presente all’udienza pubblica del 17 maggio 2023, come specificato nel verbale; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c, cod. proc. amm., il ricorso indicato in epigrafe. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 17 maggio 2023 con l’intervento dei magistrati:
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