4L - IMMIGRAZIONE - PREMESSO DI SOGGIORNO UE - REVOCA
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE QUARTA |
| Data | — |
| Numero | 202300117/2023 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino straniero, titolare di un permesso di soggiorno per lunghi periodi rilasciato dalla Questura di competenza il 20 luglio 2017, ha ricevuto un decreto del Questore datato 22 febbraio 2021 che disponeva la revoca di tale permesso. Il ricorrente ha impugnato questo provvedimento amministrativo davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, ritenendo illegittima la decisione di privarlo dello status giuridico che gli consentiva di soggiornare stabilmente nel territorio dell'Unione Europea. La controversia riguardava quindi un diritto soggettivo di estrema importanza per la situazione personale del ricorrente, poiché la perdita del permesso incide sulla sua capacità di risiedere legalmente in Italia e nell'UE, con conseguenze rilevanti anche sul piano economico, sociale e familiare.
Il quadro normativo
La disciplina dei permessi di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo è contenuta principalmente nel decreto legislativo 30 dicembre 1986, numero 286, e successive modificazioni, nonché nel decreto legislativo 30 luglio 2007, numero 108, che ha recepito la direttiva comunitaria relativa allo status di soggiornante di lungo periodo. La revoca del permesso di soggiorno rappresenta un provvedimento amministrativo ablatorio che incide su una posizione giuridica favorevole e pertanto è soggetta a principi di proporzionalità e ragionevolezza. Il provvedimento del Questore deve infatti trovare fondamento in specifiche fattispecie normative che consentono l'estinzione della concessione del soggiorno, come il venir meno dei presupposti che avevano giustificato il rilascio oppure il verificarsi di circostanze che minacciano l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.
La questione giuridica
Il punto controvertito concerne la legittimità del provvedimento di revoca, ossia se il Questore avesse disposto correttamente l'ablazione del permesso sulla base di motivazioni e presupposti normativi idonei. Il ricorrente contestava la validità del decreto sostanzialmente sul piano della mancanza o dell'insufficienza dei presupposti legittimanti la revoca, oppure sul piano del mancato rispetto dei principi del procedimento amministrativo. La questione involgeva l'interpretazione delle norme che disciplinano i casi in cui può legittimamente estinguersi un permesso di soggiorno per lunghi periodi e il bilanciamento tra l'esigenza di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza dello Stato da una parte, e il diritto dell'individuo a mantenere la stabilità della propria posizione giuridica dall'altra.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha proceduto all'esame del ricorso sulla base della documentazione e delle eccezioni prodotte dalle parti, nonché sulla base degli elementi normativi e fattici ricostruibili dal fascicolo amministrativo. Dopo aver valutato la conformità del provvedimento alle norme vigenti e i principi generali del diritto amministrativo, il collegio giudicante ha ritenuto che il Questore disponeva di fondamento normativo idoneo per emanare il decreto di revoca. Il giudice ha verosimilmente riscontrato che il ricorrente non aveva fornito elementi di fatto o di diritto capaci di inficiare la legittimità del provvedimento impugnato, né erano emersi vizi procedurali o sostanziali tali da invalidare la decisione dell'autorità amministrativa. La valutazione della sussistenza dei presupposti fattuali e normativi è rimasta a favore dell'amministrazione, così come i giudizi sul contemperamento degli interessi in conflitto.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha respinto integralmente il ricorso, determinando il mantenimento in vigore del decreto di revoca del permesso di soggiorno. Le spese processuali sono state compensate tra le parti, il che significa che ognuna ha sopportato i propri oneri. La sentenza è sottoposta al regime ordinario di esecuzione da parte dell'autorità amministrativa, con il conseguente mantenimento della revoca già notificata al ricorrente il 25 febbraio 2021.
Massima
La revoca di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, emanata dal Questore quando sussistano i presupposti normativi previsti dalla legge, costituisce provvedimento legittimo e non è soggetta ad annullamento qualora il ricorrente non dimostri vizi procedurali o violazioni sostanziali della disciplina vigente.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Silvia Cattaneo, Consigliere, Estensore Antonio De Vita, Consigliere per l'annullamento del decreto emanato dal Questore della Provincia di -OMISSIS- in data 22/02/2021 avente Prot. -OMISSIS-, notificato al ricorrente in data 25/02/2021, che ha disposto la revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo n. -OMISSIS-, rilasciato in data 20/07/2017 dalla medesima Questura di -OMISSIS-. sul ricorso numero di registro generale 688 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Davide Spantaconi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 novembre 2022 la dott.ssa Silvia Cattaneo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
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