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Sentenza n. 202301164/2023

Sentenza n. 202301164/2023

4L/R - IMMIGRAZIONE - ISTANZA EMERSIONE LAVORO IRREGOLARE - SILENZIO

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE QUARTA
Data
Numero202301164/2023
EsitoDICHIARA CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Una lavoratrice ha presentato un'istanza di emersione di un rapporto di lavoro irregolare al Ministero dell'Interno in data 17 giugno 2020, secondo le modalità previste dall'articolo 103, comma 1, del Decreto Legge numero 34 del 2020, convertito nella Legge numero 77 del 2020. Questo provvedimento normativo, emanato durante l'emergenza pandemica, aveva introdotto meccanismi straordinari per la regolarizzazione di lavoratori stranieri in posizione irregolare presso datori di lavoro. La ricorrente, rappresentata dall'avvocato Federico Fortunato, ha sottoposto la sua istanza all'amministrazione competente, confidando nella possibilità di regolarizzare la sua posizione lavorativa attraverso il procedimento previsto dalla legge. A distanza di tempo significativo, tuttavia, non ha ricevuto alcuna risposta esplicita dal Ministero dell'Interno in merito alla valutazione della sua richiesta, determinando il verificarsi di un silenzio della pubblica amministrazione sulla istanza presentata.

Il quadro normativo

Il decreto legge numero 34 del 2020, convertito nella legge numero 77 del 2020, costituisce il fondamento normativo per il procedimento di emersione dei rapporti di lavoro irregolari. Questo provvedimento normativo ha previsto un meccanismo straordinario e temporaneo di regolarizzazione per i lavoratori stranieri irregolari, destinato a concludersi nel 2020, con possibilità di sanatoria mediante specifiche istanze presentate ai competenti uffici ministeriali. Le norme sulla gestione del silenzio della pubblica amministrazione rimangono disciplinate dalle disposizioni del codice del processo amministrativo, che prescrivono le modalità attraverso le quali i cittadini possono impugnare l'inerzia amministrativa quando questa produce effetti lesivi dei loro diritti. Il diritto del ricorrente a una pronuncia da parte dell'amministrazione su questioni che lo riguardano costituisce un principio fondamentale dello Stato di diritto e della tutela amministrativa.

La questione giuridica

La controversia verte sulla legittimità del mancato pronunciamento della pubblica amministrazione sull'istanza di emersione presentata dalla ricorrente, sollevando la questione se il silenzio prolungato dell'amministrazione possa essere impugnato come illegittimo e se il ricorso al Tribunale Amministrativo sia lo strumento processuale idoneo a ottenere una declaratoria di illegittimità di tale inerzia. La ricorrente contesta specificamente il silenzio-inadempimento del Ministero dell'Interno, invocando il diritto a una decisione esplicita su una richiesta che rientra manifestamente nella competenza amministrativa e che produce effetti sulla sua posizione personale e lavorativa. La questione assume rilevanza anche in relazione ai tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi e al principio di certezza del diritto per i cittadini che attendono una pronuncia amministrativa.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha valutato la situazione affermando che durante il corso del procedimento giudiziale la materia del contendere ha subito una modificazione rilevante, determinando l'applicazione dell'istituto della cessazione della materia del contendere. Questo significa che, nel corso dei giudizio, il Ministero dell'Interno ha presumibilmente provveduto a pronunciarsi sulla istanza di emersione della ricorrente, rendendo così priva di interesse concreto la dichiarazione di illegittimità del silenzio precedentemente richiesta. Il collegio giudicante ha ritenuto che, una volta che l'amministrazione ha provveduto a decidere sulla istanza, sia venuta meno la necessità di una pronuncia del tribunale sulla illegittimità del precedente silenzio, poiché il provvedimento amministrativo sopravvenuto ha eliminato l'interesse della parte alla tutela cautelare. Tale soluzione rappresenta l'applicazione equilibrata del principio secondo cui la giurisdizione amministrativa deve pronunciarsi su controversie caratterizzate da un concreto interesse di parte.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, concludendo che non sussisteva più la necessità di una pronuncia sulla illegittimità del silenzio amministrativo, poiché la situazione si era modificata durante il procedimento. Le spese del giudizio sono state compensate tra le parti, secondo la regola ordinaria che ciascuna parte sopporta le proprie spese processuali quando ricorrano circostanze di particolare complessità o quando il pronunciamento finale non attribuisce una soccombenza netta. Il collegio ha ordinato che la sentenza fosse eseguita dall'autorità amministrativa secondo le disposizioni di legge. Inoltre, il tribunale ha disposto l'oscuramento delle generalità e di ogni dato identificativo della ricorrente, applicando le normative sulla protezione dei dati personali.

Massima

Quando durante un procedimento giudiziale amministrativo l'amministrazione pubblica provvede a decidere sulla istanza che era oggetto della controversia, cessa la materia del contendere e il giudice non pronuncia sulla illegittimità del precedente silenzio amministrativo.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente, Estensore
Alberto Di Mario,	Consigliere
Silvia Cattaneo,	Consigliere
per
la declaratoria dell’illegittimità del silenzio formatosi sulla istanza di emersione del rapporto di lavoro irregolare, di cui all’art.103, comma 1 del D.L. n.34/2020 convertito in Legge n.77/2020, presentata il 17/6/2020.
sul ricorso ex art. 117 c.p.a. numero di registro generale 412 del 2023 proposto dalla Sig.ra -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avv. Federico Fortunato e con domicilio PEC come da Registri di Giustizia;
Ministero dell’Interno in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato ope legis presso gli Uffici in Milano, Via Freguglia n.1;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la costituzione dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato;
Vista la memoria dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato;
Visti gli artt. 34, co.5, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Data per letta nella Camera di Consiglio del 17 maggio 2023 la relazione del dott. Gabriele Nunziata, ed udito l’Avvocato dello Stato come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Milano nella Camera di consiglio del giorno 17 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:

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