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Sentenza n. 202300116/2023

Sentenza n. 202300116/2023

1I - SICUREZZA PUBBLICA - DIVIETO DI DETENZIONE ARMI

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE PRIMA
Data
Numero202300116/2023
EsitoAccolto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino ha ricevuto un provvedimento della Prefettura competente il 1° marzo 2022, successivamente notificato il 2 marzo dello stesso anno, con il quale era stato disposto il divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti. Si tratta di un provvedimento amministrativo della massima restrittività nel campo della polizia amministrativa, che incide in modo significativo sui diritti e sulle libertà personali di chi ne è destinatario. Il ricorrente, ritenendo il provvedimento affetto da vizi di legittimità di natura sostanziale o procedurale, ha impugnato il medesimo dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, chiedendone l'annullamento integrale e la declaratoria di illegittimità. La controversia si colloca nel settore dei provvedimenti amministrativi restrittivi della libertà personale, dove la protezione del diritto di difesa e l'osservanza dei principi procedurali assumono rilevanza costituzionale.

Il quadro normativo

La materia dei divieti di detenzione di armi e munizioni è regolata principale dalla Legge 21 febbraio 1975, numero 110, che costituisce il testo unico delle norme sulla disciplina dei diritti di accesso e della detenzione di armi e munizioni, nonché delle relative materie esplodenti. Tale normativa è stata integrata e aggiornata da una pluralità di circolari ministeriali, decreti e provvedimenti amministrativi che hanno precisato le modalità operative per l'adozione di provvedimenti ablatori dei diritti in questione. I provvedimenti di divieto di detenzione rappresentano un esercizio di potere amministrativo discrezionale che deve tuttavia rispondere ai principi costituzionali di legalità, ragionevolezza e proporzionalità, nonché ai principi generali del diritto amministrativo, incluso il diritto al contraddittorio e alla motivazione adeguata. L'illegittimità di tali provvedimenti può configurarsi sia per violazione diretta di norme di legge sia per vizi procedurali ovvero per eccesso di potere nella forma della illogicità manifesta.

La questione giuridica

Il punto controverso della lite era costituito dalla legittimità del provvedimento di divieto impugnato, il quale doveva essere verificato alla luce dei principi che regolano l'esercizio della potestà amministrativa nel settore della polizia amministrativa. Il ricorrente lamentava probabilmente violazioni di legge, difetti di motivazione, inosservanza dei principi del giusto procedimento amministrativo, ovvero un esercizio del potere amministrativo caratterizzato da elementi di eccesso o manifesta illogicità. La questione rivestiva carattere di rilevanza giuridica considerato che il provvedimento incideva pesantemente su diritti riconosciuti all'individuo dall'ordinamento costituzionale e dalla legislazione ordinaria in materia di libertà personale e di iniziativa economica.

La motivazione del giudice

Il collegio del Tribunale Amministrativo Regionale ha esaminato approfonditamente il ricorso e tutta la documentazione relativa alla procedura amministrativa seguita dalla Prefettura per l'adozione del provvedimento impugnato. Nella seduta pubblica del 14 dicembre 2022, il giudice relatore ha illustrato il ragionamento dell'intero collegio secondo il quale il provvedimento di divieto presentava vizi di legittimità che ne comportavano l'annullamento. Gli argomenti dedotti dal ricorrente sono stati accolti dal giudice amministrativo, il quale ha ritenuto che il provvedimento violasse i principi e le norme applicabili, oppure presentasse vizi procedurali o motivazionali idonei a determinarne l'illegittimità. Il TAR ha pertanto concluso nel senso che il provvedimento doveva essere privato di ogni effetto e annullato nella sua interezza, anche in via consequenziale rispetto a tutti gli atti propedeutici, preparatori, connessi e consequenziali.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha accolto integralmente il ricorso proposto, annullando il provvedimento di divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti del 1° marzo 2022, nonché ogni altro atto preparatorio o consequenziale connesso al medesimo. Ha inoltre compensato tra le parti le spese di lite, imponendo così al Ministero dell'Interno di sostenere una quota delle spese processuali. L'annullamento comporta il ripristino della situazione giuridica anteriore all'adozione del provvedimento ablatorio, con la conseguente restituzione al ricorrente della libertà di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti nei limiti consentiti dalla legge generale in materia.

Massima

Un provvedimento amministrativo di divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti è illegittimo e deve essere annullato quando affetto da vizi sostanziali o procedurali idonei a compromettere la conformità alla legge e ai principi costituzionali del giusto procedimento amministrativo.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Antonio Vinciguerra,	Presidente
Fabrizio Fornataro,	Consigliere, Estensore
Valentina Santina Mameli,	Consigliere
per l'annullamento
- del provvedimento di divieto di detenzione delle armi, delle munizioni e delle materie esplodenti del 01.03.2022 prot. N. -OMISSIS- notificato in data 02.03.2022;
- di ogni altro atto, prodromico, preparatorio, connesso e/o consequenziale, esecutivo o meno, anche sconosciuto.
sul ricorso numero di registro generale 502 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimiliano Montemagno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno - U.T.G. - Prefettura di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Milano, via Freguglia, 1 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 dicembre 2022 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando:
1) accoglie il ricorso e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato, indicato in epigrafe;
2) compensa tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

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