4L/R - IMMIGRAZIONE - ISTANZA EMRSIONE LAVORO IRREGOLARE - SILENZIO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE QUARTA |
| Data | — |
| Numero | 202301158/2023 |
| Esito | DICHIARA CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Il caso riguarda il ricorso presentato avanti al Tribunale amministrativo regionale della Lombardia da parte di un soggetto straniero che aveva inoltrato istanza di emersione del lavoro irregolare presso le competenti autorità amministrative. L'emersione del lavoro irregolare è il procedimento mediante il quale un lavoratore straniero in posizione illegale in Italia può regolarizzare la propria posizione lavorativa attraverso una procedura amministrativa speciale prevista dalla legislazione sull'immigrazione. Dopo aver presentato detta istanza, il ricorrente non ha ricevuto risposta alcuna dall'amministrazione nei termini prescritti dalla legge, il che ha costituito un silenzio amministrativo su cui fondare il ricorso. Per tale ragione il ricorrente si è rivolto al giudice amministrativo per ottenere una pronuncia che dichiarasse illegittimo il comportamento omissivo dell'amministrazione stessa. La questione si inserisce nel contesto del diritto dell'immigrazione e dei permessi di soggiorno per ragioni di lavoro, materia delicata dove il diritto del lavoratore straniero si confronta con i poteri di gestione dei flussi migratori riservati allo Stato.
Il quadro normativo
La disciplina in materia di emersione del lavoro irregolare di stranieri è contenuta nel decreto legislativo numero 286 del 1998, il Testo unico sull'immigrazione, nonché negli articoli che disciplinano i procedimenti amministrativi in materia di immigrazione e nei provvedimenti attuativi periodicamente emanati dal Ministero dell'Interno e dal Ministero del Lavoro. In particolare, la legge prevede che le istanze di emersione debbano essere decise entro termini perentori, generalmente sessanta o novanta giorni a seconda della fattispecie. Il silenzio amministrativo, quando l'amministrazione non provvede entro i termini fissati, può costituire un comportamento illegittimo risarcibile mediante ricorso al giudice amministrativo. L'ordinamento italiano riconosce inoltre il principio per cui l'amministrazione non può restare inerte di fronte a istanze legittime, e il mancato provvedimento costituisce un vizio procedimentale grave.
La questione giuridica
Il nucleo della controversia era costituito dal diritto del ricorrente a ottenere una decisione esplicita sull'istanza di emersione del lavoro irregolare presentata. La questione giuridicamente rilevante verteva sulla legittimità del silenzio mantenuto dall'amministrazione, che non aveva emesso alcun provvedimento, né di accoglimento né di rigetto, né una dichiarazione di incompletezza della documentazione. Il ricorrente sosteneva che tale comportamento omissivo violasse il diritto a una risposta amministrativa e il principio del giusto procedimento. L'amministrazione, pur convenuta in giudizio, non ha contrastato sulla fundamentals della illegittimità del proprio silenzio con argomenti di merito, circostanza che tipicamente segnala una debolezza della sua posizione.
La motivazione del giudice
Durante il corso del giudizio amministrativo, la situazione fattispetica e normativa si è evoluta nel senso che l'amministrazione ha finalmente adottato un provvedimento sull'istanza di emersione del lavoro irregolare oppure ha cessato il comportamento omissivo in modo tale da eliminare la base della controversia. Talvolta, in questi casi, la condotta amministrativa omissiva viene sanata mediante l'adozione tardiva del provvedimento dovuto o mediante l'accoglimento parziale e tardivo della richiesta. Il giudice, constatando questa mutazione della situazione processuale, ha ritenuto che venisse meno l'interesse ad una pronuncia di accertamento dell'illegittimità del silenzio, poiché la materia della controversia aveva cessato di sussistere come controversia viva e attuale. Tale decadenza della materia del contendere consente al giudice di dichiarare cessato il contenzioso senza necessariamente entrare nel merito della valutazione della legittimità amministrativa originaria, ponendo termine al giudizio con una pronuncia di rito.
La decisione
Il Tribunale amministrativo regionale della Lombardia ha dichiarato cessata la materia del contendere, pronuncia di rito che pone termine al giudizio amministrativo senza una decisione di merito sulla illegittimità dell'originario silenzio. Tale esito comporta che il ricorso non viene accolto nel senso di una condanna dell'amministrazione, ma al contempo la questione non rimane indecisa: la cessazione della materia del contendere attesta che l'impedimento originario è stato rimosso durante il giudizio. Le eventuali spese di giudizio vengono generalmente compensate tra le parti in conseguenza di questa pronuncia di rito, e il ricorrente rimane con lo status amministrativo acquisito a seguito del provvedimento tardivamente adottato dall'amministrazione.
Massima
L'illegittimità del silenzio amministrativo su istanze di emersione del lavoro irregolare è sanata dalla successiva adozione del provvedimento dovuto durante il corso del giudizio, consentendo al giudice amministrativo di dichiarare cessata la materia del contendere.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente, Estensore Alberto Di Mario, Consigliere Silvia Cattaneo, Consigliere per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio formatosi sulla istanza di emersione del rapporto di lavoro irregolare, di cui all’art.103, comma 1 del D.L. n.34/2020 convertito in Legge n.77/2020, presentata il 5/8/2020. sul ricorso ex art. 117 c.p.a. numero di registro generale 400 del 2023 proposto dalla Sig.ra -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avv. Federico Fortunato e con domicilio PEC come da Registri di Giustizia; Ministero dell’Interno in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato ope legis presso gli Uffici in Milano, Via Freguglia n.1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Vista la costituzione dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato; Vista la documentazione depositata dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato; Visti gli artt. 34, co.5, e 85, co. 9, cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Data per letta nella Camera di Consiglio del 17 maggio 2023 la relazione del dott. Gabriele Nunziata, ed udito l’Avvocato dello Stato come da verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue: P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente. Così deciso in Milano nella Camera di consiglio del giorno 17 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:
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