2A - AFFIDAMENTI - FORNITURE - FORNITURA FARMACI E SERVIZI CONNESSI
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | — |
| Numero | 202301150/2023 |
| Esito | Inammissibile |
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Maria Ada Russo, Presidente Giovanni Zucchini, Consigliere, Estensore Silvana Bini, Consigliere per l'annullamento del provvedimento di esclusione, prot. IA.2022.0051020 del 06/09/2022, dalla “Procedura aperta multilotto, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per la fornitura di farmaci e servizi connessi”. Lotto 675 e del provvedimento di aggiudicazione definitiva Determinazione n. 784 del 30/09/2022. sul ricorso numero di registro generale 2799 del 2022, proposto da Piramal Critical Care Italia Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Vittorio Miniero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti - Aria S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Salvatore Gallo e Giuseppina Squillace, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso la sede di Aria Spa in Milano, via Torquato Taramelli, 26; Takeda Italia Spa, non costituita in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti - Aria S.p.A.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 maggio 2023 il dott. Giovanni Zucchini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile. Condanna la società ricorrente al pagamento a favore di Aria Spa delle spese di lite, che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori di legge (spese generali nella misura del 15% ed oneri riflessi, cfr. Cassazione Civile, Sezioni Unite, ordinanza n. 3592/2023). Nulla per il resto. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:
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