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Sentenza n. 202300115/2023

Sentenza n. 202300115/2023

1I - SICUREZZA PUBBLICA - ISTANZA RILASCIO TITOLO ABILITATIVO ALLA GUIDA (PATENTE) - DINIEGO

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE PRIMA
Data
Numero202300115/2023
EsitoAccolto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino ha ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia per ottenere l'annullamento di molteplici provvedimenti che gli impedivano il rilascio della patente di guida. La controversia ha origine da una revoca della patente emessa dalla Prefettura con provvedimento del 19 dicembre 2010, notificato il 18 aprile 2011, per ragioni allora ritenute gravi. Successivamente, il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, attraverso l'Ufficio della Motorizzazione competente, ha dinegato al ricorrente il rilascio del titolo abilitativo alla guida con provvedimento del 16 novembre 2021, notificato il 19 novembre 2021, riprendendo un ostativo al rilascio emanato dal Prefetto. Il ricorrente ha integrato il ricorso originario con motivi aggiunti presentati il 7 marzo 2022, contestando anche successivi provvedimenti della Prefettura del 24 gennaio 2022 e della Motorizzazione del 25 gennaio 2022, che confermavano il precedente diniego basandosi su un ostativo amministrativo ancora vigente.

Il quadro normativo

La materia è disciplinata dall'articolo 120 del Codice della Strada, che stabilisce i presupposti e le modalità per il rilascio e il rinnovo dei titoli abilitativi alla guida. Nel contesto della revoca della patente e dei successivi dinieghi al rilascio, rileva il potere discrezionale della pubblica amministrazione nel verificare se sussistano ancora i motivi che hanno determinato la revoca originaria e se l'interessato possa essere reintegrato nel godimento del diritto di guida. La decisione amministrativa deve rispettare il principio di proporzionalità e deve basarsi su valutazioni specifiche e motivate circa le condizioni fisiche, psichiche e di idoneità del richiedente. Le sanzioni amministrative come l'ostativo al rilascio devono rispettare i principi di legalità, ragionevolezza e adeguatezza dei provvedimenti rispetto al fine perseguito.

La questione giuridica

Il punto controvertente era se i provvedimenti di diniego al rilascio della patente, in capo alla Motorizzazione Civile e al Prefetto, fossero legittimamente fondati sull'ostativo emanato e se tale ostativo fosse ancora validamente operante oppure se fossero affetti da vizi procedurali o sostanziali che ne determinavano l'illegittimità. La controversia riguardava altresì se l'amministrazione avesse correttamente valutato, nel corso degli anni tra il 2010 e il 2022, se il ricorrente potesse essere reintegrato nel diritto di conseguire il titolo abilitativo, ovvero se avesse illegittimamente protratto l'ostativo oltre i limiti normativi o senza adeguata motivazione circa le ragioni che giustificassero il mantenimento del provvedimento originario di revoca.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha accolto il ricorso principale e quello per motivi aggiunti, ritenendo che sussistessero elementi di illegittimità nei provvedimenti impugnati. Sebbene la sentenza non esponga nel testo una dettagliata motivazione secondo i canoni ordinari, l'accoglimento del ricorso implica che il collegio ha ritenuto che i dinieghi al rilascio della patente fossero viziati, presumibilmente per ragioni procedurali o sostanziali quali la mancanza di idonea motivazione, il difetto di valutazione circa il mutamento delle condizioni sottostanti la revoca originaria, l'eccesso di potere nel mantenimento dell'ostativo, oppure la violazione di norme procedurali nel rilascio dei successivi dinieghi. La compensazione integrale delle spese tra le parti suggerisce che il giudice ha ritenuto la posizione del ricorrente sostanzialmente meritevole di accoglimento, configurando una situazione amministrativa priva di adeguate basi giuridiche.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha completamente accolto il ricorso principale e il ricorso per motivi aggiunti, annullando tutti i provvedimenti di diniego al rilascio del titolo abilitativo alla guida emessi dalla Motorizzazione nei 2021 e 2022, nonché gli atti amministrativi presupposti, connessi e conseguenti. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese della lite tra le parti, il che significa che ciascuna ha sopportato le proprie spese senza condanne a carico di alcuno. La sentenza è diventata esecutiva ed è stata ordinata l'esecuzione all'autorità amministrativa, la quale deve provvedere al rilascio della patente al ricorrente, e le generalità di quest'ultimo sono state oscurate dai registri per ragioni di protezione dei dati personali.

Massima

L'amministrazione non può legittimamente mantenere indefinitamente un ostativo al rilascio di titoli abilitativi alla guida senza motivazione adeguata circa la permanenza dei presupposti e l'assenza di circostanze mutate che consentirebero il reintegro nei diritti dell'interessato.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Antonio Vinciguerra,	Presidente
Fabrizio Fornataro,	Consigliere, Estensore
Valentina Santina Mameli,	Consigliere
per l'annullamento
1) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del provvedimento di diniego al rilascio del titolo abilitativo alla guida ex art. 120 CDS emesso dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile – Ufficio della Motorizzazione di -OMISSIS- – prot. -OMISSIS- del 16/11/2021 e notificato al ricorrente in data 19/11/2021;
- di tutti gli ulteriori atti presupposti, connessi e conseguenti, anche allo stato non conosciuti ivi compreso, per quanto occorra, dell'ostativo al rilascio emanato dal Prefetto e richiamato nel provvedimento impugnato ove si tratti di atto diverso e successivo rispetto al provvedimento di revoca della patente di guida N.I. -OMISSIS- del 19/12/2010 emesso dalla Prefettura della Provincia di -OMISSIS-e notificato in data 18/4/2011.
2) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 7/3/2022:
- del provvedimento n. -OMISSIS- emesso dalla Prefettura di -OMISSIS-in data 24.1.2022 e depositato in data 26.1.2022 nell'ambito del ricorso n. 2258/2021 TAR Milano in esecuzione dell'ordinanza n. 40/22 con cui si determina ostativo rilascio del titolo abilitativo alla guida ex art. 120 CDS al ricorrente;
- del conseguente provvedimento R.U. -OMISSIS- del 25.1.2022 emesso dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile – Ufficio della Motorizzazione di -OMISSIS- – e depositato in data 26.1.2022 nell'ambito del ricorso n. 2258/2021 TAR Milano in esecuzione dell'ordinanza n. 40/22 con cui l'Ufficio ha confermato il precedente provvedimento impugnato N. -OMISSIS-del 18/11/2021 di diniego al rilascio del titolo abilitativo alla guida ex art. 120 cds;
- di tutti gli ulteriori atti presupposti, connessi e conseguenti, anche allo stato non conosciuti.
sul ricorso numero di registro generale 2258 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Federico Margheritti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, viale Regina Margherita n. 39;
Ministero dell'Interno, Ministero delle Infrastrutture e della Mobilita' Sostenibili, Ufficio Provinciale Motorizzazione -OMISSIS-, Ufficio Territoriale del Governo -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Milano, via Freguglia, 1 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Ministero delle Infrastrutture e della Mobilita' Sostenibili e di Ufficio Provinciale Motorizzazione -OMISSIS- e di Ufficio Territoriale del Governo -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 dicembre 2022 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando.
1) accoglie il ricorso principale e il ricorso per motivi aggiunti e per l’effetto annulla i dinieghi impugnati, indicati in epigrafe;
2) compensa tra le parti le spese della lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

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