2F - OTTEMPERANZA - TRIBUNALE DI MILANO - DECRETO INGIUNTIVO N. 17213/21
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | — |
| Numero | 202301148/2023 |
| Esito | NOMINA COMMISSARIO AD ACTA |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Wolters Kluwer Italia S.r.l., società operante nel settore dell'editoria specializzata in materia giuridica e amministrativa, aveva ottenuto una vittoria processuale dinanzi al Tribunale ordinario di Milano mediante decreto ingiuntivo emesso il 9 settembre 2021 contro il Comune di Cercola. Tale provvedimento, divenuto definitivo e munito di formula esecutiva il 1° febbraio 2022, rappresentava un giudicato vincolante per le parti. Tuttavia, il Comune di Cercola, nonostante le successive notificazioni e sollecitazioni (inclusa una rinotificazione avvenuta il 25 febbraio 2022), si è astenuto dal dare esecuzione spontanea al provvedimento giurisdizionale nei termini e secondo le modalità imposte. Dinanzi a tale inerzia della pubblica amministrazione locale, Wolters Kluwer ha promosso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia per ottenere l'accertamento formale dell'inottemperanza e l'imposizione forzata dell'adempimento attraverso i meccanismi previsti dalla procedura di ottemperanza.
Il quadro normativo
La procedura di ottemperanza rappresenta uno strumento giurisdizionale amministrativo disciplinato principalmente dall'articolo 114 del codice di procedura amministrativa, che consente a colui il quale sia destinatario di un giudicato formato in sede amministrativa di ricorrere al medesimo giudice amministrativo nel caso in cui il destinatario del provvedimento non proceda alla sua esecuzione spontanea. Tale disciplina si applica analogamente anche ai giudicati formatisi in sede ordinaria quando l'esecuzione sia affidata alla pubblica amministrazione. Le amministrazioni pubbliche, in quanto soggetti di diritto costituzionale, rimangono vincolate al rispetto dei provvedimenti giurisdizionali definitivi e non possono legittimamente sottrarsi all'esecuzione, pena l'insorgenza di responsabilità amministrativa e civile. Nel caso specifico, il Comune rientra nella categoria di enti pubblici territoriali tenuti al pieno rispetto del principio di legalità amministrativa e alla sottomissione al giudicato.
La questione giuridica
Il punto centrale della controversia era accertare se il Comune di Cercola risultasse effettivamente inadempiiente rispetto agli obblighi derivanti dal decreto ingiuntivo del 2021 e, in caso affermativo, ordinare l'esecuzione forzata del giudicato mediante l'adozione di provvedimenti coercitivi. La questione riguardava inoltre la determinazione dei termini entro cui il Comune avrebbe dovuto procedere all'esecuzione spontanea e l'individuazione dei rimedi processuali più idonei per superare l'inerzia amministrativa. Particolare rilevanza assumeva la necessità di stabilire se fosse opportuno nominare un commissario ad acta, figura strumentale al raggiungimento coattivo dell'adempimento quando l'amministrazione persista nell'inadempimento.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale, esaminata la documentazione prodotta dalla ricorrente Wolters Kluwer e verificate le circostanze della causa, ha accertato l'effettiva inottemperanza del Comune di Cercola al giudicato formatosi nel 2021. Il collegio giudicante ha ritenuto che i termini ordinari per l'esecuzione spontanea fossero oramai ampiamente superati, confermando così la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento del ricorso di ottemperanza. Valutando la persistente inerzia dell'amministrazione comunale e la necessità di assicurare l'effettività della tutela giurisdizionale, il TAR ha ritenuto opportuno e proporzionato fare ricorso alla nomina di un commissario ad acta, individuato nella persona del Prefetto della provincia competente, quale figura idonea a garantire l'esecuzione del provvedimento nel caso di ulteriore inadempimento. Il giudice amministrativo ha inoltre condannato il Comune al pagamento delle spese di giudizio, sanzionando così la condotta ingiustificata di violazione del giudicato.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia ha accolto integralmente il ricorso proposto da Wolters Kluwer Italia S.r.l., dichiarando formalmente l'inottemperanza del Comune di Cercola al giudicato e ordinandogli di dare esecuzione nei termini e nelle forme stabilite in motivazione. Ha inoltre nominato il Prefetto della provincia come commissario ad acta, il quale avrà il compito di procedere all'adempimento coattivo dell'obbligazione qualora il Comune continuasse a persistere nell'inerzia. Il Comune è stato inoltre condannato alla rifusione integrale delle spese di giudizio nella misura di 1.500 euro per i compensi dell'avvocato, oltre IVA, CPA, spese generali e contributo unificato. La sentenza è stata immediatamente ordinata per l'esecuzione dall'autorità amministrativa competente.
Massima
L'amministrazione pubblica che non provveda all'esecuzione spontanea di un giudicato definitivo può essere costretta dal giudice amministrativo a dare adempimento mediante nomina di un commissario ad acta e condanna al pagamento delle spese del giudizio.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Maria Ada Russo, Presidente Giovanni Zucchini, Consigliere Silvana Bini, Consigliere, Estensore per l'ottemperanza al giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 17213/2021 (R.G. n. 35064/2021) emesso dal Tribunale di Milano in data 09/09/2021, pubblicato in data 14/09/2021, notificato il 24/09/2021, munito di formula esecutiva in data 01/02/2022 e rinotificato in data 25/02/2022; sul ricorso numero di registro generale 516 del 2023, proposto da Wolters Kluwer Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Petrucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Comune di Cercola, non costituito in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Viste le memorie difensive; Visto l'art. 114 cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2023 la dott.ssa Silvana Bini e udito il difensore di parte ricorrente, come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto: a) dichiara l’inottemperanza del giudicato in epigrafe, ordinando al Comune di Cercola di darvi esecuzione nei termini e nelle forme stabilite in motivazione; b) nomina, per il caso di perdurante inerzia, il commissario ad acta nella persona del sig. Prefetto indicato in motivazione; c) condanna il Comune di Cercola alla rifusione delle spese del presente giudizio, nell’importo di € 1.500,00 (millecinquecento/00) per compensi, oltre IVA, CPA, spese generali nella misura del 15% e onere del contributo unificato come per legge (art. 13 comma 6bis1 del DPR n. 115/2002). Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:
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