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Sentenza n. 202301147/2023

Sentenza n. 202301147/2023

2F(ART.3)/3G - OTTEMPERANZA - GIUDICE DI PACE DI MILANO - DECRETO INGIUNTIVO N. 27394/2020

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE SECONDA
Data
Numero202301147/2023
EsitoNOMINA COMMISSARIO AD ACTA

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Wolters Kluwer Italia S.r.l., società italiana operante nel settore editoriale e dell'informazione giuridica, ha proposto ricorso per ottemperanza al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia contro l'Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, contestando l'inerzia di quest'ultima nel dare esecuzione a un giudicato. Il provvedimento originario era un decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace di Milano il 30 settembre 2020, divenuto giudicato e munito di formula esecutiva il 23 febbraio 2021, successivamente rinotificato il 25 maggio 2021. La ricorrente lamentava che l'Azienda Sanitaria, nonostante i mesi trascorsi dalla notificazione del titolo esecutivo, aveva omesso di adempiere agli obblighi derivanti dal giudicato, configurando una situazione di inottemperanza patente che rendeva necessario l'intervento del giudice amministrativo per garantire l'effettività della tutela giurisdizionale.

Il quadro normativo

Il ricorso per ottemperanza al giudicato è disciplinato dall'articolo 114 del Codice del Processo Amministrativo, che costituisce lo strumento processuale mediante il quale un soggetto titolare di un diritto affermato in una sentenza passata in giudicato può ottenere dal TAR la coercizione dell'amministrazione pubblica al rispetto di quel medesimo giudicato. Tale norma si inscrive nel quadro più ampio della tutela amministrativa, informata al principio di legalità e al dovere delle amministrazioni di dare tempestiva esecuzione ai provvedimenti giurisdizionali che le riguardano. Il ricorso non comporta una riapertura del merito della controversia sottostante, bensì una verifica della persistenza dell'inottemperanza e l'adozione di misure coercitive, inclusa la nomina di un commissario ad acta qualora l'amministrazione continui a rifiutare l'adempimento.

La questione giuridica

La questione centrale che il TAR doveva dirimere riguardava la sussistenza dello stato di inottemperanza lamentato dalla ricorrente e, conseguentemente, l'opportunità di ordinare l'esecuzione forzata del giudicato attraverso il ricorso a strumenti di coercizione amministrativa. In particolare, era necessario verificare se l'Azienda Sanitaria avesse legittimamente omesso di dare corso al decreto ingiuntivo o se la dilazione temporale rientrasse in limiti di ragionevolezza, e comunque accertare se fosse opportuno disporre la nomina di un commissario ad acta quale misura di accelerazione dell'adempimento. La questione si distingue dal merito originario per il fatto che non si discuteva della fondatezza della pretesa della ricorrente, già affermata dal Giudice di Pace, bensì dell'illegittima inerzia dell'amministrazione nel dare seguito al titolo esecutivo.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo ha ritenuto, sulla base dei documenti e delle considerazioni svolte nella camera di consiglio, che lo stato di inottemperanza prospettato dalla ricorrente fosse fondato e che l'Azienda Sanitaria Provinciale non avesse provveduto al rispetto del giudicato nei termini propri di una diligente amministrazione pubblica. Il collegio giudicante, composto dalla Presidente Maria Ada Russo, dal Consigliere Giovanni Zucchini e dal Consigliere Estensore Silvana Bini, ha ponderato la documentazione fornita dalla ricorrente e ha considerato il lasso di tempo trascorso dalla notificazione del titolo esecutivo, ritenendo che il perdurare dell'inattività dell'Azienda non trovasse alcuna giustificazione legittima. Il TAR ha così accolto il ricorso e ha deciso di intervenire non solo con un ordine di adempimento, ma anche con una misura di estrema rigore quale la nomina di un commissario ad acta, affidandone l'incarico al Prefetto competente per territorio, prevedendo che questa figura surroga l'amministrazione inerte nella gestione esecutiva del provvedimento medesimo.

La decisione

Il TAR Lombardia ha accolto interamente il ricorso proposto da Wolters Kluwer Italia S.r.l., dichiarando lo stato di inottemperanza dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria al giudicato in questione e ordinandole di dare esecuzione al decreto ingiuntivo nei termini e secondo le modalità stabilite nella motivazione della sentenza. Per il caso in cui l'Azienda Sanitaria persistesse nell'inerzia, il Tribunale ha nominato il Prefetto come commissario ad acta, conferendogli i poteri necessari per garantire l'esecuzione coattiva del giudicato, sottraendo così all'Azienda stessa la gestione della pratica. Inoltre, il TAR ha condannato l'Azienda Sanitaria Provinciale al pagamento delle spese del giudizio nella misura di millecinquecento euro per compensi dell'avvocato, più IVA e contributi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del quindici per cento, come disposto dalla legge. La sentenza è stata dichiarata immediatamente esecutiva dall'autorità amministrativa.

Massima

L'amministrazione pubblica che non adempie ai giudicati e agli atti esecutivi nei termini dovuti può essere costretta al rispetto forzato mediante nomina di commissario ad acta con conseguente condanna al pagamento delle spese di giudizio. Testo integrale completo della sentenza: Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA con i magistrati Maria Ada Russo Presidente, Giovanni Zucchini Consigliere, Silvana Bini Consigliere Estensore. La sentenza affronta il ricorso numero 455 del 2023 proposto da Wolters Kluwer Italia S.r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Petrucci, contro l'Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, riguardante l'ottemperanza al giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 27394/2020 emesso dal Giudice di Pace di Milano in data 30 settembre 2020, depositato il 7 ottobre 2020, notificato il 17 novembre 2020, munito di formula esecutiva il 23 febbraio 2021 e rinotificato il 25 maggio 2021. Visti il ricorso e tutti gli atti della causa, nonché l'articolo 114 del Codice del Processo Amministrativo e udito il difensore della parte ricorrente in camera di consiglio il 9 maggio 2023, il Tribunale ha ritenuto e considerato quanto segue. Il TAR, definitivamente pronunciando sul ricorso, lo accoglie integralmente. In primo luogo dichiara l'inottemperanza del giudicato sopra indicato, ordinando all'Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria di darvi esecuzione nei termini e nelle forme stabilite in motivazione. In secondo luogo, per il caso di perdurante inerzia, nomina quale commissario ad acta il Prefetto indicato in motivazione, quale figura idonea a garantire l'adempimento coattivo del provvedimento. Infine, condanna l'Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria alla rifusione integrale delle spese del presente giudizio, nell'importo di euro millecinquecento per compensi dell'avvocato, oltre IVA, contributi proporzionali alle spese generali nella misura del quindici per cento e onere del contributo unificato come stabilito dall'articolo 13, comma 6bis 1, del Decreto del Presidente della Repubblica numero 115 del 2002. La sentenza è ordinata ad essere eseguita dall'autorità amministrativa e porta la data dell'odierno provvedimento, emanato in Milano nel corso della camera di consiglio tenutasi il 9 maggio 2023.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Maria Ada Russo,	Presidente
Giovanni Zucchini,	Consigliere
Silvana Bini,	Consigliere, Estensore
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 27394/2020 - R.G. n. 22994/2020 emesso dal Giudice di Pace di Milano in data 30.09.2020, depositato in data 07.10.2020, notificato il 17.11.2020, munito di formula esecutiva in data 23.02.2021 e rinotificato il 25.05.2021;
sul ricorso numero di registro generale 455 del 2023, proposto da
Wolters Kluwer Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Petrucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, non costituita in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2023 la dott.ssa Silvana Bini e udito il difensore di parte ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto:
a) dichiara l’inottemperanza del giudicato in epigrafe, ordinando all’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria di darvi esecuzione nei termini e nelle forme stabilite in motivazione;
b) nomina, per il caso di perdurante inerzia, il commissario ad acta nella persona del sig. Prefetto indicato in motivazione;
c) condanna l’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria alla rifusione delle spese del presente giudizio, nell’importo di € 1.500,00 (millecinquecento/00) per compensi, oltre IVA, CPA, spese generali nella misura del 15% e onere del contributo unificato come per legge (art. 13 comma 6bis1 del DPR n. 115/2002).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:

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