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Sentenza n. 202301146/2023

Sentenza n. 202301146/2023

2F(ART.3)/3G - OTTEMPERANZA - GIUDICE DI PACE DI MILANO - DECRETO INGIUNTIVO N. 20100/2020

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE SECONDA
Data
Numero202301146/2023
EsitoInammissibile

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Wolters Kluwer Italia S.r.l., una società operante nel settore dell'editoria e dei servizi professionali, aveva ottenuto un decreto ingiuntivo dal Giudice di Pace di Milano in data 4 agosto 2020 nei confronti dell'Università Ca' Foscari di Venezia. Il decreto, depositato successivamente e notificato nel settembre 2020, aveva acquisito formula esecutiva nel febbraio 2021. Tuttavia, l'ateneo non aveva ottemperato spontaneamente al giudicato, costringendo la società ricorrente a ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia per ottenere un provvedimento che garantisse l'esecuzione forzata di quanto disposto dal decreto ingiuntivo. Durante il corso del giudizio amministrativo, nello specifico con memoria depositata il 26 aprile 2023, la ricorrente ha sorprendentemente dichiarato di rinunciare al ricorso, provocando una radicale modificazione della situazione processuale.

Il quadro normativo

I ricorsi di ottemperanza al giudicato sono disciplinati dal Codice del Processo Amministrativo e rappresentano uno strumento di sollecitazione all'adempimento dei provvedimenti giurisdizionali quando le pubbliche amministrazioni o altri enti soggetti al controllo del giudice amministrativo non provvedono spontaneamente all'esecuzione. Tali ricorsi si inscrivono nel più ampio sistema di tutela dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi contro l'inerzia della pubblica amministrazione e rientrano nella competenza dei tribunali amministrativi regionali. La rinuncia al ricorso costituisce un fatto processuale rilevante che incide sulla sussistenza dei presupposti essenziali per il proseguimento del giudizio, in particolare sulla permanenza dell'interesse ad agire del ricorrente.

La questione giuridica

Il punto centrale della controversia attiene alla qualificazione degli effetti giuridici della rinuncia al ricorso di ottemperanza e alla conseguente valutazione della sussistenza della condizione dell'interesse ad agire, requisito fondamentale per l'ammissibilità e la procedibilità di qualunque ricorso amministrativo. La questione presenta una complessità di rilievo perché tocca il delicato equilibrio tra l'autonomia dispositivale delle parti nel processo amministrativo, che consente loro di abbandonare spontaneamente la domanda, e l'esigenza di garantire l'esercizio della giurisdizione solo laddove sussista una effettiva utilità della pronuncia. Il giudice amministrativo doveva pertanto determinare se la dichiarazione di rinuncia comportasse l'automatica estinzione del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse oppure se configurasse una circostanza diversa dalla quale potessero discendere effetti giuridici difformi.

La motivazione del giudice

Il collegio giudicante, composto da Maria Ada Russo nella qualità di presidente e dai consiglieri Giovanni Zucchini e Silvana Bini, con la stessa Bini in qualità di estensore, ha accolto la tesi secondo cui la dichiarazione di rinuncia al ricorso comporta automaticamente la sopravvenuta carenza di interesse ad agire da parte del ricorrente. La corte ha ritenuto che l'interesse ad agire, inteso come utilità della pronuncia giurisdizionale, venga meno nel momento in cui la parte rinunci volontariamente al ricorso medesimo, poiché tale atto evidenzia l'assenza di una persistente volontà di ottenere una tutela amministrativa. Secondo la logica giuridica accolta dal TAR, non è possibile pronunciarsi su una domanda che la stessa parte ricorrente ha spontaneamente abbandonato, configurandosi una situazione di manifesta inutilità della pronuncia. La corte ha quindi inteso tutelare il principio di economia processuale e la corretta gestione della giurisdizione amministrativa, evitando decisioni su questioni ormai prive di rilevanza concreta per il ricorrente medesimo.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato l'improcedibilità del ricorso proposto da Wolters Kluwer Italia S.r.l. per sopravvenuta carenza di interesse ad agire. Ha inoltre disposto la compensazione delle spese processuali tra le parti, mentre il contributo unificato versato dalla ricorrente per l'accesso alla giurisdizione amministrativa rimane a carico della ricorrente medesima, salvo il successivo rimborso. La decisione ha reso privo di effetti il ricorso di ottemperanza, comportando di fatto il termine della causa amministrativa senza una pronuncia nel merito sulla questione relativa all'esecuzione del decreto ingiuntivo del Giudice di Pace.

Massima

La rinuncia spontanea e dichiarata al ricorso di ottemperanza determina la sopravvenuta carenza di interesse ad agire, rendendo il ricorso stesso improcedibile indipendentemente dalla fondatezza della pretesa sostanziale.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Maria Ada Russo,	Presidente
Giovanni Zucchini,	Consigliere
Silvana Bini,	Consigliere, Estensore
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 20100/2020 - R.G. n. 25747/2020 emesso dal Giudice di Pace di Milano in data 04.08.2020, depositato in data 26.08.2020, notificato il 30.09.2020, munito di formula esecutiva in data 23.02.2021 e rinotificato il 24.05.2021;
sul ricorso numero di registro generale 454 del 2023, proposto da
Wolters Kluwer Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Petrucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Università Ca' Foscari Venezia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata presso i suoi uffici, in Milano, via Freguglia, 1;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Università Ca' Foscari di Venezia;
Vista la memoria del 26.4.2023, con la quale parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2023 la dott.ssa Silvana Bini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate, salva la refusione del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:

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