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Sentenza n. 202301140/2023

Sentenza n. 202301140/2023

3I/P - IMMIGRAZIONE - ISTANZA RILASCIO PERMESSO DI SOGGIORNO PER PROTEZIONE SPECIALE - ISTANZA ACCESSO AGLI ATTI

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE TERZA
Data
Numero202301140/2023
EsitoDICHIARA CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Marco Bignami,	Presidente
Stefano Celeste Cozzi,	Consigliere
Anna Corrado,	Consigliere, Estensore
per l'annullamento
del silenzio rigetto formatosi, ai sensi dell'art. 25, comma 4, l. n. 241/1990, in relazione all'istanza di accesso agli atti del procedimento amministrativo riguardante  la domanda di protezione speciale n.-OMISSIS-, istanza presentata a mezzo p.e.c.  in data 13/01/2023 e l'accertamento del diritto del ricorrente all'accesso agli atti, con conseguente obbligo dell'Amministrazione resistente, ai sensi dell'art. 116, comma 4 c.p.a., di esibizione di tutta la documentazione relativa, come da richiesta del  ricorrente ad oggi rimasta inevasa.
sul ricorso numero di registro generale 437 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Umberto Iacobelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Questura di Lodi, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio;
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2023 la dott.ssa Anna Corrado e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Compensa le spese.
Conferma l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato del ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:

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