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Sentenza n. 202301136/2023

Sentenza n. 202301136/2023

4L - CITTADINANZA - ISTANZA CONCESSIONE - RIGETTO

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE QUARTA
Data
Numero202301136/2023
EsitoAccolto

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente
Alberto Di Mario,	Consigliere, Estensore
Katiuscia Papi,	Primo Referendario
per l'annullamento
del Decreto di rigetto della istanza di conferimento della cittadinanza Italiana protocollo n. -OMISSIS-, ai sensi dell'art 5 della legge 5 febbraio 1992 n. 91, presentata dal sig. -OMISSIS-, alla Prefettura di Milano in data 26.06.2016, e notificato al ricorrente il 25.10.2021- di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale;
ed in subordine per il risarcimento del danno, anche in forma specifica ex art. 30, comma secondo, c.p.a.
sul ricorso numero di registro generale 96 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Palmeri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ufficio Territoriale del Governo Milano, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Milano, via Freguglia, 1;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo Milano e di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 marzo 2023 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Milano nelle camere di consiglio dei giorni 1 marzo 2023, 13 aprile 2023,  con l'intervento dei magistrati:

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