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Sentenza n. 202301135/2023

Sentenza n. 202301135/2023

4F - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ERP) - ASSEGNAZIONE ALLOGGIO - DECADENZA

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE QUARTA
Data
Numero202301135/2023
EsitoInammissibile

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Una ricorrente ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia contro un decreto di decadenza dalla assegnazione di un alloggio popolare gestito da ALER Milano, Azienda Lombarda Edilizia Residenziale, emanato in data 6 aprile 2021 dal Direttore Generale dell'ente. La ricorrente lamentava l'illegittimità di tale decreto che la privava della posizione acquisita nella graduatoria per l'assegnazione dell'immobile. Il ricorso è stato proposto nel 2021 e il procedimento si è protratto per circa due anni, fino all'udienza pubblica del 13 aprile 2023, nel corso della quale il Tribunale ha dovuto affrontare non più la questione di merito sulla legittimità del provvedimento, bensì una questione processuale preliminare relativa alla sussistenza dell'interesse della ricorrente a ottenere la pronuncia giurisdizionale.

Il quadro normativo

La fattispecie rientra nel contesto della disciplina relativa all'edilizia residenziale pubblica e alle procedure di assegnazione degli alloggi, materia regolata da normative regionali lombarde e da regolamenti interni degli enti pubblici. La decadenza dall'assegnazione rappresenta un provvedimento ablatorio che estingue il diritto della persona a vedersi assegnato l'alloggio in base alla graduatoria. In ambito processuale amministrativo, il ricorso può divenire improcedibile quando sopravviene una carenza di interesse a ricorrere, istituto regolato dal codice del processo amministrativo che richiede la sussistenza di un interesse attuale del ricorrente al momento della sentenza affinché la pronuncia abbia utilità pratica.

La questione giuridica

La questione che il Tribunale ha dovuto affrontare riguardava l'assenza di interesse concreto e attuale della ricorrente a ottenere l'annullamento del decreto di decadenza. Nel corso dei due anni intercorsi tra la proposizione del ricorso e l'udienza, la situazione si era modificata in modo tale che l'accoglimento del ricorso non avrebbe comportato conseguenze pratiche vantaggiose per la ricorrente. Ciò poteva essere dovuto al fatto che l'alloggio non era più disponibile per l'assegnazione, era stato destinato ad altri beneficiari, ovvero vi erano sopravvenute altre circostanze che rendevano impossibile o inutile l'ottemperanza di una eventuale sentenza di accoglimento.

La motivazione del giudice

Il collegio giudicante, ritenendo sussistenti i presupposti dell'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere, ha preferito non entrare nel merito della questione sulla legittimità del decreto di decadenza. Questa decisione processuale rappresenta una scelta di economia processuale volta ad evitare una pronuncia destituita di efficacia pratica. Il giudice ha ritenuto che durante il pendere della causa fossero intervenuti fatti o circostanze tali da eliminare qualsiasi utilità pratica della sentenza di annullamento, rendendo quindi il ricorso privo di fondamento processuale indipendentemente dalla valutazione dei profili di illegittimità del provvedimento impugnato.

La decisione

Il Tribunale ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere, con compensazione delle spese di giudizio tra le parti, non condannando cioè nessuna parte al pagamento delle spese altrui. La sentenza è stata ordinata eseguibile dall'autorità amministrativa secondo i termini di legge. Il provvedimento ordina inoltre alla Segreteria del Tribunale di provvedere all'oscuramento dei dati identificativi della ricorrente a tutela della sua dignità e dei diritti di personalità, in conformità alle norme sulla privacy.

Massima

Quando durante il pendere del giudizio amministrativo sopravviene una circostanza che rende impossible l'esecuzione pratica della sentenza richiesta, il ricorso diviene improcedibile per carenza di interesse attuale, indipendentemente dalla sussistenza dei profili di illegittimità del provvedimento impugnato.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente
Alberto Di Mario,	Consigliere, Estensore
Silvia Cattaneo,	Consigliere
per l'annullamento
- del decreto di decadenza della ricorrente dall'assegnazione dell'alloggio n. -OMISSIS-, prot.  n. -OMISSIS-del 6.4.2021 (doc. 1), adottato dal Direttore Generale dell'A.L.E.R. Milano in data 6 aprile 2021;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ancorché non conosciuto, tra cui, per quanto occorrer possa, la comunicazione di avvio del procedimento di decadenza, avverso il quale si formula espressa riserva di proporre ulteriore ricorso anche per motivi aggiunti.
sul ricorso numero di registro generale 1038 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesca Vrespa, Gabriele Cappello, Giampaolo Marra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesca Vrespa in Milano, via Cappuccio, 12;
Aler Milano - Azienda Lombarda Edilizia Residenziale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Laura Fusari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Aler Milano - Azienda Lombarda Edilizia Residenziale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 aprile 2023 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:

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