4H - FORZE ARMATE - CONCESSIONE ALLOGGIO DI SERVIZIO - REVOCA
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE QUARTA |
| Data | — |
| Numero | 202301134/2023 |
| Esito | Inammissibile |
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Alberto Di Mario, Consigliere, Estensore Silvia Cattaneo, Consigliere per l'annullamento - della nota prot. -OMISSIS- del 27 maggio 2021, notificata via pec in pari data, con la quale il Direttore in S.V., colonnello -OMISSIS-, ha comunicato che "per inderogabili esigenze di servizio si dispone la revoca della concessione dell'alloggio ASC assegnato con prot. n. -OMISSIS- del 29/05/2020" altresì annunciando che l'allora maggiore medico -OMISSIS- "dovrà procedere alla riconsegna dello stesso entro e non oltre il 30 giugno 2021"; - della nota prot. n. -OMISSIS- del 29 aprile 2021 di identica fonte e di analogo contenuto, salvo l'indicazione del termine finale di riconsegna "entro e non oltre il 31 maggio 2021", poi tempestivamente sostituita; - della nota del Comando -OMISSIS-del 1° giugno 2021, recante Regolamento interno per la concessione degli alloggi di servizio collettivi ASC edizione 2021, con cui, “a parziale variante del regolamento in riferimento [rif. Prot. n.-OMISSIS- del 23 marzo 2021]”, si è disposto che “il Comando della Sede mantenga sempre un alloggio libero per eventuali esigenze improvvise” e che “il personale già titolare di concessione alloggiativa da oltre 2 (due) anni, a prescindere dalla graduatoria annuale, pur continuando a fruire del proprio alloggio/posto letto, dovrà rimanere in misura di riconsegnarlo entro 30 (trenta) giorni dalla notifica a seguito di nuove assegnazioni”; - della la nota del Comando/direzione in s.v., -OMISSIS- del 4 giugno 202, recante Disposizioni alloggi ASC – Rinnovo annuale domanda concessione alloggi, con la quale “si comunica a tutto il personale concessionario di alloggio ASC… che la durata della concessione è di un anno rinnovabile su richiesta degli interessati”, e che “eventuali richieste di proroga dovranno essere presentate con format in allegato entro 30 giorni dalla scadenza prevista”; - dell'atto in data 26 giugno 2021, prot. -OMISSIS- con cui il direttore in s.v. ha rigettato l'istanza di rinnovo dell'assegnazione dell'alloggio ASC, senza alcuna motivazione, e comunque non sussistendo alcuna delle cause di cessazione o decadenza dalla concessione, di cui agli artt. 329 e 330, né tampoco di revoca anticipata della concessione, di cui all'art. 331 del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 e s.m.i. (cause che a dire del ricorrente, avendo valenza restrittiva del diritto, sarebbero di stretta interpretazione e non potrebbero essere applicate per estensione né per analogia); - dell'atto -OMISSIS-, di richiesta di riconsegna dell’alloggio ASC; - “ove occorrer possa”, di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso con gli atti impugnati, e segnatamente del regolamento interno per la concessione degli alloggi di servizio collettivi -OMISSIS-, in parte qua; nonché per la condanna delle Amministrazioni chiamate in giudizio alla rifusione di tutte le spese, competenze e onorari professionali relativi al presente giudizio, con tutti gli accessori come per legge, ed alla restituzione del contributo unificato ex art. 13, comma 6 bis 1, del T.U. di cui al d.P.R. n. 115/2002 e s.m.i. sul ricorso numero di registro generale 1123 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Gianfranco Garancini, Giacomo Garancini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Milano, via Freguglia, 1; Centro Ospedaliero Militare - Milano, non costituito in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 aprile 2023 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:
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