4M - MONOPOLI/LOTTO - RIVENDITA SPECIALE/RICEVITORIA - ISTANZA DI RINNOVO CONCESSIONI - RIGETTO - RICORSO GERARCHICO - RIGETTO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE QUARTA |
| Data | — |
| Numero | 202301133/2023 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Luca Mangili ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia al fine di ottenere l'annullamento di un provvedimento del Direttore Regionale Lombardia dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 19 settembre 2022, con cui è stato rigettato il suo ricorso gerarchico. A monte di questa decisione amministrativa vi era il rigetto, da parte dell'Ufficio dei Monopoli per la Lombardia, dell'istanza di rinnovo delle concessioni di monopolio presentata dal ricorrente ai sensi dell'articolo 19 della legge 1293 del 1957. In sostanza Mangili aveva chiesto il rinnovo di una concessione di monopolio, l'amministrazione aveva opposto un diniego, il ricorrente aveva impugnato tale diniego in via gerarchica, ma il Direttore Regionale aveva confermato il rigetto, e pertanto Mangili si è rivolto al giudice amministrativo per far valere la illegittimità dei provvedimenti.
Il quadro normativo
La materia è disciplinata dalla legge n. 1293 del 1957, che regola il sistema delle concessioni di monopoli di Stato, tra cui la distribuzione di tabacchi, sali minerali, alcolici e altri prodotti soggetti a regime monopolistico. L'articolo 19 della medesima legge pone le condizioni e i termini per il rinnovo delle concessioni già in essere. L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è l'amministrazione competente per il rilascio, il rinnovo e la revoca di tali concessioni, secondo criteri di pubblico interesse e nel rispetto della normativa nazionale e sovranazionale, incluse le disposizioni in materia di appalti pubblici e trasparenza amministrativa. Le decisioni dell'Agenzia sono soggette al controllo del giudice amministrativo, che può annullarle qualora affette da vizi di legittimità.
La questione giuridica
Il punto controvertibile era se il provvedimento di rigetto dell'istanza di rinnovo della concessione fosse stato emesso in conformità alle norme e ai principi che regolano le concessioni di monopolio, oppure se fosse affetto da vizi di legittimità che ne comportassero l'annullamento. In particolare, il ricorrente doveva provare che l'amministrazione aveva violato disposizioni di legge, aveva esercitato il potere discrezionale in modo irragionevole, oppure aveva omesso valutazioni rilevanti al fine di assumere una decisione legittima. La questione tocca il delicato equilibrio tra il potere discrezionale dell'amministrazione nel gestire risorse pubbliche e i diritti dei soggetti che già detengono concessioni e chiedono il rinnovo.
La motivazione del giudice
Il collegio giudicante, dopo aver esaminato gli atti di causa e ascoltato le argomentazioni difensive di entrambe le parti nella seduta del 13 aprile 2023, ha ritenuto che il ricorrente non ha fornito prove sufficienti dei vizi lamentati nei confronti del provvedimento impugnato. Il tribunale ha valutato gli argomenti del ricorrente sulla base della documentazione acquisita e delle relative controreplicherisultati dagli atti amministrativi, concludendo che l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha esercitato correttamente il proprio potere di valutazione dell'istanza di rinnovo. La motivazione amministrativa del rigetto, sebbene non integralmente riferita nella sentenza, è stata ritenuta sufficiente sotto il profilo della legittimità, sia nella decisione di primo grado che nella successiva conferma in sede gerarchica.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha respinto integralmente il ricorso proposto da Luca Mangili e ha confermato la legittimità dei provvedimenti amministrativi impugnati. La sentenza contiene l'ordine di esecuzione alle autorità amministrative competenti. Il ricorrente è stato altresì condannato al pagamento delle spese di giudizio a favore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato, quantificate in euro 2.000,00 oltre gli oneri di legge.
Massima
L'Amministrazione competente in materia di concessioni di monopoli di Stato esercita legittimamente il proprio potere discrezionale di rigetto dell'istanza di rinnovo quando la documentazione amministrativa contiene motivazione adeguata e il ricorrente non prova l'esistenza di vizi di legittimità nel procedimento.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Alberto Di Mario, Consigliere Silvia Cattaneo, Consigliere, Estensore per l'annullamento del provvedimento del Direttore Regionale Lombardia dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli prot. 29316/RU notificato in data 19.09.2022 di rigetto del ricorso gerarchico proposto avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di rinnovo delle concessioni, presentata ai sensi dell'art. 19 u.c. della legge n. 1293/57, emesso dall'Ufficio dei Monopoli per la Lombardia – Sede Operativa Territoriale di Bergamo con prot. 58163 del 27.5.2022 e di ogni altro atto prodromico e conseguenziale e/o provvedimento connesso, presupposto, ancorché non conosciuto e, comunque, lesivo; sul ricorso numero di registro generale 3175 del 2022, proposto da Luca Mangili, rappresentato e difeso dall'avvocato Ciro Di Vuolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, viale Evaristo Stefini 3; Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato - Ufficio Regionale Lombardia Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato - Ufficio Regionale Lombardia Milano; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 aprile 2023 la dott.ssa Silvia Cattaneo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, a favore dell’Agenzia delle dogane e die monopoli di Stato, che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre oneri di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:
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