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Sentenza n. 202300113/2023

Sentenza n. 202300113/2023

1A - AFFIDAMENTI - SERVIZI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE POSTAZIONI LAVORO E SERVIZI CONNESSI E OPZIONALI - AGGIUDICAZIONE

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE PRIMA
Data
Numero202300113/2023
EsitoInammissibile

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

La presente sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia si occupa di una gara pubblica europea monolotto a procedura aperta per l'affidamento del servizio di gestione delle postazioni lavoro e dei servizi connessi e opzionali presso la Regione Lombardia, i suoi enti e le infrastrutture di rete regionali, inclusi Arexpo, Giunta e Consiglio regionale. La Fastweb S.p.A., partecipante alla procedura di gara indetta da ARIA S.p.A. (Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti), ha impugnato la Determinazione di aggiudicazione n. 296 del 13 aprile 2022, con la quale la stazione appaltante ha proclamato vincitrice l'offerta presentata dal RTI costituito da Engineering D.Hub S.p.A. (mandataria), Project Informatica S.r.l. e SBI S.r.l. (mandanti). Fastweb ha contestato l'intera procedura di gara, i verbali della commissione e la valutazione tecnica ed economica operata, nonché la comunicazione di aggiudicazione, chiedendo l'annullamento dei provvedimenti e la propria collocazione al primo posto della graduatoria con conseguente aggiudicazione della gara. Parallelamente, Engineering D.Hub ha depositato un ricorso incidentale impugnando il disciplinare di gara, il capitolato tecnico, i chiarimenti forniti, i verbali della commissione di valutazione e soprattutto contestando l'ammissione e la valutazione dell'offerta della ricorrente Fastweb, che era risultata seconda in graduatoria.

Il quadro normativo

La gara è stata indetta secondo le disposizioni del decreto legislativo n. 50 del 2016 sulla trasparenza e la parità di trattamento nei contratti pubblici, che rappresenta il codice dei contratti pubblici italiano vigente al momento della procedura. Il disciplinare di gara e il capitolato tecnico hanno definito i requisiti tecnici minimi essenziali richiesti per la partecipazione e la fornitura del servizio, incluse le caratteristiche tecniche specifiche elencate nei paragrafi 5, 5.1, 5.2 e 5.3 del capitolato stesso. La procedura ha previsto una valutazione sia tecnica che economica dell'offerta, con criteri e punteggi predeterminati e pubblicati nella documentazione di gara secondo le previsioni normative sulla trasparenza e il contraddittorio. Inoltre, sono stati forniti chiarimenti dalla stazione appaltante rispetto ai quesiti formulati dai partecipanti sulla corretta interpretazione della lex specialis e delle specifiche tecniche richieste.

La questione giuridica

Il fulcro della controversia ruota attorno all'interpretazione corretta del bando, del disciplinare e del capitolato tecnico, con specifico riferimento a quali caratteristiche dovessero essere considerati requisiti minimi essenziali a pena di esclusione dell'offerta. Fastweb contestava che l'offerta del RTI Engineering fosse stata correttamente valutata e ritenuta idonea, sostenendo che essa non rispettasse taluni dei requisiti tecnici minimi indicati nella documentazione di gara, in particolare per quanto riguardava specifiche caratteristiche tecniche, marchi e modelli dei prodotti offerti e il cronoprogramma di realizzazione. Engineering D.Hub dal canto suo impugnava la stessa documentazione di gara nella parte in cui la commissione avrebbe ammesso e valutato l'offerta di Fastweb, ritenendo che tale offerta contenesse difformità rispetto ai requisiti richiesti. La questione giuridica centrile quindi era quale interpretazione della documentazione di gara fosse corretta e se l'offerta di Fastweb possedesse effettivamente le caratteristiche minime richieste per la conformità rispetto alle specifiche tecniche imposte.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale, esaminando nel merito le doglianze sollevate dalle parti e analizzando la documentazione di gara e i verbali di valutazione, ha ritenuto fondata la procedura gestita da ARIA e legittima l'aggiudicazione al RTI Engineering D.Hub. Il collegio giudicante ha accolto implicitamente l'interpretazione della documentazione di gara data dalla commissione di valutazione e dalla stazione appaltante, ritenendo che la valutazione dell'offerta di Fastweb fosse stata corretta e che, sebbene tale offerta avesse ricevuto un punteggio tecnico complessivo di 54,05 punti, non potesse essere preferita rispetto a quella della controparte. Il giudice ha verificato che la procedura era stata svolta in conformità alle disposizioni vigenti in materia di trasparenza e parità di trattamento, e che i chiarimenti forniti dalla stazione appaltante durante la fase di consultazione non avevano modificato irragionevolmente le specifiche tecniche inizialmente previste nel capitolato. L'analisi della commissione sulla conformità delle offerte alle caratteristiche tecniche minime è stata considerata corretta dal tribunale, il quale ha ritenuto che anche l'ammissione dell'offerta di Fastweb alla valutazione fosse stato un atto corretto seppur la medesima non avesse raggiunto una posizione di primazia.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha respinto il ricorso principale presentato da Fastweb S.p.A. nonché il ricorso per motivi aggiunti, dichiarando così legittima l'aggiudicazione della gara al RTI Engineering D.Hub S.p.A., Project Informatica S.r.l. e SBI S.r.l. Ha inoltre dichiarato improcedibile il ricorso incidentale proposto da Engineering D.Hub per difetto di ammissibilità procedurale. La sentenza ha condannato Fastweb al pagamento delle spese di lite, includendo in tale condanna le spese legali sostenute dalla parte convenuta. Con tale pronuncia, la procedura di gara è definitivamente consolidata e il contratto tra ARIA e il RTI vincitore può proseguire senza ulteriori impedimenti derivanti da questa controversia giudiziaria.

Massima

In una gara pubblica per servizi complessi, la valutazione della conformità delle offerte ai requisiti tecnici minimi stabiliti nella documentazione di gara, quando effettuata secondo le procedure previste dalla legge con rispetto del principio di parità di trattamento e trasparenza, non è sindacabile nel merito dal giudice amministrativo ove il candidato non dimostri vizi procedurali manifesti nella valutazione stessa.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Antonio Vinciguerra,	Presidente
Fabrizio Fornataro,	Consigliere, Estensore
Valentina Santina Mameli,	Consigliere
per l’annullamento
1) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della Determinazione di aggiudicazione n. 296 del 13.4.2022 avente ad oggetto “gara europea monolotto, a procedura aperta ai sensi del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento del servizio di gestione delle postazioni lavoro e servizi connessi e opzionali per la regione Lombardia e gli enti del sistema regionale di cui all’art. 1 della legge regionale n. 30/2006 e s.m.i. che utilizzano l’infrastruttura di rete di regione Lombardia e Arexpo, Giunta regionale e Consiglio regionale. Aggiudicazione della procedura” in favore del RTI costituendo fra la Engineering D.HUB S.p.A. (mandataria), la Project Informatica S.r.l. (mandante) e la SBI S.r.l. (mandante);
- della comunicazione di aggiudicazione Prot. n. IA.2022.0020079 del 13.04.2022;
- della proposta di aggiudicazione del RUP al Direttore Generale Prot. n. IA.2022.0020012 del 13.04.2022;
- dei verbali tutti della commissione ed in particolare dei verbali n. 5 del 17.2.2022 e n. 6 del 21.02.2022 e di valutazione tecnica del 18.03.2022;
- per quanto occorrer possa del bando, del disciplinare, del capitolato tecnico e di tutti gli atti e documenti di gara;
- di ogni altro atto presupposto e connesso;
nonché:
- per la collocazione della ricorrente al primo posto della graduatoria e conseguente aggiudicazione della gara in suo favore, anche sotto forma di risarcimento in forma specifica.
- per la caducazione e declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato con l’aggiudicataria, con dichiarazione di disponibilità al subentro per la negata ipotesi in cui il contratto venisse appunto stipulato nelle more del gravame.
2) Per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti depositato da Fastweb S.p.A. in data 11 luglio 2022:
- della nota del RUP del 21.06.2022 di “nulla osta” alla stipula della Convenzione con il RTI ENG e dei connessi documenti di richiesta di chiarimenti al RTI aggiudicatario e relativa risposta;
- del verbale di seduta riservata della commissione n. 13 del 26.05.2022 e della relativa richiesta del RUP;
nonché di tutti gli atti e i provvedimenti già impugnati con il ricorso principale;
3) Per quanto riguarda il ricorso incidentale depositato da Engineering D.Hub S.p.A. il 14 giugno 2022:
- il disciplinare di gara in particolare gli artt. 2, 22 e 27, ove interpretati sia come configuranti e disciplinanti quali requisiti minimi essenziali a pena di esclusione tutte le “caratteristiche tecniche minime” elencate al paragrafo 5, 5.1, 5.2 e 5.3 del capitolato tecnico, sia come configuranti e disciplinanti in termini non rimodulabili, pena l’esclusione, le previsioni del cronoprogramma riportato al paragrafo 7.3 del capitolato tecnico; nonché l’art. 16.6 (ivi compreso espressamente il quarto capoverso, pag. 46), ove interpretato nel senso che marchi e modelli dei prodotti offerti relativi alle componenti tecniche siano configurati come elementi essenziali a pena di esclusione;
- il capitolato tecnico, in particolare i paragrafi 1 (ivi compreso espressamente il secondo capoverso), 5, 5.1, 5.2 e 5.3, ove interpretati come configuranti e disciplinanti quali requisiti minimi essenziali a pena di esclusione le “caratteristiche tecniche minime” elencate al paragrafo 5.1, 5.2 e 5.3; nonché il paragrafo 7.3 nell’interpretazione proposta dalla ricorrente principale, che configura un’intangibilità assoluta del cronoprogramma ivi previsto;
- i chiarimenti n. 23 pt. 11), n. 25 pt. 15), n. 28 pt. 1), n. 30 (erroneamente numerato in risposta con n. 31) pt. 2, n. 49 pt. 4, n. 70 pt. 6) resi dalla Stazione appaltante in risposta ai quesiti formulati sulla lex specialis, nonché il documento denominato “Dettaglio prezzi”, ove interpretati nel senso proposto dalla ricorrente principale e comunque, con particolare riguardo al n. 25 e tutti quelli in cui esso è richiamato, in termini modificativi rispetto alle previsioni del capitolato tecnico;
- la lex specialis rettificata, nella parte in cui, ove l’interpretazione fornita dal ricorrente con riguardo al chiarimento n. 25 pt. 15) fosse ritenuta corretta, non ha recepito la modifica da questo apportata rispetto alle previsioni del capitolato tecnico;
- il Progetto di gara rettificato, Prot. IA.2021.0046001, del 9 settembre 2021, ove interpretato nel senso di qualificare e/o comunque ritenere tutti i requisiti e le “caratteristiche tecniche minime” descritti nel capitolato come minimi essenziali;
- i Verbali di gara e, in particolare, i n.ri 3, e 4, nella parte in cui la Commissione non ha escluso, ma ammesso e valutato l’offerta tecnica economica presentata dal RTI Fastweb attribuendole 54,05 punti, nonché il successivo verbale n. 9 e la graduatoria finale, nella parte in cui alla suddetta offerta del RTI Fastweb è stato attribuito il punteggio economico e quello finale, con relativa collocazione in seconda posizione;
- il Documento “123 Val Tecn 18032022.pdf”, firmato digitalmente, nella parte in cui contiene i giudizi espressi e i sub-punteggi attribuiti all’offerta tecnica del RTI Fastweb;
- la determinazione n. 296 del 13.04.2022di aggiudicazione della procedura, nella parte in cui ha approvato l’operato della Commissione con riguardo all’ammissione e valutazione dell’offerta presentata dal RTI Fastweb, nonché la nota prot. n. IA.2022.0020012 del 13.4.2022 ivi richiamata, con cui il RUP ha proposto l’aggiudicazione, nella parte in cui, con riguardo alla posizione in graduatoria rivestita dal RTI Fastweb, ha verificato positivamente che la procedura è stata svolta in ottemperanza alle disposizioni vigenti in materia e alle previsioni stabilite nella documentazione di gara, nonché la nota prot. Protocollo IA.2022.0020079 del 13.04.2022, di comunicazione dell’aggiudicazione ex art. 76, comma 5, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, nella parte relativa alla comunicazione della seconda posizione in graduatoria;
- ove occorra, qualsiasi ulteriore provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale.
sul ricorso numero di registro generale 934 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Fastweb S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Fabio Altamura, Giancarlo Sorrentino, Mario Di Carlo, Giuseppe Antonio Lo Monaco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Mario Di Carlo in Milano, via Monte Napoleone, 20;
Azienda Regionale per L’Innovazione e Gli Acquisti - Aria S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Claudia Sala, Stefano Marras, Maurizio Tommasi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Claudia Sala in Milano, via Fabio Filzi 22;
Engineering D.Hub S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Elia Barbieri, Stefano Vinti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Project Informatica S.r.l., Sbi S.r.l., Gpi S.p.A., Italware S.r.l., non costituiti in giudizio;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Engineering D.Hub S.p.A. e di Azienda Regionale per L’Innovazione e Gli Acquisti - Aria S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 1 dicembre 2022 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando:
1) respinge il ricorso principale e il ricorso per motivi aggiunti;
2) dichiara improcedibile il ricorso incidentale;
3) condanna Fastweb S.p.A. al pagamento delle spese di lite, liquidandole in: a) euro 8.000,00 (ottomila) a favore di Engineering D.Hub S.p.A., oltre accessori di legge e oltre al recupero del contributo unificato relativo al ricorso incidentale; b) euro 3.000,00 (tremila) a favore dell’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nelle camere di consiglio dei giorni 1 dicembre 2022, 14 dicembre 2022 con l’intervento dei magistrati:

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