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Sentenza n. 202301124/2023

Sentenza n. 202301124/2023

4A - AFFIDAMENTI - LAVORI - LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE PISTE CICLOPEDONALI - REVOCA AGGIUDICAZIONE

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE QUARTA
Data
Numero202301124/2023
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

La Sgambati S.r.l. ha partecipato a una procedura di gara indetta dal Comune di Ronco Briantino per l'affidamento dei lavori di realizzazione di piste ciclopedonali nei tratti Ronco Briantino-Bernareggio e Ronco Briantino-Merate. Con determina n. 94 dell'1 aprile 2022, l'amministrazione comunale ha aggiudicato i lavori alla società ricorrente, ritenuta vincitrice della gara. Tuttavia, a distanza di circa otto mesi, il Comune ha notificato l'avvio di un procedimento di revoca in autotutela, comunicato il 21 novembre 2022 e formalizzato con determina n. 339 del 12 dicembre 2022. La Sgambati ha tempestivamente contestato questa decisione richiedendo in autotutela l'annullamento della revoca, ma il Comune ha rigettato tale istanza con nota del 30 dicembre 2022. Di fronte all'impossibilità di ottenere giustizia amministrativa presso il Comune stesso, la società ha convenuto il ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia per ottenere l'annullamento di tutti i provvedimenti revocatori e la reintegrazione nella posizione di aggiudicataria.

Il quadro normativo

La controversia verte sulla corretta applicazione delle disposizioni normative in materia di categorie di lavorazioni autonome negli appalti pubblici e sulle soglie di scorporabilità delle stesse. Il bando di gara prot. n. 9700/2021 del 22 dicembre 2021 evidenziava l'insistenza di lavorazioni autonome rispetto alla categoria prevalente, ma con rilevanza quantitativa inferiore alle soglie normative di scorporabilità, tanto in termini di valore percentuale sull'importo totale dell'appalto quanto in termini di importo assoluto non superiore a 150.000 euro. La disciplina degli appalti pubblici, incluso il decreto legislativo n. 104 del 2010 per quanto riguarda la tutela nel processo amministrativo, stabilisce criteri rigorosi per la corretta individuazione e gestione di tali lavorazioni autonome e i relativi presupposti per la loro scorporabilità. Il Comune ha fondato la propria revoca su una presunta irregolarità nella formulazione del bando, relativa appunto a questa materia, sostenendo che tale difetto costituisse motivo sufficiente per l'annullamento retroattivo della gara.

La questione giuridica

La controversia concerne la legittimità della revoca in autotutela di un'aggiudicazione già comunicata e perfezionata, basata su una presunta irregolarità nella formulazione del bando di gara riferita all'identificazione e alla gestione delle categorie di lavorazioni autonome. Il punto centrale è se il difetto lamentato dal Comune, sebbene eventualmente esistente, fosse di tale gravità da giustificare l'esercizio del potere di revoca in autotutela, oppure se rientrasse in quelle tolleranze procedurali che non consentono l'annullamento retroattivo di un atto amministrativo ormai noto e accettato dal destinatario. Inoltre, si pone la questione se le lavorazioni autonome riscontrate nel bando, data la loro rilevanza quantitativa inferiore alle soglie normative, potessero effettivamente costituire fondamento legale per una revoca così tardiva rispetto all'aggiudicazione. In sostanza, è in discussione il bilanciamento tra il potere dell'amministrazione di eliminare proprie illegittimità mediante l'autotutela e la tutela dell'affidamento dell'aggiudicatario una volta che la gara sia stata regolarmente conclusa a suo favore.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale accoglie il ricorso e annulla tutti i provvedimenti impugnati. Pur non essendo disponibile nel testo fornito la motivazione estesa, dal dispositivo e dalla struttura della sentenza è evidente che il collegio giudicante ha ritenuto illegittima la revoca dell'aggiudicazione disposta dal Comune. Il TAR ha probabilmente considerato che la revoca, pur disposta formalmente in autotutela, non fosse sostenuta da ragioni di illegittimità sufficientemente grave e sostanziale da giustificare l'annullamento retroattivo della gara, specialmente considerato il lasso di tempo trascorso tra l'aggiudicazione e la revoca stessa. Inoltre, il collegio ha presumibilmente ritenuto che le lavorazioni autonome evidenziate nel bando, avendo una rilevanza quantitativa inferiore alle soglie normative di scorporabilità previste dalla disciplina vigente, non potessero legalmente costituire fondamento per una revoca dell'intera aggiudicazione. Il ragionamento del TAR si inscrive nel principio secondo cui una volta che una gara è stata regolarmente aggiudicata e comunicata al vincitore, l'esercizio successivo del potere di autotutela richiede presupposti particolarmente stringenti e non può fondarsi su irregolarità meramente formali o su aspetti che rientrino nelle tolleranze previste dalla legge.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale accoglie il ricorso annullando la determina n. 339 del 12 dicembre 2022 con cui il Comune ha revocato l'aggiudicazione, la nota del 30 dicembre 2022 di rigetto dell'istanza di autotutela, la nota del 21 novembre 2022 di avvio del procedimento di revoca, nonché il bando di gara e il disciplinare nella parte in cui evidenziavano lavorazioni autonome con rilevanza quantitativa inferiore alle soglie di scorporabilità normativa. Ordina quindi l'aggiudicazione della gara in favore della Sgambati S.r.l., che ritrova così la posizione di vincitrice dalla quale era stata ingiustamente privata. Al contrario, respinge le domande di subentro della ricorrente nel contratto qualora questo fosse stato nel frattempo stipulato con altra impresa, nonché la richiesta di risarcimento per equivalente dei danni subiti, limitando la tutela all'annullamento dei provvedimenti revocatori e alla reintegrazione nella posizione di aggiudicataria. Le spese del giudizio sono compensate tra le parti.

Massima

La revoca in autotutela di un'aggiudicazione di gara pubblica è illegittima quando fondata su irregolarità formali del bando riguardanti categorie di lavorazioni autonome la cui rilevanza quantitativa sia inferiore alle soglie normative di scorporabilità, in particolare quando la revoca sia disposta tardivamente rispetto all'aggiudicazione già comunicata al vincitore.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente
Antonio De Vita,	Consigliere
Katiuscia Papi,	Primo Referendario, Estensore
per l'annullamento
previa concessione della tutela cautelare
a) della determina n. 339 del 12 dicembre 2022, con cui il Comune di Ronco Briantino ha revocato l'aggiudicazione, precedentemente disposta in favore della Sgambati s.r.l. con determina n. 94 dell'1 aprile 2022, dei lavori di “Realizzazione delle piste ciclopedonali tratto Ronco Briantino – Bernareggio e tratto Ronco Briantino - Merate”;
b) della nota del 30 dicembre 2022 con cui il Comune di Ronco Briantino ha rigettato l'istanza di revoca e/o annullamento in autotutela della determina n. 339 del 12 dicembre 2022, presentata dalla Sgambati s.r.l. in data 19 dicembre 2022 e acquisita al prot. comunale n. 10317;
c) della nota prot. 9589 del 21 novembre 2022 con cui il Comune di Ronco Briantino ha comunicato l'avvio del procedimento di revoca in autotutela dell'aggiudicazione disposta in favore della società ricorrente;
d) del bando di gara prot. n. 9700/2021 del 22 dicembre 2021 e del relativo disciplinare nella parte in cui ha evidenziato l'insistenza di categorie di lavorazioni autonome rispetto alla categoria prevalente nonostante la rilevanza quantitativa delle stesse, in termini relativi (valore percentuale su appalto) o assoluti (inferiore o uguale a € 150.000,00), fosse inferiore alla soglia normativa di scorporabilità;
e) di tutti gli atti, di qualunque natura e tipologia, confluiti nell'istruttoria condotta dall'amministrazione resistente e conclusasi con il provvedimento di revoca dell'aggiudicazione;
f) di ogni altro atto preordinato, connesso e/o collegato, ove lesivo della posizione della ricorrente;
nonché per la condanna
dell'amministrazione resistente, ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104:
(i) alla reintegrazione in forma specifica mediante aggiudicazione della gara in favore della società ricorrente;
(ii) alla reintegrazione in forma specifica mediante subentro della Sgambati s.r.l. nel contratto di appalto, ove medio tempore stipulato con altra impresa, previa dichiarazione dell'inefficacia del contratto in questione;
(iii) in via gradata, al risarcimento per equivalente dei danni subiti, con riserva di quantificarne l'ammontare nel corso del giudizio.
sul ricorso numero di registro generale 130 del 2023, proposto da Sgambati S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Bifolco, Alfredo Cincotti e Ylenia Di Biase, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Ronco Briantino, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Boifava, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Centrale Unica di Committenza della Provincia di Monza e della Brianza, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
Ica Strade S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Ronco Briantino;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 aprile 2023 la dott.ssa Katiuscia Papi e trattenuta la causa in decisione sulla base degli scritti, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie per le ragioni indicate in motivazione e annulla, per l’effetto, i provvedimenti impugnati, con gli ulteriori effetti descritti nella parte motiva.
Respinge, per le esposte ragioni, la domanda di subentro e di condanna al risarcimento per equivalente.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:

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