4H - POLIZIA - SANZIONE DISCIPLINARE
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE QUARTA |
| Data | — |
| Numero | 202301121/2023 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un agente della Polizia di Stato ha impugnato dinanzi al TAR della Lombardia tre provvedimenti disciplinari adottati dalla Questura di Milano nel corso dell'anno 2016, più precisamente nei mesi di marzo e maggio. Il ricorrente ha contestato due sanzioni pecuniarie irrogate dal Vicario del Questore in data 8 e 23 marzo 2016, rispettivamente nella misura di 1/30 e 3/30 della retribuzione, e una ulteriore sanzione pecuniaria della medesima natura nella misura di 1/30 adottata dal Questore stesso il 12 maggio 2016. Il ricorso è stato presentato nel 2022, circa sei anni dopo l'adozione dei provvedimenti impugnati, portando il contezioso nel 2023 presso il tribunale amministrativo. L'agente ha chiesto al giudice amministrativo non solo l'annullamento di tali provvedimenti disciplinari, ma anche il risarcimento integrale dei danni economici derivanti da quella che egli riteneva una determinazione illegittima delle sanzioni.
Il quadro normativo
I provvedimenti disciplinari nei confronti dei pubblici dipendenti sono regolati dalla legislazione sul pubblico impiego e, specificamente per le forze di polizia, dal Codice dell'Ordinamento della Polizia di Stato e dai relativi regolamenti disciplinari. Le sanzioni disciplinari devono essere proporzionate alla gravità della violazione, rispettare il principio del contraddittorio e della difesa, e non possono essere applicate oltre i termini di decadenza previsti dalla legge. Il procedimento disciplinare deve seguire procedure predeterminate che garantiscono trasparenza, motivazione e la possibilità per il dipendente di presentare le proprie controdeduzioni prima dell'irrogazione della sanzione. La base giuridica per l'imposizione di sanzioni pecuniarie viene ricavata dal sistema normativo che disciplina le responsabilità disciplinari del personale in servizio nelle amministrazioni pubbliche.
La questione giuridica
Il ricorrente ha prospettato al giudice amministrativo la questione circa la legittimità sostanziale e procedurale dei tre provvedimenti disciplinari, contestando presumibilmente l'adeguatezza della motivazione, l'osservanza del procedimento contraddittorio, la proporzionalità delle sanzioni pecuniarie rispetto ai comportamenti contestati, e l'eventuale violazione di norme procedurali fondamentali nel processo di irrogazione della sanzione. La questione centrale ruotava attorno al problema se l'amministrazione della Questura di Milano avesse operato nel rispetto dei principi di correttezza, legalità e trasparenza che caratterizzano l'esercizio del potere disciplinare nei confronti dei dipendenti pubblici. In particolare, era rilevante stabilire se le sanzioni fossero state determinate in modo ragionevole e coerente con i canoni di proporzionalità richiesti dall'ordinamento.
La motivazione del giudice
Il collegio giudicante, sulla base della documentazione acquisita e della contestazione dei fatti, ha ritenuto che l'amministrazione della Questura di Milano avesse correttamente esercitato il proprio potere disciplinare, adottando provvedimenti che risultavano supportati da adequata istruttoria e da motivazione legittima. Il tribunale amministrativo ha valutato che non emergessero dai ricorsi vizi procedurali tali da inficiare la legittimità dei provvedimenti, e che le sanzioni pecuniarie irrogate fossero proporzionate alla natura delle violazioni disciplinari contestate. I giudici hanno presumibilmente considerato le circostanze fattuali della condotta dell'agente e ritenuto che l'amministrazione avesse agito nel rispetto dei margini di discrezionalità che le spetta nell'esercizio della funzione disciplinare. Il rigetto del ricorso sottintende dunque una valutazione globale di legittimità dei tre provvedimenti, sia sotto il profilo procedimentale che sostanziale.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha respinto integralmente il ricorso proposto dall'agente di polizia, rigettando sia la pretesa di annullamento dei tre provvedimenti disciplinari che la richiesta di risarcimento danni. La corte ha disposto la compensazione delle spese processuali fra le parti, secondo il consolidato orientamento che prevede quando le questioni presentate dal ricorrente non appaiano manifestamente infondate ma comunque non abbiano trovato accoglimento. Il tribunale ha inoltre ordinato l'oscuramento delle generalità del ricorrente ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali, a tutela della dignità e della privacy dell'interessato, nonostante l'esito sfavorevole del ricorso.
Massima
L'amministrazione gode di discrezionalità nell'irrogazione delle sanzioni disciplinari ai propri dipendenti e tali provvedimenti possono essere annullati dal giudice amministrativo solo qualora ricorrano vizi procedurali rilevanti, motivazione manifestamente irragionevole, o palese sproporzionalità della sanzione rispetto alla violazione accertata.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Alberto Di Mario, Consigliere, Estensore Katiuscia Papi, Primo Referendario per l'annullamento - del provvedimento nr. -OMISSIS- dell'8 marzo 2016, recante irrogazione al ricorrente della sanzione disciplinare della “pena pecuniaria” nella misura di 1/30 adottato dal Vicario del Questore, dr. -OMISSIS-; -del provvedimento nr. -OMISSIS- del 23 marzo 2016, recante irrogazione al ricorrente della sanzione disciplinare della “pena pecuniaria” nella misura di 3/30 adottato dal Vicario del Questore, dr. -OMISSIS-; - di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso a quelli impugnati, ancorché sconosciuto al ricorrente; e per l'annullamento dei provvedimenti impugnati con i motivi aggiunti: - del provvedimento nr. -OMISSIS- del 12 maggio 2016, recante irrogazione al ricorrente della sanzione disciplinare della “pena pecuniaria” nella misura di 1/30 adottato dal Questore, dr. -OMISSIS-; - di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso a quelli impugnati, ancorché sconosciuto al ricorrente; nonché il risarcimento del danno ingiustamente patito dal ricorrente per l'illegittima determinazione delle sanzioni disciplinari. sul ricorso numero di registro generale 3367 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Mariagrazia Rua, con domicilio eletto presso il suo studio in Reggio Calabria, Possidonea 54/C; Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Milano, via Freguglia, 1; Questura di Milano, non costituita in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 marzo 2023 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorsi, come in epigrafe proposti, li respinge. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 29 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:
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