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Sentenza n. 202301120/2023

Sentenza n. 202301120/2023

2F(ART.3)/3G - OTTEMPERANZA - TRIBUNALE DI MILANO - DECRETO INGIUNTIVO N. 19792/2020

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE SECONDA
Data
Numero202301120/2023
EsitoNOMINA COMMISSARIO AD ACTA

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

La Wolters Kluwer Italia S.r.l., società editrice e fornitrice di servizi, aveva ottenuto dal Tribunale ordinario di Milano un decreto ingiuntivo in data 24 novembre 2020, successivamente pubblicato il 14 dicembre 2020 e munito di formula esecutiva il 26 maggio 2021, nei confronti del Comune di Orta di Atella. Tale decreto disponeva il pagamento di una somma di denaro a favore della ricorrente, probabilmente relativa a forniture o servizi non liquidati dal Comune. A distanza di anni, nonostante il procedimento di esecuzione fosse stato avviato, il Comune non aveva ottemperato al giudicato emanato dall'organo giurisdizionale ordinario. Di fronte a questa inattività dell'Ente locale, la Wolters Kluwer ha proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia al fine di ottenere una sentenza di ottemperanza che coercitivamente obbligasse il Comune a dare esecuzione al decreto ingiuntivo. Il ricorso è stato iscritto al numero 451 del 2023 e sottoposto all'esame del collegio nella seduta camerale del 9 maggio 2023.

Il quadro normativo

La materia della sentenza di ottemperanza è regolata dai principi del Codice del Processo Amministrativo, in particolare dagli articoli che disciplinano i ricorsi per violazione di precedenti giudicati e i rimedi processuali contro l'inerzia della pubblica amministrazione nell'esecuzione di decisioni giurisdizionali. Quando un soggetto della pubblica amministrazione rifiuta o omette di eseguire una sentenza o un decreto giudiciale legittimamente emanato, il ricorrente può adire il giudice amministrativo per ottenere una dichiarazione di inottemperanza e per sollecitare l'esecuzione del giudicato. In caso di perdurante inerzia, il giudice amministrativo può nominare un commissario ad acta, figura incaricata di compiere in via sostitutiva i gesti che l'amministrazione inerte dovrebbe compiere. La condanna alle spese rappresenta il corollario necessario della soccombenza della pubblica amministrazione.

La questione giuridica

Il punto centrale della controversia risiedeva nella verificazione dell'inottemperanza del Comune di Orta di Atella rispetto al decreto ingiuntivo emanato dal Tribunale di Milano. La questione era essenzialmente accertare se il Comune aveva compiuto o meno gli atti necessari per adempiere all'obbligazione pecuniaria contenuta nel giudicato ordinario e, in caso negativo, quale fosse il rimedio processuale più efficace per forzare l'esecuzione. L'Ente locale, non costituendosi in giudizio, non ha opposto alcuna difesa né contestato la propria inottemperanza, lasciando al giudice amministrativo il compito di verificare d'ufficio lo stato di esecuzione del precedente giudicato. La controversia tocca il più generale tema della tutela processuale contro l'inadempimento degli obblighi giurisdizionali gravanti sulla pubblica amministrazione.

La motivazione del giudice

Il collegio giudicante, composto dai magistrati Maria Ada Russo in qualità di Presidente, Giovanni Zucchini quale estensore e Silvana Bini quale consigliere, ha ritenuto in sede camerale del 9 maggio 2023 che la documentazione agli atti comprovasse chiaramente l'inottemperanza del Comune nei confronti del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Milano. La circostanza che l'Ente resistente non si sia costituito in giudizio, pur essendo stato regolarmente citato, ha consolidato la convinzione del collegio circa la fondatezza delle contestazioni sollevate dalla ricorrente. Il giudice ha inoltre considerato necessario e opportuno nominare un commissario ad acta nella persona del Prefetto di competenza, misura cautelare e coercitiva idonea a garantire che il Comune adempisse finalmente alle proprie obbligazioni nel caso di perdurante inerzia. Infine, il collegio ha ritenuto doveroso condannare l'Amministrazione alle spese del giudizio, imputando al Comune i costi dell'illegittimo comportamento omissivo.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha accolto il ricorso di ottemperanza presentato dalla Wolters Kluwer Italia S.r.l., dichiarando formalmente l'inottemperanza del Comune di Orta di Atella rispetto al decreto ingiuntivo n. 19792/2020 e ordinando all'Ente di darvi esecuzione nei termini e nelle forme stabilite nella motivazione. Contestualmente, il collegio ha nominato il Prefetto quale commissario ad acta affinché, nel caso di persistente rifiuto o negligenza del Comune, provvedesse in via sostitutiva al pagamento della somma dovuta. Il Comune è stato inoltre condannato al versamento delle spese processuali nel complessivo importo di 1.500 euro, oltre agli oneri accessori previsti dalla legge, a titolo di risarcimento dei costi sostenuti dalla ricorrente. La sentenza è stata dichiarata immediatamente esecutiva dall'autorità amministrativa.

Massima

La pubblica amministrazione che non ottempera a un decreto ingiuntivo o a una sentenza passata in giudicato è soggetta a una sentenza di ottemperanza del giudice amministrativo, il quale può nominare d'ufficio un commissario ad acta incaricato di eseguire coercitivamente il giudicato inadempito e di condannare l'ente resistente alle spese del procedimento di esecuzione.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Maria Ada Russo,	Presidente
Giovanni Zucchini,	Consigliere, Estensore
Silvana Bini,	Consigliere
per l'esecuzione
decreto ingiuntivo n. 19792/2020 (R.G. n. 30448/2020) emesso dal Tribunale di Milano in data 24/11/2020, pubblicato in data 14/12/2020, su ricorso dell'istante nei confronti dell'odierna parte debitrice, notificato il 17/12/2020 e munito di formula esecutiva in data 26/05/2021.
sul ricorso numero di registro generale 451 del 2023, proposto da
Wolters Kluwer Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Petrucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il suo studio in Milano, piazza della Repubblica, 9;
Comune di Orta di Atella, non costituito in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2023 il dott. Giovanni Zucchini e udito il difensore della parte ricorrente come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto:
a) dichiara l’inottemperanza del giudicato in epigrafe, ordinando all’Ente resistente di darvi esecuzione nei termini e nelle forme stabilite in motivazione;
b) nomina, per il caso di perdurante inerzia, il commissario ad acta nella persona del sig. Prefetto indicato in motivazione;
c) condanna l’Amministrazione resistente alla rifusione delle spese del presente giudizio, nell’importo di € 1.500,00 (millecinquecento/00) per compensi, oltre IVA, CPA, spese generali nella misura del 15% e onere del contributo unificato come per legge (art. 13 comma 6bis1 del DPR n. 115/2002).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:

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