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Sentenza n. 202300112/2023

Sentenza n. 202300112/2023

1C - ARERA - DELIBERAZIONE 30 DICEMBRE 2021 N. 639/2021/R/IDR

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE PRIMA
Data
Numero202300112/2023
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Acqualatina s.p.a., società concessionaria del servizio idrico integrato nel Lazio meridionale, ha impugnato la deliberazione ARERA numero 639/2021/R/idr del 30 dicembre 2021, che ha dettato i criteri per l'aggiornamento biennale 2022-2023 delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato. In particolare, la società ha contestato gli articoli 4, 7 e 14 di tale deliberazione, ritenendo illegittime le modalità di riconoscimento e trattamento del costo dell'energia elettrica nonché i criteri per l'accredito dei conguagli degli oneri finanziari. Successivamente, a seguito di ordinanze cautelari emesse dal medesimo TAR, l'ARERA ha avviato un procedimento di riesame producendo ulteriori deliberazioni (la n. 139/2022/R/idr del 29 marzo 2022 e la n. 229/2022/R/idr del 24 maggio 2022). Acqualatina ha quindi integrato il proprio ricorso con motivi aggiunti diretti a contestare anche questi provvedimenti di riesame, allegando i relativi documenti consultivi e i materiali del procedimento.

Il quadro normativo

La materia del servizio idrico integrato è disciplinata dalla Legge Galli del 1994 e dai decreti legislativi successivi, in particolare dal Testo Unico dell'Ambiente (Decreto Legislativo 152/2006) e dalla disciplina sui servizi pubblici locali. L'ARERA, Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, esercita competenze normative e regolatorie primarie sulla determinazione dei criteri tariffari applicabili ai gestori idrici e sulla struttura delle componenti di costo riconosciute nelle tariffe. I gestori del servizio idrico possono ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale per contestare le deliberazioni dell'ARERA quando le ritengono viziate da eccesso di potere, violazione di legge, o violazione dei principi generali dell'ordinamento. In questo contesto, le questioni relative al riconoscimento dei costi dell'energia e dei conguagli finanziari costituiscono profili centrali della regolazione tariffaria, in quanto incidono sulla sostenibilità economica della gestione.

La questione giuridica

Il punto di diritto controverso riguarda se l'ARERA abbia legittimamente disciplinato il trattamento del costo dell'energia elettrica e il riconoscimento dei conguagli degli oneri finanziari negli articoli 4, 7 e 14 della deliberazione tariffaria per il biennio 2022-2023. La società ricorrente sosteneva che l'Autorità non avesse dato adeguato riconoscimento a tali componenti di costo, creando uno squilibrio nella struttura tariffaria e compromettendo la sostenibilità economica della gestione del servizio. La questione era giuridicamente rilevante poiché riguardava l'equilibrio tra l'esigenza di controllare le tariffe applicate agli utenti finali e il diritto del gestore a conseguire una remunerazione equa per i propri costi effettivamente sostenuti. Inoltre, la circostanza che l'ARERA avesse già emanato deliberazioni di riesame in ottemperanza a ordinanze cautelari introduceva ulteriori profili procedurali e di merito.

La motivazione del giudice

Il collegio giudicante ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo, il che comporta che il giudice non è entrato nel merito delle censure originarie sulla deliberazione numero 639/2021/R/idr, per la ragione che la sopravvenuta adozione di deliberazioni di riesame da parte dell'ARERA aveva modificato l'oggetto della controversia, rendendo impossibile una pronuncia utile sul provvedimento originario. Per quanto riguarda i motivi aggiunti diretti contro le deliberazioni di riesame numero 139/2022/R/idr e numero 229/2022/R/idr, il TAR ha ritenuto di respingerli nel merito, evidenziando presumibilmente che i provvedimenti di riesame non presentavano i vizi sostanziali e procedurali allegati dalla ricorrente e che l'ARERA aveva operato entro i propri margini di discrezionalità tecnica e normativa nel definire i criteri di riconoscimento dei costi e dei conguagli. La logica seguita dal giudice è stata quella di considerare il procedimento di riesame come percorso autonomo rispetto al ricorso originario.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo e ha respinto i motivi aggiunti presentati da Acqualatina s.p.a., confermando così la legittimità delle deliberazioni dell'ARERA relative all'aggiornamento tariffario biennale 2022-2023. Ne consegue che la società non ha ottenuto l'annullamento di alcuno dei provvedimenti impugnati e rimane vincolata alla disciplina tariffaria dettata dall'ARERA. Le spese di lite sono state compensate tra le parti, con la conseguenza che nessuna dovrà pagare i costi del procedimento all'altra; la sentenza è stato ordinato che fosse eseguita dall'autorità amministrativa.

Massima

Quando l'ARERA adotta deliberazioni di riesame in ottemperanza a ordinanze cautelari, il ricorso diretto contro il provvedimento originario può divenire improcedibile per sopravvenuta modificazione dell'oggetto del contendere, e le contestazioni avanzate nei confronti del provvedimento di riesame devono essere esaminate autonomamente nel merito secondo i relativi vizi dedotti.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Antonio Vinciguerra,	Presidente
Valentina Santina Mameli,	Consigliere
Rosanna Perilli,	Primo Referendario, Estensore
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della deliberazione ARERA del 30 dicembre 2021, n. 639/2021/R/idr, avente ad oggetto <<Criteri per l'aggiornamento biennale (2022-2023) delle predisposizioni tariffarie del Servizio Idrico Integrato>>, con particolare riferimento agli articoli 4, 7 e 14, relativi al trattamento del costo dell'energia elettrica ed al riconoscimento dei conguagli degli oneri finanziari;
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale e connesso, ivi incluse le deliberazioni n. 306/2021/R/idr e n. 489/2021/R/idr, oggetto di consultazione pubblica;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla società Acqualatina p.a. il 29 luglio 2022:
- della deliberazione ARERA del 24 maggio 2022, n. 229/2022/R/idr, avente ad oggetto <<Conclusione del procedimento per il riesame di taluni criteri per l'aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato, in ottemperanza alle ordinanze del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano (Sezione Prima) nn. 373/2022, 383/2022, 384/2022, 385/2022 e 386/2022>>;
- della deliberazione ARERA del 29 marzo 2022, n. 139/2022/R/idr, avente ad oggetto <<Avvio di procedimento per il riesame di taluni criteri per l’aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato, in ottemperanza alle ordinanze del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano (Sezione prima) nn. 373/2022, 383/2022, 384/2022, 385/2022 e 386/2022>>;
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale e connesso, ivi inclusi il Documento per la Consultazione ARERA del 26 aprile 2022, n. 184/2022/R/idr, avente ad oggetto <<Orientamenti per il riesame di taluni criteri per l’aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato>>.
sul ricorso numero di registro generale 395 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Acqualatina s.p.a., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall’avvocato Fabio Elefante, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
ARERA - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in Milano, via Freguglia n. 1, è domiciliata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ente d’ambito territoriale ottimale n. 4 “Lazio Meridionale - Latina” - ATO 4 Latina, in persona del legale rappresentante in carica, non costituito in giudizio;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’ARERA - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 novembre 2022 la dott.ssa Rosanna Perilli e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti:
- dichiara improcedibile il ricorso introduttivo;
- respinge i motivi aggiunti;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

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