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Sentenza n. 202301119/2023

Sentenza n. 202301119/2023

2F - OTTEMPERANZA - GIUDICE DI PACE DI MILANO - DECRETO INGIUNTIVO N. 5379/2022

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE SECONDA
Data
Numero202301119/2023
EsitoNOMINA COMMISSARIO AD ACTA

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

La società Wolters Kluwer Italia ha ottenuto un decreto ingiuntivo dal Giudice di Pace di Milano il 10 febbraio 2022 nei confronti del Comune di Villa Latina, provvedimento depositato il 15 febbraio successivo. Il decreto è stato notificato al Comune il 11 marzo 2022 e ha acquisito formula esecutiva il 18 maggio 2022, venendo successivamente rinotificato il 1º luglio 2022. Nonostante il passare dei mesi e le due notifiche, il Comune di Villa Latina non ha dato spontaneamente esecuzione all'obbligazione contenuta nel decreto ingiuntivo. Questa inottemperanza ha determinato la necessità di un ulteriore intervento giurisdizionale davanti al TAR, il quale è stato investito della questione mediante ricorso presentato da Wolters Kluwer a tutela del diritto al rispetto del giudicato.

Il quadro normativo

La materia dell'ottemperanza ai giudicati amministrativi è disciplinata dal Codice del Processo Amministrativo, che prevede specifici rimedi quando l'Amministrazione non esegue spontaneamente un provvedimento definitivo emesso dal giudice. In caso di inottemperanza accertata, il giudice amministrativo è autorizzato a ordinare l'esecuzione entro termini precisi e a nominare un commissario ad acta, figura esecutiva temporanea incaricata di provvedere agli adempimenti dovuti dall'ente inadempiente. La nomina del commissario costituisce un'extrema ratio, strumento di coercizione amministrativa finalizzato a rendere effettiva la protezione accordata dall'ordinamento al diritto della parte nei confronti dell'Amministrazione. Il principio fondamentale è quello dell'effettività della tutela giurisdizionale, secondo cui un giudicato deve essere concretamente realizzato, non meramente dichiarato.

La questione giuridica

Il nucleo della controversia consisteva nell'accertamento dell'inottemperanza del Comune di Villa Latina e nella determinazione dei mezzi coercitivi più idonei a garantire l'esecuzione coattiva del decreto ingiuntivo. La questione rivestiva carattere di significativa importanza generale in quanto toccava il delicato equilibrio tra l'autonomia amministrativa degli enti pubblici e il dovere di rispetto verso le decisioni definitive dell'autorità giudiziaria, nonché il diritto dei cittadini e delle società di veder tutelati effettivamente i propri interessi legittimi dinanzi all'Amministrazione Pubblica.

La motivazione del giudice

Il collegio del TAR ha proceduto a verificare puntualmente i tempi di notificazione del decreto ingiuntivo, l'ottenimento della formula esecutiva e l'assenza di qualsiasi dato comportamento esecutivo da parte del Comune di Villa Latina. Accertata quindi la situazione di inottemperanza mediante riscontro dei dati processuali, il giudice ha ritenuto opportuno e proporzionato ordinare all'ente di dar esecuzione al decreto entro i termini e secondo le modalità specificate nella motivazione, costituendo tale ordine il primo grado di coercizione amministrativa. Constatando tuttavia il rischio di una persistente inerzia dell'ente inadempiente, il collegio ha ritenuto necessario nominare un commissario ad acta nella figura del Prefetto territorialmente competente, quale soggetto investito del potere di eseguire coattivamente le prestazioni dovute qualora l'ente non provvedesse tempestivamente.

La decisione

Il TAR ha accolto interamente il ricorso di Wolters Kluwer Italia, dichiarando formalmente l'inottemperanza del Comune di Villa Latina rispetto al decreto ingiuntivo e ordinandogli di darvi esecuzione nei termini e nelle forme determinate in motivazione. Ha inoltre nominato il Prefetto quale commissario ad acta, conferendogli i poteri necessari per provvedere all'esecuzione coattiva nel caso di perdurante inerzia dell'ente. Il Comune è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali nella misura di millecinquecento euro, oltre alle addizionali di legge per IVA, contributo di giustizia amministrativa e oneri del contributo unificato.

Massima

Quando l'Amministrazione Pubblica non adempie spontaneamente a un decreto giurisdizionale definitivo, il giudice amministrativo, accertata l'inottemperanza, può ordinare l'esecuzione coattiva e nominare un commissario ad acta per rendere effettiva la tutela giurisdizionale e garantire il rispetto del giudicato.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Maria Ada Russo,	Presidente
Giovanni Zucchini,	Consigliere, Estensore
Silvana Bini,	Consigliere
per l'esecuzione
del decreto ingiuntivo n. 5379/2022 - R.G. n. 4923/2022 emesso dal Giudice di Pace di Milano in data 10/02/2022, depositato in data 15/02/2022, su ricorso dell'istante nei confronti dell'odierna parte debitrice, notificato il 11/03/2022, munito di formula esecutiva in data 18/05/2022 e rinotificato il 1/07/2022.
sul ricorso numero di registro generale 448 del 2023, proposto da
Wolters Kluwer Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Petrucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il suo studio in Milano, piazza della Repubblica, 9;
Comune di Villa Latina, non costituito in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2023 il dott. Giovanni Zucchini e udito il difensore della parte ricorrente come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto:
a) dichiara l’inottemperanza del giudicato in epigrafe, ordinando all’Ente resistente di darvi esecuzione nei termini e nelle forme stabilite in motivazione;
b) nomina, per il caso di perdurante inerzia, il commissario ad acta nella persona del sig. Prefetto indicato in motivazione;
c) condanna l’Amministrazione resistente alla rifusione delle spese del presente giudizio, nell’importo di € 1.500,00 (millecinquecento/00) per compensi, oltre IVA, CPA, spese generali nella misura del 15% e onere del contributo unificato come per legge (art. 13 comma 6bis1 del DPR n. 115/2002).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:

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