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Sentenza n. 202301112/2023

Sentenza n. 202301112/2023

4F - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ERP) - ISTANZA ASSEGNAZIONE ALLOGGIO (SAP) - CANCELLAZIONE DALLA GRADUATORIA

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE QUARTA
Data
Numero202301112/2023
EsitoDICHIARA CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Una ricorrente ha proposto ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia per ottenere l'annullamento di un provvedimento emanato da Aler Milano (Azienda Lombarda Edilizia Residenziale) in data 12 maggio 2022. La controversia riguarda la partecipazione della ricorrente ad un Avviso Pubblico indetto per l'assegnazione di alloggi dei servizi abitativi pubblici. Aler Milano, a seguito di attività di controllo e verifica condotte secondo le modalità previste dalla normativa regionale, aveva decretato la cancellazione della domanda di partecipazione della ricorrente, ritenendo che la medesima fosse priva dei requisiti soggettivi previsti dalle disposizioni applicabili. Il Comune di Magenta non ha partecipato al giudizio amministrativo, mentre Aler Milano si è costituita in giudizio sostenendo la legittimità del provvedimento impugnato. La ricorrente ha contestato la decisione amministrativa ritenendo che la cancellazione della propria domanda fosse avvenuta in violazione delle norme di legge e dei principi di procedura corretta.

Il quadro normativo

La materia è disciplinata dal Regolamento Regionale 4/2017 della Regione Lombardia, che governa l'accesso ai servizi abitativi pubblici e stabilisce i criteri e i requisiti di partecipazione alle procedure di assegnazione degli alloggi. In particolare, l'articolo 7, comma 1, del medesimo regolamento individua i requisiti soggettivi che i richiedenti devono possedere per partecipare agli avvisi pubblici. L'articolo 15, comma 4, del Regolamento Regionale 4/2017 attribuisce all'Azienda preposta alla gestione degli alloggi il potere di condurre verifiche e controlli al fine di accertare il permanere dei requisiti dichiarati dai partecipanti. Tali controlli rappresentano uno strumento di tutela della trasparenza e della corretta amministrazione delle risorse pubbliche destinate ai servizi abitativi. Il ricorso si inscrive nel contesto delle controversie in materia di diritto abitativo e accesso ai servizi pubblici, dove assume rilevanza il bilanciamento tra i poteri amministrativi di verifica e il diritto dei cittadini a procedure corrette e trasparenti.

La questione giuridica

La controversia verte sulla legittimità della cancellazione della domanda di partecipazione disposta da Aler Milano sulla base della presunta mancanza di requisiti soggettivi. In particolare, risulta controverso se la verifica compiuta dall'Azienda sia stata effettuata con il rispetto della corretta procedura amministrativa e se la conclusione relativa alla perdita dei requisiti risulti adeguatamente motivata e fondata sugli atti e documentazione istruttoria. Si tratta di una questione tipica del diritto amministrativo della previdenza e dell'accesso ai servizi pubblici, dove deve sussistere un equilibrio tra il potere amministrativo di verifica dell'effettiva sussistenza dei presupposti soggettivi e il diritto del cittadino a una decisione amministrativa corretta, trasparente e sufficientemente motivata.

La motivazione del giudice

Sebbene il testo della sentenza non rechi la motivazione estesa, la dichiarazione di cessazione della materia del contendere suggerisce che nel corso del procedimento giudiziale si sia verificata una modificazione della situazione di fatto sottostante. Ciò potrebbe derivare da una revoca, integrale o parziale, del provvedimento impugnato da parte di Aler Milano, oppure dal venir meno dei presupposti che avevano originato la cancellazione della domanda. La scelta del collegio giudicante di dichiarare cessata la materia del contendere e di compensare le spese indica che il giudice ha ritenuto opportuno non pronunciarsi nel merito della controversia, accertando piuttosto che i motivi della lite non sussistevano più al momento della decisione. Questa pronuncia comporta comunemente una implicita acquisizione da parte dell'amministrazione circa la non piena sostenibilità della propria posizione iniziale, così come una forma di tutela minima della ricorrente mediante l'assenza di condanna al pagamento delle spese del giudizio.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, pronunciandosi definitivamente sul ricorso, ha dichiarato cessata la materia del contendere, rendendo quindi superflua una pronuncia nel merito circa l'illegittimità del provvedimento impugnato. Ha compensato le spese tra le parti, sì che ognuna sostiene le proprie. Ha altresì ordinato l'oscuramento, nei registri della sentenza, dei dati personali della ricorrente per tutelarne la dignità e la riservatezza, conformemente alle norme sulla protezione dei dati personali. La sentenza è stata depositata in Milano il 29 marzo 2023 ed è divenuta definitiva a seguito della mancanza di ulteriori impugnazioni.

Massima

Quando l'amministrazione che ha emanato un provvedimento lesivo di diritti soggettivi revoca ovvero modifica il provvedimento medesimo nel corso del giudizio amministrativo, il giudice dichiara cessata la materia del contendere, compensando le spese tra le parti in assenza di responsabilità di una di esse nel contenzioso.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente
Alberto Di Mario,	Consigliere, Estensore
Katiuscia Papi,	Primo Referendario
per l'annullamento, previa sospensiva dell’efficacia,
del provvedimento prot n. -OMISSIS-,  emesso da Aler Milano in data 12 maggio 2022 ed in pari data  notificato alla ricorrente  mediante il quale è stata decretata la cancellazione  della domanda di partecipazione all'Avviso Pubblico -OMISSIS-domanda -OMISSIS- volto all'assegnazione degli alloggi dei servizi abitativi pubblici a seguito delle attività di controllo e verifica ex art. 15 comma 4 R.R. 4/2017, per mancanza di requisiti di cui all'art. 7, comma 1, R.R. 4/2017 e s.m.i., nonché di tutti gli atti allo stesso preordinati, presupposti, consequenziali e comunque connessi.
sul ricorso numero di registro generale 1455 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Parini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Magenta, non costituito in giudizio;
Aler Milano - Azienda Lombarda Edilizia Residenziale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Silvia Enrica Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Aler Milano - Azienda Lombarda Edilizia Residenziale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 marzo 2023 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 29 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:

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