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Sentenza n. 202301110/2023

Sentenza n. 202301110/2023

4H/X - POLIZIA DI STATO - SANZIONE DISCIPLINARE

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE QUARTA
Data
Numero202301110/2023
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un agente della polizia di stato ha ricevuto dal Questore di Milano un foglio di addebito disciplinare datato 1 aprile 2022, nel quale gli venivano contestate violazioni delle norme disciplinari della polizia. A distanza di poco più di due mesi, il 13 giugno 2022, il medesimo Questore ha emanato un ulteriore provvedimento, notificato il 15 giugno successivo, relativo alle conseguenze dell'addebito disciplinare e alla comminazione della relativa sanzione. L'agente, ritenendo illegittimi entrambi i provvedimenti, ha deciso di ricorrere dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, depositando il ricorso numero 1361 del 2022, con il quale chiedeva l'annullamento completo dei due atti e di qualsiasi conseguenza da essi derivante, nonché il ristoro dei danni derivanti dall'applicazione della misura disciplinare.

Il quadro normativo

La controversia si colloca nell'ambito del diritto disciplinare della polizia di stato e, più in generale, della funzione pubblica, disciplinato dalle leggi sulla pubblica amministrazione e da regolamenti specifici di settore. Il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti pubblici deve seguire percorsi procedurali rigidamente definiti dalla legge, con garanzie di partecipazione, contraddittorio e proporzionalità della sanzione rispetto alle violazioni contestate. La materia è regolata inoltre dai principi generali del diritto amministrativo in tema di legittimità dei provvedimenti, verificabilità della motivazione e rispetto dei diritti di difesa delle parti. Il ricorso davanti al TAR rappresenta lo strumento ordinario per impugnare gli atti dell'amministrazione ritenuti illegittimi e per ottenere la tutela giurisdizionale dei propri diritti.

La questione giuridica

Il giudice amministrativo doveva accertare se il foglio di addebito disciplinare e il provvedimento successivo fossero stati emanati in conformità alle disposizioni di legge e ai principi dell'azione amministrativa, verificando altresì l'eventuale sussistenza di vizi procedurali, come l'omissione del contraddittorio, la violazione dei termini, l'incompetenza dell'organo competente, o la manifesta iniquità o sproporzionalità della sanzione applicata. La questione implicava una valutazione complessiva della legittimità formale e sostanziale del procedimento disciplinare, con particolare attenzione alle garanzie difensive dell'agente e alla corretta applicazione delle norme disciplinari.

La motivazione del giudice

Il collegio giudicante, all'esito dell'udienza pubblica del 29 marzo 2023, ha valutato l'intera documentazione prodotta dalle parti e gli argomenti esposti in giudizio. Il tribunale ha ritenuto che gli atti impugnati fossero stati emanati in conformità alla normativa vigente e secondo i corretti procedimenti disciplinari, senza riscontrare profili di illegittimità sostanziale o procedimentale di rilievo. Il giudice non ha ravvisato violazioni delle garanzie difensive dell'agente, né ha ritenuto che la sanzione fosse manifestamente iniqua o sproporzionata rispetto alle contestazioni contenute nell'addebito disciplinare. Pertanto, il TAR ha concluso che il ricorso fosse infondato nei suoi elementi costitutivi.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha respinto il ricorso, ritenendo legittimi i provvedimenti impugnati. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti, cosicché ciascuna sopporta le proprie spese, senza diritto al rimborso da parte della controparte. Il tribunale ha inoltre ordinato l'oscuramento delle generalità del ricorrente e di qualsiasi altro dato idoneo a identificarlo, in applicazione della normativa sulla protezione dei dati personali, garantendo così la privacy del pubblico ufficiale coinvolto nella controversia.

Massima

La legittimità di un provvedimento disciplinare nei confronti di un dipendente della pubblica amministrazione sussiste quando il procedimento è stato condotto secondo le forme di legge, con il rispetto delle garanzie procedurali e del contraddittorio, e quando la sanzione risulta proporzionata alle violazioni disciplinari accertate. Testo integrale completo della sentenza Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA. Gabriele Nunziata, Presidente Alberto Di Mario, Consigliere, Estensore Katiuscia Papi, Primo Referendario per l'annullamento del foglio di addebito disciplinare n. -OMISSIS-, emanato dal Questore di Milano in data 1.04.2022, del provvedimento, prot. n. -OMISSIS- del 13.06.2022, del Questore di Milano, notificato in data 15.06.2022 e di qualsiasi altro atto che sia e possa considerarsi presupposto o conseguenza degli atti impugnati e che con gli stessi sia comunque posto in rapporto di correlazione. sul ricorso numero di registro generale 1361 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Arciero, Valentina Clemente, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, Questura Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Milano, via Freguglia, 1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura Milano; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 marzo 2023 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 29 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati: Esito: RESPINGE Tribunale: TAR LOMBARDIA - MILANO Sezione: SEZIONE QUARTA

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente
Alberto Di Mario,	Consigliere, Estensore
Katiuscia Papi,	Primo Referendario
per l'annullamento
del foglio di addebito disciplinare n. -OMISSIS-, emanato dal Questore di Milano in data 1.04.2022, del provvedimento, prot. n. -OMISSIS- del 13.06.2022, del Questore di Milano, notificato in data 15.06.2022 e di qualsiasi altro atto che sia e possa considerarsi presupposto o conseguenza degli atti impugnati e che con gli stessi sia comunque posto in rapporto di correlazione.
sul ricorso numero di registro generale 1361 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Arciero, Valentina Clemente, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, Questura Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Milano, via Freguglia, 1;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 marzo 2023 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 29 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:

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