1C - ARERA - DELIBERAZIONE 30 DICEMBRE 2021 N. 639/2021/R/IDR
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202300111/2023 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Acqua Pubblica Sabina, società per azioni che gestisce il servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale ATO 3 Lazio Centrale Rieti, ha impugnato davanti al TAR Lombardia due deliberazioni dell'ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente), contestando i criteri utilizzati dall'Autorità per l'aggiornamento biennale delle tariffe relative al servizio idrico integrato per il periodo 2022-2023. Il ricorso principale riguardava la deliberazione ARERA n. 639/2021 del 30 dicembre 2021, nella quale l'Autorità aveva fissato le predisposizioni tariffarie del servizio idrico, con particolare contestazione dei criteri di trattamento dei costi dell'energia elettrica e del riconoscimento dei conguagli degli oneri finanziari. In seguito la società ricorrente ha aggiunto motivi di ricorso specificamente diretti contro la deliberazione ARERA n. 229/2022 del 24 maggio 2022, che aveva concluso un procedimento di riesame avviato in ottemperanza alle ordinanze cautelari che lo stesso TAR aveva precedentemente emesso. La controversia si inserisce nel complesso sistema di regolazione tariffaria del servizio idrico, dove le deliberazioni dell'ARERA incidono direttamente sui bilanci e sulla gestione economica delle società gesttrici.
Il quadro normativo
Il servizio idrico integrato è soggetto a una regolazione tariffaria articolata che coinvolge l'ARERA come ente competente a definire i criteri metodologici per il calcolo delle tariffe applicate ai clienti finali. La disciplina della tariffazione dei servizi idrici è contenuta nel Codice dell'Ambiente e nelle normative settoriali che affidano all'ARERA il compito di assicurare la copertura dei costi di gestione, compresi gli investimenti in infrastrutture e i costi operativi come quelli dell'energia elettrica. Le deliberazioni dell'ARERA devono rispettare principi di trasparenza, proporzionalità e partecipazione del pubblico ai procedimenti decisionali, ed è garantito ai soggetti interessati il diritto di ricorso amministrativo contro gli atti che ritengono illegittimi. In questo specifico caso la controversia riguardava l'interpretazione e l'applicazione dei parametri metodologici per il calcolo dei costi energetici e la gestione dei conguagli finanziari nel sistema tariffario, aspetti centrali per l'equilibrio economico-finanziario dei gestori idrici.
La questione giuridica
La questione centrale riguardava la legittimità dei criteri adottati dall'ARERA per il trattamento dei costi dell'energia elettrica e per il riconoscimento dei conguagli degli oneri finanziari nella determinazione delle tariffe idriche per il biennio 2022-2023. Acqua Pubblica Sabina contestava che i criteri metodologici prescelti dall'Autorità non garantissero una corretta ed equa copertura dei costi reali sostenuti dalle società gesttrici, e che violassero i principi di trasparenza e di adeguata partecipazione ai procedimenti amministrativi. La società ricorrente sosteneva che le deliberazioni impugnate non fossero sufficientemente motivate e che le scelte tariffarie determinate dall'ARERA avessero effetti economicamente insoddisfacenti per le società gesttrici e potenzialmente squilibrati dal punto di vista finanziario.
La motivazione del giudice
Il TAR ha dichiarato il ricorso introduttivo improcedibile, il che consente di inferire che il collegio ha ritenuto sussistenti profili di inammissibilità secondo il diritto processuale amministrativo, quali ad esempio la scadenza dei termini di ricorso o altre deficienze procedurali nella presentazione della memoria. Per quanto concerne i motivi aggiunti presentati successivamente, il collegio li ha respinti nel merito. Il tribunale ha evidentemente ritenuto che la deliberazione di riesame emessa in ottemperanza alle precedenti ordinanze cautelari rappresentasse un adeguato e ragionevole adeguamento dei criteri precedentemente contestati, oppure che gli argomenti addotti dalla ricorrente non fossero idonei a impugnare i provvedimenti sotto il profilo della legittimità. La decisione di compensare le spese tra le parti indica una valutazione equilibrata da parte del collegio circa la parziale non manifestazione di fondatezza delle censure, pur in assenza di una chiara prevalenza del petitum della ricorrente.
La decisione
Il TAR Lombardia ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo e ha respinto completamente i motivi aggiunti proposti da Acqua Pubblica Sabina, confermando così la legittimità dei provvedimenti ARERA impugnati. Il tribunale ha ordinato la compensazione delle spese di lite tra le parti, evitando così che una delle parti fosse interamente gravata dei costi processualisti, coerentemente con l'orientamento giurisprudenziale in caso di soccombenza parziale. Le deliberazioni ARERA n. 639/2021, n. 139/2022 e n. 229/2022 rimangono quindi pienamente operative e mantengono la loro efficacia nel disciplinare le predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato per il periodo di riferimento.
Massima
L'ARERA esercita una discrezionalità amministrativa vincolata nella determinazione dei criteri tariffari del servizio idrico integrato e le sue deliberazioni sono legittimamente sindacabili dal giudice amministrativo solo ove manifestino irragionevolezza manifesta, carenza di motivazione o violazione evidente di norme di legge, rimanendo tuttavia nell'ambito di apprezzamento tecnico proprio dell'Autorità le scelte metodologiche relative al trattamento dei costi energetici e ai conguagli finanziari.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Antonio Vinciguerra, Presidente Valentina Santina Mameli, Consigliere Rosanna Perilli, Primo Referendario, Estensore per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della deliberazione ARERA del 30 dicembre 2021, n. 639/2021/R/idr, avente ad oggetto <<Criteri per l’aggiornamento biennale (2022-2023) delle predisposizioni tariffarie del Servizio Idrico Integrato>>, con particolare riferimento agli articoli 4, 7 e 14, relativi al trattamento del costo dell'energia elettrica ed al riconoscimento dei conguagli degli oneri finanziari; - di ogni altro atto presupposto, consequenziale e connesso, ivi incluse le deliberazioni ARERA n. 306/2021/R/idr e n. 489/2021/R/idr, oggetto di consultazione pubblica; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla società Acqua Pubblica Sabina p.a. il 29 luglio 2022: - della deliberazione ARERA del 24 maggio 2022, n. 229/2022/R/idr, avente ad oggetto <<Conclusione del procedimento per il riesame di taluni criteri per l'aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato, in ottemperanza alle ordinanze del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano (Sezione Prima) nn. 373/2022, 383/2022, 384/2022, 385/2022 e 386/2022>>; - della deliberazione ARERA del 29 marzo 2022, n. 139/2022/R/idr, avente ad oggetto <<Avvio di procedimento per il riesame di taluni criteri per l'aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato, in ottemperanza alle ordinanze del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano (Sezione prima) nn. 373/2022, 383/2022, 384/2022, 385/2022 e 386/2022>>; - di ogni altro atto presupposto, consequenziale e connesso, ivi inclusi il Documento per la Consultazione ARERA del 26 aprile 2022, n. 184/2022/R/idr, avente ad oggetto <<Orientamenti per il riesame di taluni criteri per l'aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato>>. sul ricorso numero di registro generale 396 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da Acqua Pubblica Sabina s.p.a., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall’avvocato Fabio Elefante, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; ARERA - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in Milano, via Freguglia n. 1, è domiciliata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ambito Territoriale Ottimale - ATO 3 - “Lazio Centrale Rieti”, in persona del legale rappresentante in carica, Comune di Rieti, in persona del Sindaco in carica, non costituiti in giudizio; Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’ARERA - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 novembre 2022 la dott.ssa Rosanna Perilli e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti: - dichiara improcedibile il ricorso introduttivo; - respinge i motivi aggiunti; - compensa tra le parti le spese di lite. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
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