4L - PERMESSO DI SOGGIORNO - ISTANZA CONVERSIONE - RIGETTO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE QUARTA |
| Data | — |
| Numero | 202301103/2023 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino straniero ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia (Sezione Quarta) contro il diniego opposto dal Ministero dell'Interno e dall'Ufficio Territoriale del Governo di Milano alla sua richiesta di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato. La controversia emerge dal contesto delle politiche di regolarizzazione dei lavoratori stranieri e della gestione amministrativa dei permessi di soggiorno, materia estremamente delicata dal punto di vista sia normativo che pratico. Il ricorrente, assistito dall'avvocato Maurizio Murdaca, ha impugnato il provvedimento amministrativo ritenendolo illegittimo o comunque non conforme alla normativa sulla conversione dei permessi. La causa è stata discussa in camera di consiglio il 15 marzo 2023 dinanzi al collegio composto da Gabriele Nunziata (Presidente), Alberto Di Mario (Estensore) e Katiuscia Papi (Primo Referendario).
Il quadro normativo
La materia dei permessi di soggiorno e della loro conversione è disciplinata principalmente dal Decreto Legislativo 25 luglio 1998 numero 286, il Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione, e dai successivi decreti attuativi e regolamenti che specificamente regolano i criteri, le procedure e i presupposti per il rilascio, il rinnovo e soprattutto la conversione da una tipologia di permesso a un'altra. La conversione da permesso per lavoro stagionale a permesso per lavoro subordinato rappresenta un passaggio amministrativo che deve rispondere a specifici requisiti normativi, ordinariamente legati alla sussistenza di concrete opportunità lavorative, al possesso della documentazione adeguata, al rispetto della normativa sulla priorità occupazionale nazionale e ai vincoli derivanti dalla programmazione dei flussi di manodopera straniera. La decisione di diniego da parte dell'Ufficio Territoriale del Governo costituisce un provvedimento amministrativo impugnabile davanti al giudice amministrativo qualora il ricorrente possa dedurre vizi di illegittimità nel procedimento o nella motivazione della decisione medesima.
La questione giuridica
Il punto di diritto controverso attiene alla legittimità del rifiuto opposto dalla pubblica amministrazione alla richiesta di conversione del permesso di soggiorno. Il ricorrente ha probabilmente sostenuto che il diniego fosse privo di adeguata motivazione, che non sussistessero i presupposti normativi per il rifiuto, ovvero che l'amministrazione avesse mal interpretato o violato le disposizioni applicabili in materia di diritti dei cittadini stranieri. La questione tocca il delicato equilibrio tra il potere discrezionale dell'amministrazione nella gestione dei flussi migratori e i diritti soggettivi dei ricorrenti, nonché il principio della trasparenza e della motivazione obbligatoria dei provvedimenti amministrativi.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale, dopo aver esaminato il ricorso e tutti gli atti costituiti dalle parti, ha ritenuto che le deduzioni del ricorrente non fossero idonee a dimostrare l'illegittimità del provvedimento impugnato. Il collegio ha presumibilmente verificato che l'Ufficio Territoriale del Governo avesse correttamente applicate le disposizioni normative vigenti in materia di conversione dei permessi di soggiorno e che il diniego fosse fondato su presupposti di diritto e di fatto conformi alla legge. Sebbene il testo della sentenza non contenga una motivazione estesa, la decisione di respingimento sottintende che il giudice abbia ritenuto la decisione amministrativa corretta nell'interpretazione normativa e nella valutazione dei requisiti richiesti per la conversione richiesta. La compensazione delle spese di giudizio suggerisce una valutazione equilibrata della controversia, senza particolari responsabilità di una parte rispetto all'altra.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha respinto il ricorso presentato dal cittadino straniero, confermando di conseguenza il diniego di conversione del permesso di soggiorno. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti, il che significa che ciascuna parte sopporta le proprie spese legali senza condanna della controparte al pagamento. La sentenza è immediatamente esecutiva dall'autorità amministrativa ai sensi delle norme sulla giustizia amministrativa. Infine, il collegio ha disposto l'oscuramento delle generalità del ricorrente e di ogni dato idoneo a identificarlo, a tutela della privacy e della dignità della parte interessata, conformemente alla normativa sulla protezione dei dati personali.
Massima
La legittimità del diniego di conversione di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato è sindacabile in giudizio amministrativo solamente ove il ricorrente deduca e provi vizi sostanziali o procedurali nel provvedimento, mentre rimane nella sfera della valutazione amministrativa la corretta applicazione dei presupposti normativi ordinariamente richiesti per tale conversione.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Alberto Di Mario, Consigliere, Estensore Katiuscia Papi, Primo Referendario per l'annullamento del diniego di conversione del permesso di soggiorno lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato. sul ricorso numero di registro generale 212 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Murdaca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Milano, via Freguglia, 1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo Milano; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 marzo 2023 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 15 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:
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