AvvocatoFlash
avvocatoflash.it — Giurisprudenza amministrativa
Sentenza n. 202300110/2023

Sentenza n. 202300110/2023

1C - ARERA - DELIBERAZIONE 30 DICEMBRE 2021 N. 639/2021/R/IDR

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE PRIMA
Data
Numero202300110/2023
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Sidra s.p.a., società che gestisce il servizio idrico integrato, ha ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia impugnando due deliberazioni dell'ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) che disciplinavano i criteri per l'aggiornamento biennale 2022-2023 delle tariffe del Servizio Idrico Integrato. Il ricorso principale era rivolto contro la deliberazione ARERA n. 639/2021 del 30 dicembre 2021 che stabiliva i criteri tariffari, in particolare con riguardo agli articoli 4, 7 e 14, affrontando la questione del trattamento dei costi dell'energia elettrica e del riconoscimento dei conguagli degli oneri finanziari sostenuti dalle aziende idriche. Successivamente, il ricorrente ha presentato motivi aggiunti il 29 luglio 2022 impugnando ulteriormente la deliberazione ARERA n. 229/2022 e il relativo procedimento di riesame n. 139/2022, che erano stati avviati in ottemperanza a precedenti ordinanze cautelari dello stesso Tribunale. La controversia nasceva dalla difficoltà nel riconoscimento e nel trattamento contabile dei costi energetici e dei relativi conguagli nel sistema tariffario.

Il quadro normativo

La materia è disciplinata dal Codice dell'Ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006) e dalle specifiche disposizioni in materia di regolazione dei servizi idrici, che affidano all'ARERA il potere di stabilire i criteri per la determinazione delle tariffe per il servizio idrico integrato. La regolazione tariffaria idrica deve contemperare l'esigenza di garantire la sostenibilità economico-finanziaria dei gestori con l'interesse dei consumatori al contenimento delle tariffe, nonché con l'adeguatezza degli investimenti infrastrutturali. In particolare, la disciplina affronta la questione del trattamento dei costi operativi, inclusi quelli relativi all'energia elettrica, la quale rappresenta una voce significativa nei costi delle aziende idriche. I criteri per il riconoscimento e l'aggiornamento biennale delle tariffe devono seguire procedure che includono consultazioni pubbliche e garantiscono trasparenza e motivazione delle scelte regolamentari.

La questione giuridica

Il punto controverso riguardava se i criteri stabiliti da ARERA nella deliberazione n. 639/2021 e nelle successive deliberazioni di riesame fossero corretti nel trattare i costi dell'energia elettrica e i conguagli degli oneri finanziari, secondo quanto previsto dagli articoli 4, 7 e 14 della medesima deliberazione. Sidra contestava che il riconoscimento tariffario di tali costi fosse insufficiente o non adeguatamente motivato, sostenendo un pregiudizio economico nella gestione del servizio. La questione era complessa perché riguardava l'equilibrio tra la necessità di garantire la sostenibilità economica dei gestori idrici e il controllo degli impatti tariffari per gli utenti finali, non disgiunta dalla corretta applicazione dei principi di trasparenza e motivazione nella regolazione amministrativa.

La motivazione del giudice

Il Tribunale, nel decidere il ricorso, ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo rivolto contro la deliberazione n. 639/2021, ritenendo probabilmente che le successive deliberazioni di riesame della stessa ARERA (n. 139/2022 e n. 229/2022), adottate in ottemperanza alle ordinanze cautelari dello stesso Tribunale, avessero modificato il contesto normativo e reso il primo ricorso logicamente superato nel suo nucleo centrale. Con riguardo ai motivi aggiunti, diretti contro le deliberazioni di riesame, il Tribunale ha ritenuto che le censure formulate non fossero fondate, respingendole nel merito. La decisione suggerisce che il collegio ha riconosciuto che ARERA aveva provveduto a modificare e riconsiderare i criteri contestati a seguito delle ordinanze cautelari, e che le deliberazioni di riesame presentavano una motivazione e un fondamento normativo adeguato rispetto alle questioni dedotte. Il Tribunale ha quindi valutato che ARERA aveva opportunamente ponderato le questioni relative al trattamento dei costi energetici e dei conguagli finanziari nel contesto della procedura di riesame.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, pronunciandosi definitivamente, ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo e ha respinto i motivi aggiunti presentati da Sidra s.p.a. Ha inoltre compensato fra le parti le spese di lite, operando una ripartizione equitativa dei costi processuali. La sentenza è stata ordinata all'esecuzione dall'autorità amministrativa secondo i modi ordinari. Concretamente, le deliberazioni ARERA n. 639/2021, n. 139/2022 e n. 229/2022 rimangono quindi valide e efficaci nel determinare i criteri tariffari per il servizio idrico integrato nel biennio 2022-2023, e Sidra non ha ottenuto l'annullamento dei provvedimenti contestati.

Massima

L'ARERA esercita il proprio potere regolamentare nella determinazione dei criteri tariffari del servizio idrico integrato con discrezionalità tecnico-amministrativa, e il sindacato giurisdizionale del giudice amministrativo si limita a verificare l'eccesso di potere, l'illogicità manifesta e la carenza di motivazione, non potendo sostituire le valutazioni dell'autorità regolatrice nel campo tecnico e del bilanciamento degli interessi tra sostenibilità economica e contenimento tariffario.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Antonio Vinciguerra,	Presidente
Valentina Santina Mameli,	Consigliere
Rosanna Perilli,	Primo Referendario, Estensore
per l’annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della deliberazione ARERA del 30 dicembre 2021, n. 639/2021/R/idr, avente ad oggetto <<Criteri per l'aggiornamento biennale (2022-2023) delle predisposizioni tariffarie del Servizio Idrico Integrato>>, con particolare riferimento agli articoli 4, 7 e 14, relativi al trattamento del costo dell'energia elettrica ed al riconoscimento dei conguagli degli oneri finanziari;
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale e connesso, ivi incluse le deliberazioni ARERA n. 306/2021/R/idr e n. 489/2021/R/idr, oggetto di consultazione pubblica;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla società Sidra p.a. il 29 luglio 2022:
- della deliberazione ARERA del 24 maggio 2022, n. 229/2022/R/idr, avente ad oggetto <<Conclusione del procedimento per il riesame di taluni criteri per l’aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato, in ottemperanza alle ordinanze del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano (Sezione Prima) nn. 373/2022, 383/2022, 384/2022, 385/2022 e 386/2022>>;
- della deliberazione ARERA del 29 marzo 2022, n. 139/2022/R/idr, avente ad oggetto <<Avvio di procedimento per il riesame di taluni criteri per l’aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato, in ottemperanza alle ordinanze del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano (Sezione prima) nn. 373/2022, 383/2022, 384/2022, 385/2022 e 386/2022>>;
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale e connesso, ivi inclusi il Documento per la Consultazione ARERA del 26 aprile 2022, n. 184/2022/R/idr <<Orientamenti per il riesame di taluni criteri per l’aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato>>.
sul ricorso numero di registro generale 394 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Sidra s.p.a., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Alfio D’Urso e Fabio Elefante, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
ARERA - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in Milano, via Freguglia n. 1, è domiciliata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
ATI - Assemblea territoriale idrica di Catania, in persona del legale rappresentante in carica, non costituita in giudizio;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’ARERA - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 novembre 2022 la dott.ssa Rosanna Perilli e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti:
- dichiara improcedibile il ricorso introduttivo;
- respinge i motivi aggiunti;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Hai una causa simile?

Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.

Richiedi un preventivo →

Sei un avvocato?

Raggiungi potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica. Registrazione gratuita.

Registrati gratis →