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Sentenza n. 202301093/2023

Sentenza n. 202301093/2023

4L - IMMIGRAZIONE - PERMESSO DI SOGGIORNO - REVOCA

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE QUARTA
Data
Numero202301093/2023
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero, le cui generalità sono state omissate nella pubblicazione della sentenza per tutela della riservatezza, aveva ricevuto un decreto di revoca del proprio permesso di soggiorno emesso dalla Questura di Milano il 13 aprile 2021. Ritenendo illegittimo tale provvedimento, il ricorrente ha proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia per ottenere l'annullamento della revoca e il ripristino del suo diritto di soggiorno nel territorio italiano. Il Ministero dell'Interno, nella persona del suo legale rappresentante, si è costituito in giudizio difeso dall'Avvocatura dello Stato, sostenendo la legittimità del provvedimento amministrativo impugnato. La causa è stata istruita regolarmente con la partecipazione delle parti e la presentazione dei rispettivi atti difensivi, fino alla discussione pubblica avvenuta il 15 marzo 2023.

Il quadro normativo

La materia dei permessi di soggiorno dei cittadini stranieri è disciplinata dal Testo Unico sull'Immigrazione, decreto legislativo numero 286 del 1998, il quale prevede le cause di revoca di tali permessi e i procedimenti amministrativi relativi. La revoca di un permesso di soggiorno costituisce un provvedimento amministrativo di notevole incisività poiché incide direttamente sul diritto di permanenza dello straniero nel territorio nazionale e può essere disposta per motivi di ordine pubblico e sicurezza pubblica, nonché per la violazione di obblighi e divieti previsti dalla legge. La procedura di revoca deve rispettare i principi generali del diritto amministrativo, compreso il diritto alla difesa e alla motivazione adeguata del provvedimento.

La questione giuridica

La controversia verteva sulla legittimità della decisione della Questura di Milano di revocare il permesso di soggiorno del ricorrente, questione che implicava la valutazione della sussistenza dei presupposti legali per tale revoca e il corretto esercizio del potere discrezionale amministrativo. Il ricorrente contestava il fondamento fattuale e giuridico del decreto, mentre l'Amministrazione doveva dimostrare la legittimità della propria azione sulla base dei motivi addotti per la revoca. In gioco vi era il bilanciamento tra l'interesse dello Stato alla sicurezza pubblica e al controllo dell'immigrazione, da un lato, e il diritto dello straniero a permanere nel territorio nazionale e il rispetto dei principi fondamentali di proporzionalità e legalità amministrativa, dall'altro.

La motivazione del giudice

Il collegio giudicante, composto dal Presidente Nunziata, dal Consigliere estensore Di Mario e dal Primo Referendario Papi, ha valutato gli elementi di fatto e di diritto sottoposti e ha ritenuto di respingere il ricorso proposto dal ricorrente. La sentenza non riporta l'articolazione dettagliata della motivazione nel testo disponibile, come accade talvolta nelle pronunce brevemente motivate, tuttavia la decisione di rigettare la domanda di annullamento implica che il giudice amministrativo ha accertato la sussistenza dei presupposti legittimi per la revoca secondo la normativa vigente. Il provvedimento della Questura è stato pertanto ritenuto conforme ai principi di legalità e proporzionalità, senza che gli argomenti del ricorrente risultassero idonei a inficiarne la fondatezza.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha respinto il ricorso proposto dal ricorrente per l'annullamento del decreto di revoca del permesso di soggiorno, confermando quindi la legittimità della revoca stessa. Le spese della controversia sono state compensate tra le parti, il che significa che non è stata disposta una condanna al pagamento in favore di nessuna delle parti contendenti. La sentenza è stata dichiarata esecutiva dall'autorità amministrativa, comportando il definitivo consolidamento del provvedimento della Questura, salvo il ricorrente potesse proporre ulteriore impugnazione dinanzi al Consiglio di Stato secondo le modalità previste dalla legge.

Massima

La revoca del permesso di soggiorno è legittimamente esercitata dall'amministrazione quando sussistono i presupposti di legge e il provvedimento sia stato adottato nel rispetto dei principi di legalità, motivazione e proporzionalità propri del diritto amministrativo.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente
Alberto Di Mario,	Consigliere, Estensore
Katiuscia Papi,	Primo Referendario
per l'annullamento
del decreto di revoca del permesso di soggiorno n. -OMISSIS-, emesso dalla Questura di Milano in data 13 aprile 2021 e notificato in pari data.
sul ricorso numero di registro generale 1008 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianluca Castagnino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 marzo 2023 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 15 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:

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