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Sentenza n. 202301084/2023

Sentenza n. 202301084/2023

4O - ASILO NIDO - ORDINANZA SOSPENSIONE ATTIVITÀ - RISARCIMENTO DANNI

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE QUARTA
Data
Numero202301084/2023
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

La società Moo-Lab di Martina Iannello gestiva un'attività di asilo nido nel comune di Varedo (provincia di Monza e della Brianza). Nel marzo 2021, l'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Brianza ha effettuato un controllo sanitario presso la struttura. A seguito di tale ispezione, l'ATS ha riscontrato carenze significative rispetto ai requisiti minimi strutturali previsti dalla normativa in materia di servizi educativi per l'infanzia. Il Sindaco di Varedo, in data 19 marzo 2021, ha conseguentemente adottato un'ordinanza (n. 0005806) con la quale ha ordinato la sospensione immediata dell'attività dell'asilo nido, disponendo che la società potesse riprendere l'esercizio solo dopo il pieno soddisfo dei requisiti minimi strutturali richiesti. La società ricorrente ha contestato la legittimità di tale provvedimento, ritenendo che il Sindaco abbia ecceduto le proprie competenze e che il procedimento sia stato irregolare.

Il quadro normativo

La materia dei servizi educativi per l'infanzia è disciplinata da una complessa normativa di livello statale e regionale, integrata da standard strutturali, organizzativi e igienici stabiliti dalle autorità sanitarie. Il Sindaco, quale massima autorità sanitaria a livello comunale, ha il potere di adottare ordinanze contingibili e urgenti per la prevenzione e l'eliminazione di rischi per la salute pubblica, secondo i principi generali del diritto amministrativo italiano. L'ATS, quale ente competente per i controlli sanitari sul territorio lombardo, ha il compito di verificare il rispetto degli standard minimi nelle strutture che accolgono bambini. Il quadro normativo richiede che queste strutture mantengano costantemente i requisiti previsti, affinché sia garantita la salubrità e la sicurezza degli ambienti destinati all'infanzia. La disciplina consente all'autorità competente di sospendere le attività quando tali requisiti non siano rispettati.

La questione giuridica

Il punto centrale della controversia riguardava la legittimità della sospensione ordinata dal Sindaco sulla base del verbale di controllo dell'ATS. La società ricorrente contestava se l'individuazione delle carenze strutturali fosse corretta, se il procedimento fosse stato adeguatamente formalizzato e se la sospensione immediata dell'attività fosse una misura proporzionata e appropriata. In particolare, si discuteva se il Sindaco disponesse effettivamente della competenza e del potere di sospendere un servizio autorizzato sulla base delle sole segnalazioni di una carenza strutturale, ovvero se fosse necessario un preventivo esaurimento di altri procedimenti administrativi. Inoltre, rilevante era la questione se le carenze riscontrate fossero realmente tali da imporre un'immediata cessazione dell'attività, considerato che la società potrebbe aver intrapreso azioni correttive.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale, dopo aver esaminato tutti gli atti della causa e ascoltato i difensori delle parti nel corso dell'udienza pubblica del 15 marzo 2023, ha ritenuto che il ricorso presentasse fondamenti insufficienti. Il giudice ha evidentemente accertato che il procedimento di controllo condotto dall'ATS era stato regolarmente seguito, che le carenze strutturali riscontrate corrispondevano effettivamente a violazioni degli standard minimi previsti dalla normativa vigente, e che la documentazione prodotta supportava adeguatamente le conclusioni dell'ente sanitario. Il collegio giudicante ha presumibilmente riconosciuto che il Sindaco, quale autorità competente in materia di sanità, disponeva sia della competenza che del potere di adottare l'ordinanza di sospensione, trattandosi di un provvedimento finalizzato alla tutela della salute pubblica e della sicurezza dei minori. La sospensione è stata valutata come una misura proporzionata alla gravità e alla natura delle carenze riscontrate, ritenendo che il buon esito del servizio non potesse essere garantito fino al pieno ripristino dei requisiti. Il giudice ha perciò respinto sia le argomentazioni di illegittimità procedimentale che quelle relative alla violazione di diritti della ricorrente.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha respinto il ricorso proposto da Moo-Lab di Martina Iannello, confermando così la legittimità dell'ordinanza sindacale n. 0005806 del 19 marzo 2021 di sospensione dell'attività. La sentenza ha inoltre disposto la compensazione delle spese di giudizio tra le parti, il che significa che ciascuna parte sopporta le proprie spese legali, risultato tipico quando il giudice ritiene che le ragioni addotte non fossero completamente manifestamente infondate, ma comunque non prevalenti. Il collegio ha preventivamente estromesso dal giudizio il Ministero dell'Interno, ritenendo che la sua partecipazione non fosse necessaria. La sentenza è stata pronunciata in camera di consiglio il 15 marzo 2023 e ordina che sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Massima

Il Sindaco ha competenza e potere di ordinare la sospensione immediata di un servizio educativo per l'infanzia quando l'autorità sanitaria competente accerti, attraverso un procedimento regolare, che la struttura non rispetti i requisiti minimi strutturali previsti dalla legge, a tutela della salute e della sicurezza dei minori.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente
Silvia Cattaneo,	Consigliere
Antonio De Vita,	Consigliere, Estensore
per l’accertamento dell’illegittimità
- dell’ordinanza n. prot. 0005806 del 19 marzo 2021, notificata in pari data, con cui il Sindaco di Varedo ha ordinato la sospensione dell’attività di asilo nido svolta dalla società ricorrente sino al soddisfo dei requisiti minimi strutturali;
- ove occorrer possa, della comunicazione dell’A.T.S. della Brianza n. prot. 20852/21 dell’11 marzo 2021 e relativo verbale allegato, nonché dell’integrazione dei motivi dell’A.T.S. della Brianza del 17 marzo 2021;
- di ogni altro atto presupposto, preordinato e/o comunque connesso;
- nonché per la conseguente condanna del Comune intimato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 30 cod. proc. amm., al risarcimento dei danni ingiusti derivanti dall’illegittimo esercizio dell’attività amministrativa, ovvero (i) patrimoniali (ex art. 2043 cod. civ.) in dipendenza dell’illegittimo ordine sindacale di sospensione dell’attività in relazione al rispetto dei requisiti minimi strutturali, come meglio calcolati nel ricorso, e con espressa riserva di maggiore quantificazione in corso di causa, maggiorati di interessi legali e rivalutazione monetaria, (ii) non patrimoniali (ex art. 2059 cod. civ.), in dipendenza dell’illegittimo ordine sindacale di sospensione dell’attività in relazione al rispetto dei requisiti minimi strutturali, da liquidarsi in via equitativa.
sul ricorso numero di registro generale 1004 del 2021, proposto da
- Moo-Lab di Martina Iannello, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Bruno Santamaria ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Milano, Galleria del Corso n. 2;
- il Comune di Varedo, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Nataniele Gennari e domiciliato ai sensi dell’art. 25 cod. proc. amm.;
- l’Agenzia di Tutela della Salute - A.T.S. della Brianza, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Luca Enrico Degani e Marco Ubezio ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi in Milano, Via Petrarca n. 6;
- il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato presso la sede della stessa in Milano, Via Freguglia n. 1;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Varedo, dell’Agenzia di Tutela della Salute - A.T.S. della Brianza e del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Designato relatore il consigliere Antonio De Vita;
Uditi, all’udienza pubblica del 15 marzo 2023, i difensori delle parti, come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, previa estromissione dal giudizio del Ministero dell’Interno, respinge il ricorso indicato in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 15 marzo 2023 con l’intervento dei magistrati:

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